IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'art. 5, comma 4; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e, in particolare, all'art. 123, commi 3 e 6; Visto l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorita' di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo determinato di durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalita', nel limite massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per il triennio 2021-2023»; Visto l'art. 1, comma 180, della medesima legge il quale stabilisce che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie»; Visto inoltre l'art. 1, comma 181, in forza del quale «Il reclutamento e' effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56»; Visto altresi' l'art. 1, comma 182, secondo il quale «L'Agenzia per la Coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza delle attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio 2021 di nomina dei Ministri; Valutati gli esiti della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la Coesione territoriale, a seguito di accurata istruttoria, nonche' delle analisi condotte dall'ANCI; Ritenuto che, in riferimento a quanto previsto dall' art. 1, comma 179 citato, le Amministrazioni che «rivestono ruoli di coordinamento nazionale» sono: l'Agenzia per la coesione territoriale, il Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le «autorita' di gestione» delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono quelle designate ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 di cui al CAPO II, Art. 123, comma 3; gli organismi intermedi sono quelli designati nell'ambito del Programma Operativo Nazionale - PON Citta' Metropolitane ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 di cui al CAPO II, art. 123, comma 6; i Comuni e le Province delle Regioni innanzi indicate ed elencate nella tabella A) sono «i soggetti beneficiari». Considerato che le assunzioni a tempo determinato previste dall'art. 1, comma 179, citato, sono finalizzate a favorire processi di rigenerazione delle Amministrazioni pubbliche attraverso risorse aggiuntive aventi specifiche professionalita' necessarie alla gestione dei processi direttamente collegati agli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale, per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027; Tenuto conto che il numero delle risorse da assumere, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 179, citato, costituisce una prima misura finalizzata anche a dare un impulso alla funzionalita' delle amministrazioni statali e territoriali sopra indicate e non e' pertanto satisfattiva del fabbisogno complessivo delle Amministrazioni medesime e che e' conseguentemente necessario adottare adeguati criteri di riparto, al fine di raggiungere gli obiettivi del legislatore; Considerato che nel ripartire il personale e le risorse finanziarie fra tutti i soggetti indicati dall' art. 1, comma 179, coinvolti nei processi di allocazione, gestione e rendicontazione dei fondi stanziati per la coesione, occorre avere riguardo alla rilevanza e all'intensita' del ruolo svolto da ciascuna categoria di soggetti contemplati dalla disposizione stessa, in guisa da massimizzare l'utilita' marginale del nuovo personale rispetto all'obiettivo dell'efficiente e celere gestione dei fondi disponibili per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027; Considerato inoltre che occorre individuare, ai fini della ripartizione territoriale del numero e delle competenze delle risorse umane coinvolte nella procedura selettiva, criteri parametrati alla diversa tipologia delle Amministrazioni contemplate dalla disposizione di legge, con riguardo alle rispettive attribuzioni in relazione alla attuazione della suddetta programmazione e alla dimensione demografica degli enti territoriali ed altri indici che consentano la massima efficienza allocativa delle risorse; Verificata, quanto alle Amministrazioni che rivestono ruoli di coordinamento nazionale, la necessita' che ad esse sia riservata un'aliquota di personale adeguata all'intensita' dei compiti di coordinamento, supervisione, assistenza e verifica attribuiti dalla legge e dagli atti di programmazione dei fondi; Verificata altresi', quanto alle Autorita' di Gestione dei programmi regionali, la necessita' che la ripartizione delle risorse corrisponda al peso percentuale delle risorse nazionali e comunitarie assegnate con riguardo ai fondi strutturali (FSE e FESR) e al fondo di sviluppo e coesione (FSC), ferma restando una dotazione minima per ciascuna Regione, sulla base dell'oggettiva complessita' e rilevanza del ruolo svolto nel processo attuativo della programmazione; Considerata, quanto alla pluralita' degli organismi intermedi e degli altri soggetti beneficiari - province, comuni capoluogo e altri comuni - ed alla loro forte diversificazione demografica, l'opportunita' di ripartire le risorse umane coinvolte nella procedura selettiva sia tenendo conto della popolazione, che applicando, nel caso di Comuni di piccole dimensioni, un criterio aggregativo ispirato al criterio della massima efficienza allocativa, mediante l'individuazione di un Comune capofila presso il quale sono allocate risorse destinate a lavorare in raccordo con gli enti aggregati; Considerato, che il predetto criterio aggregativo garantisce una efficienza, coniugando multidisciplinarita' ed efficacia dell'azione anche nei confronti dei Comuni molto piccoli, nella prospettiva di accordi di avvalimento del personale, in ossequio al principio di leale cooperazione istituzionale; Tenuto conto che per i comuni che si situano al di sopra di una determinata soglia di popolazione e' opportuno utilizzare un criterio di proporzionalita' rispetto alla dimensione demografica, declinata attraverso la ripartizione nelle seguenti fasce: comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, comuni con popolazione compresa tra 30.000 abitanti e 50.000 abitanti, comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tenuto conto