IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (CE)  n.  1069/2009  recante  norme  sanitarie
relative ai sottoprodotti di origine animale e ai  prodotti  derivati
non destinati al consumo umano e che abroga il  regolamento  (CE)  n.
1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014, ed in particolare l'art. 27 concernente, tra l'altro gli
aiuti per i capi animali morti negli allevamenti zootecnici e  l'art.
28 concernente gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi; 
  Visti gli orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti  di  Stato
nel settore agricolo  e  forestale  e  nelle  zone  rurali  2014-2020
(2014/C 204/01), ed  in  particolare  il  punto  1.2  concernente  la
gestione dei rischi e delle crisi; 
  Visto l'art. 127 della legge 23 dicembre  2000,  n.  388,  che,  al
comma 3,  prevede  la  individuazione  dei  valori  delle  produzioni
assicurabili con polizze agevolate, sulla base dei prezzi di  mercato
alla produzione, rilevati dall'ISMEA  (Istituto  di  servizi  per  il
mercato agricolo alimentare); 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, il capo II agli articoli 14 e 16; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, come modificato
dal  decreto  legislativo  26  marzo  2018,  n.  32,  concernente  la
normativa del Fondo di solidarieta' nazionale che prevede  interventi
finanziari a sostegno delle imprese  agricole  colpite  da  calamita'
naturali e da eventi climatici avversi, ed in particolare il  capo  I
che disciplina gli aiuti sulla  spesa  per  il  pagamento  dei  premi
assicurativi; 
  Visto in particolare l'art. 2,  comma  5-ter,  del  citato  decreto
legislativo 29 marzo 2004, recante modalita'  di  individuazione  dei
prezzi unitari per la  determinazione  dei  valori  assicurabili  con
polizze agevolate; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio  2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  recante  «Attuazione  della  legge  4
marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione  della  produttivita'
del lavoro pubblico e di efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche
amministrazioni»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre   2019,   n.   179,   recante    «Regolamento    concernente
organizzazione del Ministero delle politiche  agricole  alimentari  e
forestali, a  norma  dell'art.  1,  comma  4,  del  decreto-legge  21
settembre 2019, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
novembre 2019, n. 132»  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana del 17 giugno 2020, n. 152, cosi' come modificato
dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n.  53  del  24
marzo 2020, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 152 del 17 giugno 2020; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2014, registrato  alla  Corte  dei
conti l'11 marzo 2015, n. 623, e pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana del 9 aprile 2015, n. 82, con  il  quale  a
partire dal 1° gennaio 2015 si applicano le disposizioni  di  cui  al
citato decreto legislativo  29  marzo  2004,  entro  i  limiti  delle
intensita' di aiuto, delle tipologie di interventi e delle condizioni
stabilite dagli orientamenti dell'Unione europea  per  gli  aiuti  di
Stato al settore agricolo e forestale nelle zone rurali  2014-2020  e
dal regolamento (UE) n. 702/2014  della  Commissione  del  25  giugno
2014, e le relative disposizioni applicative  stabilite  con  decreto
del Ministro delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  27
luglio 2015, pubblicato sul sito internet del Ministero; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 12 gennaio  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  del  12  marzo  2015,  n.  59,
relativo alla semplificazione della gestione della  PAC  2014-2020  e
successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare  il  capo
III riguardante la gestione del rischio; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 6 marzo 2020, n. 2486, registrato  alla  Corte
dei conti l'8 aprile  2020,  n.  175,  e  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 luglio 2020, n.  174,  con
il quale sono stati stabiliti, tra l'altro, i costi  unitari  massimi
di ripristino  delle  strutture  aziendali  e  di  smaltimento  delle
carcasse  animali  applicabili  per  la  determinazione  dei   valori
