IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la promozione della qualita' 
                    agroalimentare e dell'ippica 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio; 
  Visto in particolare la parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto l'art. 107 del citato regolamento (UE) n. 1308/2013  in  base
al quale le denominazioni di vini protette in virtu'  degli  articoli
51 e 54  del  regolamento  (CE)  n.  1493/1999  e  dell'art.  28  del
regolamento (CE) n. 753/2002 sono automaticamente protette in  virtu'
del regolamento (CE) n. 1308/2013 e la  Commissione  le  iscrive  nel
registro delle denominazioni di origine protette e delle  indicazioni
geografiche protette dei vini; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/33 della Commissione del
17 ottobre 2018 che integra il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)   n.   2019/34   della
Commissione del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda le domande di protezione delle  denominazioni  di
origine, delle indicazioni geografiche e delle menzioni  tradizionali
nel settore vitivinicolo, la procedura di opposizione,  le  modifiche
del disciplinare di produzione, il registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 7  luglio  2009,  n.  88  recante  disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - legge comunitaria 2008,  ed  in  particolare
l'art. 15; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto in particolare l'art. 41 della legge 12 dicembre 2016, n. 238
relativo ai consorzi di tutela per le denominazioni di origine  e  le
indicazioni geografiche protette dei vini, che al  comma  12  prevede
l'emanazione di un decreto del Ministro con il quale siano  stabilite
le condizioni per consentire ai consorzi di  tutela  di  svolgere  le
attivita' di cui al citato art. 41; 
  Visto il decreto ministeriale 18 luglio 2018  recante  disposizioni
generali in materia di costituzione e riconoscimento dei consorzi  di
tutela per le denominazioni di origine e le  indicazioni  geografiche
dei vini; 
  Visto il decreto dipartimentale 12 maggio  2010,  n.  7422  recante
disposizioni  generali  in  materia  di  verifica   delle   attivita'
attribuite ai consorzi di tutela ai sensi  dell'art.  14,  comma  15,
della legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  dell'art.  17  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto dipartimentale del  6  novembre  2012  recante  la
procedura per il riconoscimento degli agenti vigilatori dei  consorzi
di tutela di cui alla legge 21 dicembre 1999, n.  526  e  al  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61; 
  Visto il decreto ministeriale 7 novembre 2012 recante la  procedura
a livello nazionale per la presentazione e l'esame delle  domande  di
protezione delle DOP e IGP dei vini e di modifica  dei  disciplinari,
ai sensi del regolamento (CE) n. 1234/2007 e del decreto  legislativo
8 aprile 2010, n. 61; 
  Viste le linee  guida  per  la  predisposizione  del  programma  di
vigilanza  emanate  dall'Ispettorato  centrale  della  tutela   della
qualita' e repressione frodi dei  prodotti  agro-alimentari,  con  la
nota circolare prot. n. 17898 del 18 ottobre 2018; 
  Vista l'istanza presentata dal Consorzio di tutela vino Friularo di
Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli, con sede legale in Bagnoli di  Sopra
(PD), piazza Marconi, n. 63, intesa ad ottenere il riconoscimento  ai
sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016, n.  238  ed
il conferimento dell'incarico di cui al comma  1  e  4  dell'art.  41
della citata legge per la DOCG  «Bagnoli  Friularo»  o  «Friularo  di
Bagnoli» e per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»; 
  Considerato che le denominazioni «Bagnoli Friularo» o «Friularo  di
Bagnoli» e «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli» sono state  riconosciute  a
livello nazionale ai  sensi  della  legge  n.  238/2016  e  che  sono
denominazioni protette ai sensi dell'art. 107 del citato  Regolamento
(UE) n. 1308; 
  Verificata la conformita' dello statuto  del  Consorzio  di  tutela
vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli,  alle  prescrizioni
della legge 12 dicembre 2016, n. 238  e  del decreto  ministeriale 18
luglio 2018; 
  Considerato che il Consorzio di tutela  vino  Friularo  di  Bagnoli
DOCG e vini DOC Bagnoli, ha dimostrato la rappresentativita'  di  cui
al comma 1 e 4 dell'art. 41 della  legge  n.  238/2016  per  la  DOCG
«Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e per la DOC  «Bagnoli  di
Sopra» o «Bagnoli». Tale verifica e' stata eseguita sulla base  delle
attestazioni  rilasciate  dall'Organismo  di  controllo,  Valoritalia
S.r.l., con la nota prot. n. 6409 dell'11 maggio 2021, autorizzata  a
svolgere  l'attivita'  di  controllo  sulle  denominazioni   «Bagnoli
Friularo» o «Friularo di Bagnoli» e «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»; 
  Ritenuto  pertanto  necessario  procedere  al  riconoscimento   del
Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini DOC Bagnoli,
ai sensi dell'art. 41, comma 1 della legge 12 dicembre 2016,  n.  238
ed  al  conferimento  dell'incarico  a  svolgere   le   funzioni   di
promozione,  valorizzazione,  tutela,  vigilanza,  informazione   del
consumatore e cura generale degli interessi di cui al citato art. 41,
comma 1 e 4 per la DOCG «Bagnoli Friularo» o «Friularo di Bagnoli»  e
per la DOC «Bagnoli di Sopra» o «Bagnoli»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il Consorzio di tutela vino Friularo di Bagnoli DOCG e vini  DOC
Bagnoli, e' riconosciuto ai sensi dell'art. 41, comma 1, della  legge
12 dicembre 2016, n. 238 ed e' incaricato  di  svolgere  le  funzioni
previste dall'art. 41, comma 1 e 4 per la DOCG «Bagnoli  Friularo»  o
«Friularo di Bagnoli» e per la DOC «Bagnoli di  Sopra»  o  «Bagnoli».
Tali   denominazioni   risultano   iscritte   nel   registro    delle
denominazioni di origine protette  e  delle  indicazioni  geografiche
protette dei vini  di  cui  all'art.  104  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013.