Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  Cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 3 giugno 2021, ha raccolto a verbale e dato  atto
della  dichiarazione  resa  da  12  cittadini  italiani,  muniti   di
certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste elettorali  di
voler promuovere la raccolta di  almeno  500.000  firme  di  elettori
prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui all'art. 75
della Costituzione: 
      «Volete voi che siano abrogati:  l'  "Ordinamento  giudiziario"
approvato con Regio Decreto 30 gennaio 1941, n. 12, risultante  dalle
modificazioni  e  integrazioni  ad  esso  successivamente  apportate,
limitatamente alla seguente parte: art. 192, comma  6,  limitatamente
alle parole: ",  salvo  che  per  tale  passaggio  esista  il  parere
favorevole del consiglio superiore della magistratura";  la  Legge  4
gennaio 1963, n. 1 (Disposizioni per l'aumento degli  organici  della
Magistratura  e  per  le  promozioni),  nel  testo  risultante  dalle
modificazioni  e  integrazioni  ad  essa  successivamente  apportate,
limitatamente alla seguente parte: art. 18, comma 3: "La  Commissione
di scrutinio dichiara,  per  ciascun  magistrato  scrutinato,  se  e'
idoneo a funzioni direttive, se e' idoneo alle funzioni giudicanti  o
alle requirenti o ad entrambe, ovvero alle  une  a  preferenza  delle
altre"; il Decreto Legislativo 30 gennaio 2006,  n.  26  (Istituzione
della Scuola superiore della magistratura,  nonche'  disposizioni  in
tema  di   tirocinio   e   formazione   degli   uditori   giudiziari,
aggiornamento professionale e  formazione  dei  magistrati,  a  norma
dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005,  n.
150), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso
successivamente apportate, limitatamente alla  seguente  parte:  art.
23, comma 1, limitatamente alle parole:  "nonche'  per  il  passaggio
dalla funzione  giudicante  a  quella  requirente  e  viceversa";  il
Decreto  Legislativo  5  aprile  2006,  n.  160   (Nuova   disciplina
dell'accesso in magistratura,  nonche'  in  materia  di  progressione
economica e di funzioni dei  magistrati,  a  norma  dell'articolo  1,
comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150),  nel  testo
risultante dalle modificazioni e integrazioni ad esso successivamente
apportate, limitatamente alle  seguenti  parti:  art.  11,  comma  2,
limitatamente alle parole: "riferita a periodi in cui  il  magistrato
ha svolto funzioni giudicanti o requirenti"; art. 13,  riguardo  alla
rubrica del medesimo, limitatamente alle parole: "e  passaggio  dalle
funzioni giudicanti a quelle requirenti e viceversa"; art. 13,  comma
1, limitatamente alle parole: "il passaggio dalle funzioni giudicanti
a quelle requirenti,"; art. 13, comma 3: "3. Il passaggio da funzioni
giudicanti a funzioni requirenti,  e  viceversa,  non  e'  consentito
all'interno  dello  stesso  distretto,  ne'  all'interno   di   altri
distretti della stessa regione, ne' con riferimento al capoluogo  del
distretto di corte di appello determinato ai sensi  dell'articolo  11
del codice di procedura penale in relazione al distretto nel quale il
magistrato presta servizio all'atto del  mutamento  di  funzioni.  Il
passaggio  di  cui  al   presente   comma   puo'   essere   richiesto
dall'interessato, per non piu' di quattro volte nell'arco dell'intera
carriera,  dopo  aver  svolto  almeno   cinque   anni   di   servizio
continuativo nella funzione esercitata ed e' disposto  a  seguito  di
procedura  concorsuale,  previa  partecipazione  ad   un   corso   di
qualificazione professionale, e subordinatamente ad  un  giudizio  di
idoneita' allo  svolgimento  delle  diverse  funzioni,  espresso  dal
Consiglio superiore della magistratura previo  parere  del  consiglio
giudiziario. Per tale giudizio di idoneita' il consiglio  giudiziario
deve acquisire le osservazioni del presidente della corte di  appello
o del procuratore generale presso la medesima corte a seconda che  il
magistrato eserciti funzioni giudicanti o requirenti.  Il  presidente
della corte di appello o il procuratore  generale  presso  la  stessa
corte, oltre agli elementi forniti  dal  capo  dell'ufficio,  possono