che detto criterio e' temperato da un indice di premialita' che tiene conto di alcuni indicatori aventi specifica e predefinita rilevanza, e segnatamente: incidenza della spesa del personale sulle spese correnti; grado di autonomia finanziaria e di capacita' di spesa; numero di dipendenti di categoria D in rapporto al totale della popolazione residente; eta' media dei dipendenti in organico. Considerato che la provvista di risorse umane assegnata agli enti capofila, in ossequio al criterio aggregativo e', giusto quanto anzi detto, anche destinata al servizio dei comuni che, per l'esigua dimensione demografica o il basso indice di premialita', non risultano diretti assegnatari di personale. Che le modalita' dell'impiego operativo sono determinate dallo stesso Ente capofila, in raccordo con gli Enti aggregati, in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale e di coerente ed efficace realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge, eventualmente mediante la stipula delle convenzioni previste dall'art. 30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; Considerato che tali aggregazioni sono individuate sulla base della vicinanza geografica, in relazione ai Sistemi Locali del Lavoro come definiti dall'Istat, o dell'esistente delimitazione gia' definita nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne; Tenuto conto, con riguardo ai profili professionali da assumere con la presente procedura, che l'istruttoria svolta, sulla base delle analisi nell'ultimo decennio, ha fatto emergere una diffusa carenza, da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 179 citato, sia nella fase di progettazione degli interventi che nella fase dell'attuazione e della rendicontazione, con la diffusa prassi di esternalizzare le relative attivita'; Ritenuto, in ragione di quanto sopra, che le risorse umane da assumere debbano essere selezionate tra soggetti dotati del titolo di laurea, con specifiche competenze professionali ed esperienziali nella gestione dei fondi, ed in attivita' quali: la progettazione; l'animazione a livello locale sulle tematiche di sviluppo territoriale; la facilitazione dei rapporti con i vari livelli di governo locali; il sostegno alle amministrazioni locali per accrescere la loro potenzialita' a candidare progettualita' finanziate dai Programmi Regionali (POR); la gestione contabile e rendicontazione delle spese sostenute e finanziate nell'ambito di progetti finanziati dai fondi strutturali; la gestione delle procedure di acquisti e appalti; l'innovazione organizzativa (processi) e la tecnologica (sistemi informativi); Ritenuto, conseguentemente, che le risorse umane reclutate con la presente procedura selettiva debbano essere inquadrate nei rispettivi ordinamenti come funzionari laureati e che il reclutamento debba avvenire in Area terza/Area A per le amministrazioni che rivestono ruoli di coordinamento nazionale e in categoria D per gli enti locali per i profili maggiormente coerenti con le attivita' sopra indicate come definite dai rispettivi Contratti Collettivi di riferimento; Considerato che, ferma la necessita' del possesso della laurea ai fini dell'accesso alla procedura, devono essere valorizzati i titoli comprovanti la conoscenza e l'esperienza professionale maturata in attivita' di programmazione, gestione e attuazione dei fondi e le altre conoscenze specialistiche sopra menzionate; Ritenuto che il personale assunto con la procedura di cui all'art. 1, comma 181, della citata legge, non debba essere distolto dalle attivita', piu' volte menzionate, legate alla efficace e celere attuazione degli interventi finanziati dalle risorse messe a disposizione dalle politiche nazionali ed europee della coesione territoriale e che la verifica circa il corretto impiego di queste risorse umane, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 182, citato, sia svolta con cadenza periodica dall'Agenzia per la Coesione territoriale; Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze; Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 25 marzo 2021; Decreta: Art. 1 1. Il personale di cui al comma 179 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ripartito tra le amministrazioni secondo la tabella A, nella quale sono individuati, per ciascuna tipologia di ente la distribuzione, il numero e la categoria delle unita' da reclutare. 2. Per ciascuna area di inquadramento del personale da reclutare, sono descritti, nell'allegata tabella B, il profilo professionale e gli ambiti di intervento relativi alle attivita' da svolgere; 3. Per le singole amministrazioni destinatarie del personale da reclutare sono elencate, nell'allegata tabella C, le risorse umane assegnate, la ripartizione dei profili professionali e le relative risorse finanziarie da assegnare. La tabella riporta altresi' i Comuni capofila delle aggregazioni individuate (Aree interne e Sistemi Locali del Lavoro), con indicazione dei comuni da aggregare, in quanto non destinatari di assegnazioni, per i quali potra' provvedersi alla stipula di apposite convenzioni. 4. Le risorse finanziarie sono ripartite secondo lo schema riassuntivo di seguito riportato: Parte di provvedimento in formato grafico 5. L'Agenzia per la Coesione conduce rilevazioni e dispone controlli, secondo quanto previsto dal sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Complementare (POC) al Programma Operativo Nazionale Governance e Capacita' Istituzionale 2014 - 2020 con cadenza almeno trimestrale, al fine di verificare che le attivita' svolte dai funzionari assunti siano coerenti con gli scopi e gli obiettivi posti dalla legge. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei conti. Roma, 30 marzo 2021 Il Presidente del Consiglio dei ministri Draghi Il Mministro per il sud e la coesione territoriale Carfagna Il Ministro per la pubblica amministrazione Brunetta Il Ministro dell'economia e delle finanze Franco Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2021 Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1044