IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e l'ordinamento della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e in particolare l'art. 5,
comma 4;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo
di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul
Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale
europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari
marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006
del Consiglio e, in particolare, all'art. 123, commi 3 e 6;
Visto l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178
nella parte in cui prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2021, al
fine di garantire la definizione e l'attuazione degli interventi
previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale
per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, le
amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che, nell'ambito di tali
interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le autorita'
di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle
regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia,
Sardegna e Sicilia possono assumere, con contratto di lavoro a tempo
determinato di durata corrispondente ai programmi operativi
complementari e comunque non superiore a trentasei mesi, personale
non dirigenziale in possesso delle correlate professionalita', nel
limite massimo di 2.800 unita' ed entro la spesa massima di 126
milioni di euro annui per il triennio 2021-2023»;
Visto l'art. 1, comma 180, della medesima legge il quale stabilisce
che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale di
concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'Economia e delle finanze, sentita la Conferenza
unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale
operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra
le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale
di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le
categorie»;
Visto inoltre l'art. 1, comma 181, in forza del quale «Il
reclutamento e' effettuato mediante concorsi pubblici, per titoli ed
esami, organizzati dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi
dell'art. 4, comma 3-quinquies, del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n.
125, e dell'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 6, della legge 19
giugno 2019, n. 56»;
Visto altresi' l'art. 1, comma 182, secondo il quale «L'Agenzia per
la Coesione territoriale svolge il monitoraggio sulla corrispondenza
delle attivita' svolte dai soggetti di cui al comma 179 agli scopi e
agli obiettivi dei relativi programmi operativi complementari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 12 febbraio
2021 di nomina dei Ministri;
Valutati gli esiti della ricognizione del fabbisogno di personale
operato dall'Agenzia per la Coesione territoriale, a seguito di
accurata istruttoria, nonche' delle analisi condotte dall'ANCI;
Ritenuto che, in riferimento a quanto previsto dall' art. 1, comma
179 citato, le Amministrazioni che «rivestono ruoli di coordinamento
nazionale» sono: l'Agenzia per la coesione territoriale, il
Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del
Consiglio dei ministri, l'Agenzia nazionale per le politiche attive
del lavoro e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali; le
«autorita' di gestione» delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia sono quelle designate ai
sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013 di cui al CAPO II, Art. 123, comma 3;
gli organismi intermedi sono quelli designati nell'ambito del
Programma Operativo Nazionale - PON Citta' Metropolitane ai sensi del
Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
del 17 dicembre 2013 di cui al CAPO II, art. 123, comma 6; i Comuni e
le Province delle Regioni innanzi indicate ed elencate nella tabella
A) sono «i soggetti beneficiari».
Considerato che le assunzioni a tempo determinato previste
dall'art. 1, comma 179, citato, sono finalizzate a favorire processi
di rigenerazione delle Amministrazioni pubbliche attraverso risorse
aggiuntive aventi specifiche professionalita' necessarie alla
gestione dei processi direttamente collegati agli interventi previsti
dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale, per i
cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027;
Tenuto conto che il numero delle risorse da assumere, secondo
quanto previsto dall'art. 1, comma 179, citato, costituisce una prima
misura finalizzata anche a dare un impulso alla funzionalita' delle
amministrazioni statali e territoriali sopra indicate e non e'
pertanto satisfattiva del fabbisogno complessivo delle
Amministrazioni medesime e che e' conseguentemente necessario