acquisire  anche  le  osservazioni  del  presidente   del   consiglio
dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli  elementi  di  fatto
sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneita'.  Per
il passaggio dalle funzioni giudicanti di legittimita' alle  funzioni
requirenti di legittimita', e viceversa, le disposizioni del  secondo
e terzo periodo si applicano sostituendo al consiglio giudiziario  il
Consiglio direttivo della Corte di cassazione, nonche' sostituendo al
presidente della corte d'appello e al procuratore generale presso  la
medesima,  rispettivamente,  il  primo  presidente  della  Corte   di
cassazione e il procuratore generale presso la medesima.";  art.  13,
comma 4: "4. Ferme restando tutte le procedure previste dal comma  3,
il solo divieto  di  passaggio  da  funzioni  giudicanti  a  funzioni
requirenti,  e  viceversa,  all'interno   dello   stesso   distretto,
all'interno di altri distretti della stessa regione e con riferimento
al capoluogo del distretto di corte d'appello  determinato  ai  sensi
dell'articolo 11 del codice  di  procedura  penale  in  relazione  al
distretto nel  quale  il  magistrato  presta  servizio  all'atto  del
mutamento di funzioni, non si applica nel caso in cui  il  magistrato
che chiede il passaggio a  funzioni  requirenti  abbia  svolto  negli
ultimi cinque anni funzioni esclusivamente civili o del lavoro ovvero
nel caso in  cui  il  magistrato  chieda  il  passaggio  da  funzioni
requirenti a funzioni giudicanti civili o del lavoro  in  un  ufficio
giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano  posti  vacanti,  in  una
sezione che tratti esclusivamente affari civili  o  del  lavoro.  Nel
primo caso il  magistrato  non  puo'  essere  destinato,  neppure  in
qualita' di sostituto, a funzioni di natura civile o miste prima  del
successivo trasferimento o mutamento di funzioni. Nel secondo caso il
magistrato  non  puo'  essere  destinato,  neppure  in  qualita'   di
sostituto, a funzioni di natura penale o miste prima  del  successivo
trasferimento o mutamento di funzioni. In tutti i  predetti  casi  il
tramutamento di funzioni puo'  realizzarsi  soltanto  in  un  diverso
circondario  ed  in  una  diversa  provincia  rispetto  a  quelli  di
provenienza. Il tramutamento di secondo grado puo' avvenire  soltanto
in  un  diverso  distretto  rispetto  a  quello  di  provenienza.  La
destinazione  alle  funzioni  giudicanti  civili  o  del  lavoro  del
magistrato che  abbia  esercitato  funzioni  requirenti  deve  essere
espressamente  indicata  nella  vacanza  pubblicata   dal   Consiglio
superiore  della  magistratura  e  nel  relativo   provvedimento   di
trasferimento."; art. 13, comma 5: "5. Per il passaggio  da  funzioni
giudicanti  a  funzioni  requirenti,  e  viceversa,  l'anzianita'  di
servizio e' valutata unitamente alle  attitudini  specifiche  desunte
dalle valutazioni di professionalita' periodiche."; art. 13, comma 6:
"6. Le limitazioni di cui al comma 3 non operano per il  conferimento
delle funzioni di legittimita' di cui all'articolo 10, commi 15 e 16,
nonche', limitatamente a quelle relative alla sede  di  destinazione,
anche per le funzioni di legittimita' di cui ai commi 6  e  14  dello
stesso articolo 10, che  comportino  il  mutamento  da  giudicante  a
requirente e viceversa."; il Decreto-Legge 29 dicembre 2009  n.  193,
convertito con modificazioni nella legge  22  febbraio  2010,  n.  24
(Interventi  urgenti  in  materia  di   funzionalita'   del   sistema
giudiziario), nel testo risultante dalle modificazioni e integrazioni
ad essa successivamente apportate, limitatamente alla seguente parte:
art.  3,  comma  1,  limitatamente  alle  parole:  "Il  trasferimento
d'ufficio dei magistrati di cui al primo periodo del  presente  comma
puo' essere disposto anche in  deroga  al  divieto  di  passaggio  da
funzioni giudicanti  a  funzioni  requirenti  e  viceversa,  previsto
dall'articolo 13, commi 3 e 4, del Decreto Legislativo 5 aprile 2006,
n. 160."?». 
    Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il  presso  il
Senatore Roberto Calderoli,  domiciliato  per  la  carica  presso  il
Senato della Repubblica, via degli Staderari n. 2 - 00186 Roma