IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO
PER LE PARI OPPORTUNITA'
E LA FAMIGLIA
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e,
in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori
misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa
del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, recante «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in
particolare, l'art. 12, il quale prevede che: «I protocolli e le
linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del
2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della
salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa
con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»;
Visto, altresi', l'art. 16, primo comma, del citato decreto-legge
18 maggio 2021, n. 65, il quale prevede che: «Fatto salvo quanto
diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021,
continuano ad applicarsi le misure di cui al provvedimento adottato
in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»", pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52;
Visto l'art. 20, comma 2 e il richiamato allegato 8 del predetto
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021,
recante «Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunita'
organizzate di socialita' e gioco per bambini e adolescenti nella
fase 2 dell'emergenza COVID-19»;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile 2021 con le
quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul
territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto del Ministro della salute in data 2 gennaio 2021,
recante l'adozione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, ai sensi del citato art.
1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178;
Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo 2021, recante
«Approvazione del Piano strategico nazionale dei vaccini per la
prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 costituito dal documento
recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di cui
al decreto 2 gennaio 2021 nonche' dal documento recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-CoV-2/COVID-19» del 10 marzo 2021»;
Vista l'ordinanza del Capo della protezione civile 17 marzo 2021,
n. 751, recante «Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili», in merito alla costituzione del Comitato
tecnico-scientifico;
Vista la richiesta pervenuta in data 20 maggio 2021 dal Ministero
per le pari opportunita' e la famiglia in merito all'aggiornamento
delle citate Linee guida, sulla base di criteri definiti dal Comitato
tecnico-scientifico nella seduta n. 19 del 18 maggio 2021;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art. 12 del
richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, le suddette «Linee
guida per la gestione in sicurezza di attivita' educative non formali
e informali, e ricreative, volte al benessere dei minori durante
l'emergenza COVID-19», che aggiornano il documento di cui
all'allegato 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
2 marzo 2021;
E m a n a
la seguente ordinanza:
Art. 1
1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2,
le attivita' educative e ricreative per i minori devono svolgersi nel
rispetto delle «Linee guida per la gestione in sicurezza di attivita'
educative non formali e informali, e ricreative, volte al benessere
dei minori durante l'emergenza COVID-19», come validate dal Comitato
tecnico-scientifico, di cui all'ordinanza del Capo della protezione
civile 17 marzo 2021, n. 571, nella seduta del 18 maggio 2021, che
costituiscono parte integrante della presente ordinanza.
2. Le linee guida di cui al comma 1 aggiornano e sostituiscono il
documento recante «Linee guida per la gestione in sicurezza di
opportunita' organizzate di socialita' e gioco per bambini e
adolescenti nella fase 2 dell'emergenza COVID-19», di cui all'art.
20, comma 2 e relativo allegato 8 del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, 2 marzo 2021, come richiamato dall'art. 16
del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.