assicurabili al mercato agevolato nell'anno 2020; 
  Tenuto  conto  che  con  il  sopracitato  decreto  6  marzo   2020,
relativamente ai costi di smaltimento delle  carcasse  animali,  sono
stati confermati per l'anno 2020 i costi  massimi  stabiliti  per  il
2019, compresi i listini, le scontistiche, le classi  di  eta'  e  di
peso,  gia'  applicate  per  la  medesima  annualita',   nonche'   di
considerare la maggiorazione montana per le specie bovini,  bufalini,
ovicaprini, equidi e camelidi - categoria 1 -  ai  sensi  del  citato
regolamento (CE) n. 1069/2009; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 26 novembre 2020, n. 9342178, registrato  alla
Corte dei conti in data 29 dicembre 2020, reg.  n.  1050,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 3  marzo  2021,
n.  53,  con  il  quale  sono  stati  rettificati  taluni  costi   di
smaltimento  delle  carcasse  animali  ed  e'  stata  consentita   la
possibilita' per le ditte di smaltimento di adeguare  la  scontistica
prevista dei listini 2019, per  la  sola  categoria  bovini  di  eta'
maggiore di dodici mesi,  esclusivamente  per  la  Regione  Sardegna,
nella misura strettamente necessaria a tenere conto dell'aumento  dei
costi di prelevamento; 
  Considerato  il  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali 29 dicembre 2020, n. 9402305, registrato  alla
Corte dei conti il 26 febbraio 2021, n. 116, con il  quale  e'  stato
approvato il Piano di gestione dei rischi in agricoltura 2021; 
  Vista la nota ministeriale del 10 febbraio 2021, n. 66230,  con  la
quale e' stata trasmessa, per osservazioni, alle regioni  e  province
autonome, la proposta  di  confermare  i  costi  unitari  massimi  di
ripristino delle strutture aziendali per la determinazione dei valori
assicurabili al mercato agevolato adottati per l'anno 2020 anche  per
l'anno 2021; 
  Considerato  che  le  uniche  risposte,  pervenute  dalle   Regioni
Piemonte e Veneto, rispettivamente in data  19  febbraio  2021  e  24
febbraio 2021, prendendo in considerazione i  costi  unitari  massimi
per la costruzione ex-novo delle tipologie di opere  in  parola,  non
sono pertinenti all'ambito  disciplinato  dal  presente  decreto,  in
quanto riguardanti fattispecie diverse rispetto al ripristino e sulle
quali e' prevista  la  compartecipazione  alle  spese  da  parte  dei
beneficiari; 
  Ritenuto, per l'anno 2021, di parametrare gli importi massimi entro
cui devono essere contenuti i prezzi unitari  per  la  determinazione
dei valori delle produzioni agricole assicurabili: 
    ai costi per lo smaltimento delle  carcasse  animali  individuati
con i citati decreti 6 marzo e 26 novembre 2020; 
    ai costi di ripristino delle strutture aziendali individuati  con
il decreto 6 marzo 2020; 
  Ritenuto pertanto necessario approvare l'elenco dei  costi  unitari
massimi di ripristino delle  strutture  aziendali  e  di  smaltimento
delle carcasse animali per l'anno 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Costi unitari massimi di ripristino delle strutture  aziendali  e  di
  smaltimento delle carcasse animali per  la  stipula  delle  polizze
  assicurative agevolate per l'anno 2021. 
  1. I costi unitari massimi di ripristino delle strutture aziendali,
utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato nell'anno 2021, sono riportati nell'allegato 1 al  presente
decreto. 
  2. I costi unitari massimi di smaltimento delle  carcasse  animali,
utilizzabili per la determinazione dei valori assicurabili al mercato
agevolato nell'anno 2021, sono riportati nell'allegato 2 al  presente
decreto. 
  3. I costi massimi di cui al comma  2,  relativamente  alle  specie
animali appartenenti alla categoria 1, ai sensi del regolamento  (CE)
n. 1069/2009, sono soggetti  ad  una  maggiorazione  per  le  aziende
ubicate nei territori dei comuni al di sopra dei 600 mt,  ovvero  per
la Regione Piemonte, al di sopra dei 700 mt. 
  Il presente decreto sara' inviato agli organi di controllo  per  la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana     e     nel     sito      internet      del      Ministero
(www.politicheagricole.it). 
    Roma, 9 aprile 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli 

Registrato alla Corte dei conti il 18 maggio 2021 
Ufficio  di  controllo  sugli  atti  del  Ministero  dello   sviluppo
economico e del Ministero delle politiche agricole, reg. n. 481