adottare adeguati criteri di riparto, al fine di raggiungere gli
obiettivi del legislatore;
Considerato che nel ripartire il personale e le risorse finanziarie
fra tutti i soggetti indicati dall' art. 1, comma 179, coinvolti nei
processi di allocazione, gestione e rendicontazione dei fondi
stanziati per la coesione, occorre avere riguardo alla rilevanza e
all'intensita' del ruolo svolto da ciascuna categoria di soggetti
contemplati dalla disposizione stessa, in guisa da massimizzare
l'utilita' marginale del nuovo personale rispetto all'obiettivo
dell'efficiente e celere gestione dei fondi disponibili per i cicli
di programmazione 2014-2020 e 2021-2027;
Considerato inoltre che occorre individuare, ai fini della
ripartizione territoriale del numero e delle competenze delle risorse
umane coinvolte nella procedura selettiva, criteri parametrati alla
diversa tipologia delle Amministrazioni contemplate dalla
disposizione di legge, con riguardo alle rispettive attribuzioni in
relazione alla attuazione della suddetta programmazione e alla
dimensione demografica degli enti territoriali ed altri indici che
consentano la massima efficienza allocativa delle risorse;
Verificata, quanto alle Amministrazioni che rivestono ruoli di
coordinamento nazionale, la necessita' che ad esse sia riservata
un'aliquota di personale adeguata all'intensita' dei compiti di
coordinamento, supervisione, assistenza e verifica attribuiti dalla
legge e dagli atti di programmazione dei fondi;
Verificata altresi', quanto alle Autorita' di Gestione dei
programmi regionali, la necessita' che la ripartizione delle risorse
corrisponda al peso percentuale delle risorse nazionali e comunitarie
assegnate con riguardo ai fondi strutturali (FSE e FESR) e al fondo
di sviluppo e coesione (FSC), ferma restando una dotazione minima per
ciascuna Regione, sulla base dell'oggettiva complessita' e rilevanza
del ruolo svolto nel processo attuativo della programmazione;
Considerata, quanto alla pluralita' degli organismi intermedi e
degli altri soggetti beneficiari - province, comuni capoluogo e altri
comuni - ed alla loro forte diversificazione demografica,
l'opportunita' di ripartire le risorse umane coinvolte nella
procedura selettiva sia tenendo conto della popolazione, che
applicando, nel caso di Comuni di piccole dimensioni, un criterio
aggregativo ispirato al criterio della massima efficienza allocativa,
mediante l'individuazione di un Comune capofila presso il quale sono
allocate risorse destinate a lavorare in raccordo con gli enti
aggregati;
Considerato, che il predetto criterio aggregativo garantisce una
efficienza, coniugando multidisciplinarita' ed efficacia dell'azione
anche nei confronti dei Comuni molto piccoli, nella prospettiva di
accordi di avvalimento del personale, in ossequio al principio di
leale cooperazione istituzionale;
Tenuto conto che per i comuni che si situano al di sopra di una
determinata soglia di popolazione e' opportuno utilizzare un criterio
di proporzionalita' rispetto alla dimensione demografica, declinata
attraverso la ripartizione nelle seguenti fasce:
comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti,
comuni con popolazione compresa tra 30.000 abitanti e 50.000
abitanti,
comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti.
Tenuto conto che detto criterio e' temperato da un indice di
premialita' che tiene conto di alcuni indicatori aventi specifica e
predefinita rilevanza, e segnatamente:
incidenza della spesa del personale sulle spese correnti;
grado di autonomia finanziaria e di capacita' di spesa;
numero di dipendenti di categoria D in rapporto al totale della
popolazione residente;
eta' media dei dipendenti in organico.
Considerato che la provvista di risorse umane assegnata agli enti
capofila, in ossequio al criterio aggregativo e', giusto quanto anzi
detto, anche destinata al servizio dei comuni che, per l'esigua
dimensione demografica o il basso indice di premialita', non
risultano diretti assegnatari di personale. Che le modalita'
dell'impiego operativo sono determinate dallo stesso Ente capofila,
in raccordo con gli Enti aggregati, in attuazione del principio di
leale cooperazione istituzionale e di coerente ed efficace
realizzazione degli obiettivi previsti dalla legge, eventualmente
mediante la stipula delle convenzioni previste dall'art. 30 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che tali aggregazioni sono individuate sulla base della
vicinanza geografica, in relazione ai Sistemi Locali del Lavoro come
definiti dall'Istat, o dell'esistente delimitazione gia' definita
nell'ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne;
Tenuto conto, con riguardo ai profili professionali da assumere con
la presente procedura, che l'istruttoria svolta, sulla base delle
