IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      PER LE PARI OPPORTUNITA' 
                            E LA FAMIGLIA 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure
urgenti relative all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  e,  in
particolare, l'art. 12, il quale prevede  che:  «I  protocolli  e  le
linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33  del
2020 sono adottati e aggiornati  con  ordinanza  del  Ministro  della
salute, di concerto con i ministri competenti per materia o  d'intesa
con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»; 
  Visto, altresi', l'art. 16, primo comma, del  citato  decreto-legge
18 maggio 2021, n. 65, il quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto
diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31  luglio  2021,
continuano ad applicarsi le misure di cui al  provvedimento  adottato
in data 2 marzo  2021,  in  attuazione  dell'art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19»",   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto l'art. 20, comma 2 e il richiamato allegato  8  del  predetto
decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo  2021,
recante «Linee guida per la gestione  in  sicurezza  di  opportunita'
organizzate di socialita' e gioco per  bambini  e  adolescenti  nella
fase 2 dell'emergenza COVID-19»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto del Ministro della salute in data 2 gennaio  2021,
recante l'adozione del Piano strategico nazionale dei vaccini per  la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ai sensi del  citato  art.
1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo  2021,  recante
«Approvazione del Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2  costituito  dal  documento
recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di  cui
al  decreto  2   gennaio   2021   nonche'   dal   documento   recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021»; 
  Vista l'ordinanza del Capo della protezione civile 17  marzo  2021,
n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio  sanitario   connesso
all'insorgenza   di   patologie   derivanti    da    agenti    virali
trasmissibili»,   in   merito   alla   costituzione   del    Comitato
tecnico-scientifico; 
  Vista la richiesta pervenuta in data 20 maggio 2021  dal  Ministero
per le pari opportunita' e la famiglia  in  merito  all'aggiornamento
delle citate Linee guida, sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico nella seduta n. 19 del 18 maggio 2021; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art.  12  del
richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65,  le  suddette  «Linee
guida per la gestione in sicurezza di attivita' educative non formali
e informali, e ricreative, volte  al  benessere  dei  minori  durante
l'emergenza  COVID-19»,  che   aggiornano   il   documento   di   cui
all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
2 marzo 2021; 
 
                              E m a n a 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
le attivita' educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel
rispetto delle «Linee guida per la gestione in sicurezza di attivita'
educative non formali e informali, e ricreative, volte  al  benessere
dei minori durante l'emergenza COVID-19», come validate dal  Comitato
tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo  della  protezione
civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18  maggio  2021,  che
costituiscono parte integrante della presente ordinanza. 
  2. Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e  sostituiscono  il
documento recante «Linee  guida  per  la  gestione  in  sicurezza  di
opportunita'  organizzate  di  socialita'  e  gioco  per  bambini   e
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19»,  di  cui  all'art.
20, comma 2 e relativo allegato 8  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, 2 marzo 2021, come  richiamato  dall'art.  16
del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.