analisi nell'ultimo decennio, ha fatto emergere una diffusa carenza,
da parte delle Amministrazioni di cui all'art. 1, comma 179 citato,
sia nella fase di progettazione degli interventi che nella fase
dell'attuazione e della rendicontazione, con la diffusa prassi di
esternalizzare le relative attivita';
Ritenuto, in ragione di quanto sopra, che le risorse umane da
assumere debbano essere selezionate tra soggetti dotati del titolo di
laurea, con specifiche competenze professionali ed esperienziali
nella gestione dei fondi, ed in attivita' quali: la progettazione;
l'animazione a livello locale sulle tematiche di sviluppo
territoriale; la facilitazione dei rapporti con i vari livelli di
governo locali; il sostegno alle amministrazioni locali per
accrescere la loro potenzialita' a candidare progettualita'
finanziate dai Programmi Regionali (POR); la gestione contabile e
rendicontazione delle spese sostenute e finanziate nell'ambito di
progetti finanziati dai fondi strutturali; la gestione delle
procedure di acquisti e appalti; l'innovazione organizzativa
(processi) e la tecnologica (sistemi informativi);
Ritenuto, conseguentemente, che le risorse umane reclutate con la
presente procedura selettiva debbano essere inquadrate nei rispettivi
ordinamenti come funzionari laureati e che il reclutamento debba
avvenire in Area terza/Area A per le amministrazioni che rivestono
ruoli di coordinamento nazionale e in categoria D per gli enti locali
per i profili maggiormente coerenti con le attivita' sopra indicate
come definite dai rispettivi Contratti Collettivi di riferimento;
Considerato che, ferma la necessita' del possesso della laurea ai
fini dell'accesso alla procedura, devono essere valorizzati i titoli
comprovanti la conoscenza e l'esperienza professionale maturata in
attivita' di programmazione, gestione e attuazione dei fondi e le
altre conoscenze specialistiche sopra menzionate;
Ritenuto che il personale assunto con la procedura di cui all'art.
1, comma 181, della citata legge, non debba essere distolto dalle
attivita', piu' volte menzionate, legate alla efficace e celere
attuazione degli interventi finanziati dalle risorse messe a
disposizione dalle politiche nazionali ed europee della coesione
territoriale e che la verifica circa il corretto impiego di queste
risorse umane, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 182,
citato, sia svolta con cadenza periodica dall'Agenzia per la Coesione
territoriale;
Su proposta del Ministro per il Sud e la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e con il
Ministro dell'economia e delle finanze;
Sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in data 25 marzo 2021;
Decreta:
Art. 1
1. Il personale di cui al comma 179 della legge 30 dicembre 2020,
n. 178, e' ripartito tra le amministrazioni secondo la tabella A,
nella quale sono individuati, per ciascuna tipologia di ente la
distribuzione, il numero e la categoria delle unita' da reclutare.
2. Per ciascuna area di inquadramento del personale da reclutare,
sono descritti, nell'allegata tabella B, il profilo professionale e
gli ambiti di intervento relativi alle attivita' da svolgere;
3. Per le singole amministrazioni destinatarie del personale da
reclutare sono elencate, nell'allegata tabella C, le risorse umane
assegnate, la ripartizione dei profili professionali e le relative
risorse finanziarie da assegnare. La tabella riporta altresi' i
Comuni capofila delle aggregazioni individuate (Aree interne e
Sistemi Locali del Lavoro), con indicazione dei comuni da aggregare,
in quanto non destinatari di assegnazioni, per i quali potra'
provvedersi alla stipula di apposite convenzioni.
4. Le risorse finanziarie sono ripartite secondo lo schema
riassuntivo di seguito riportato:
Parte di provvedimento in formato grafico
5. L'Agenzia per la Coesione conduce rilevazioni e dispone
controlli, secondo quanto previsto dal sistema di gestione e
controllo del Programma Operativo Complementare (POC) al Programma
Operativo Nazionale Governance e Capacita' Istituzionale 2014 - 2020
con cadenza almeno trimestrale, al fine di verificare che le
attivita' svolte dai funzionari assunti siano coerenti con gli scopi
e gli obiettivi posti dalla legge.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana, previa registrazione da parte della Corte dei
conti.
Roma, 30 marzo 2021
Il Presidente del Consiglio dei ministri
Draghi
Il Mministro per il sud e la coesione territoriale
Carfagna
Il Ministro per la pubblica amministrazione
Brunetta
Il Ministro dell'economia e delle finanze
Franco
Registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2021
Ufficio di controllo atti P.C.M., Ministeri della giustizia e degli
affari esteri e della cooperazione internazionale, reg. succ. n. 1044