IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300 e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito in legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale  e'  stata
istituita l'Agenzia italiana del farmaco (d'ora innanzi, «AIFA»); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia  e  finanze  del  20
settembre 2004, n.  245,  recante  norme  sull'organizzazione  ed  il
funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi  del  comma
13, dell'art. 48 sopra citato; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
reso pubblico con avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  140  del  17
giugno 2016; 
  Vista la determina direttoriale n. 1314 del 23 settembre 2016,  con
la quale e' stato conferito al dott. Domenico Di  Giorgio  l'incarico
ad  interim  di  dirigente  dell'Ufficio  qualita'  dei  prodotti   e
contrasto al crimine farmaceutico («PQ-PhCC»), con decorrenza dal  1°
ottobre 2016; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'AIFA e il relativo contratto individuale di lavoro  sottoscritto
in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive
modifiche  ed  integrazioni  -  recante  attuazione  della  direttiva
2001/83/CE (e successive  direttive  di  modifica),  relativa  ad  un
codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso  umano  e,  in
particolare: 
    l'art. 53, comma 1, ai sensi del quale l'AIFA puo' procedere,  in
qualsiasi  momento,  anche  senza  preavviso,  ad   ispezionare   gli
stabilimenti e i locali dove si effettua la produzione, il  controllo
e  l'immagazzinamento  dei  medicinali  e   delle   sostanze   attive
utilizzate come materie prime nella produzione di medicinali (API); 
    l'art. 53, comma 15, ai sensi  del  quale  l'AIFA  stabilisce  il
programma annuale di controllo delle composizioni dei medicinali; 
    l'art. 68, comma 5, che stabilisce i termini di conservazione dei
campioni delle materie prime usate nel  processo  di  produzione  che
devono essere tenuti a disposizioni delle autorita' competenti; 
  Viste  le  norme  di  buona  fabbricazione  (GMP)  europee  e,   in
particolare, il capitolo 7 sulla fabbricazione e le analisi  affidate
a  terzi,  l'allegato  6  sui  gas  medicinali,  l'allegato  13   sui
medicinali  per  sperimentazione  clinica,   l'allegato   16,   sulla
certificazione da parte della persona qualificata e il  rilascio  dei
lotti  e  l'allegato  19   sui   campioni   di   riferimento   ed   i
controcampioni; 
  Vista la determina n. 17/GC/DG del 9 gennaio 2012,  che  stabilisce
le modalita' di campionamento delle materie prime  farmacologicamente
attive e degli eccipienti utilizzati nella produzione di medicinali; 
  Vista la  determina  n.  26/GC/PCA/DG  del  21  dicembre  2012,  di
integrazione e sostituzione della determina n. 17/GC/DG del 9 gennaio
2012, con la quale e' stata introdotta la possibilita' per le aziende
di presentare all'Ufficio PQ-PhCC richiesta motivata di  deroga  alla
quantita'  di  controcampioni  di  ciascun  lotto  di  materia  prima
farmacologicamente attiva e di eccipienti utilizzati nella produzione
dei medicinali da conservare ai fini dell'esecuzione  delle  analisi,
in presenza di giustificate specifiche condizioni; 
  Considerata  l'emergenza  sanitaria  in  corso  e  le   conseguenti
difficolta', anche  di  natura  economica,  avvertite  dalle  aziende
coinvolte nelle attivita' di produzione dei medicinali; 
  Preso  atto  delle  crescenti   richieste   di   deroga   pervenute
all'Ufficio PQ-PhCC nel  corso  degli  ultimi  dodici  mesi  e  della
emergente  necessita'  di  riconsiderare  le  quantita'   minime   di
controcampioni  di  materie  prime  farmacologicamente  attive  e  di
eccipienti utilizzati per la produzione di medicinali in  Italia  che
le aziende devono tenere a disposizione; 
  Preso atto che il  quantitativo  di  controcampioni  da  conservare
previsto dalle GMP deve essere tale da permettere l'esecuzione di due
analisi complete; 
  Considerato che  AIFA  puo'  procedere,  in  qualsiasi  momento,  a
prelevare i campioni per controllare la conformita'  alle  specifiche
di registrazione dei medicinali autorizzati con procedura nazionale o
di mutuo riconoscimento; 
 
                        Dispone quanto segue: 
 
  Le aziende produttrici  di  prodotto  finito  e  di  materie  prime
farmacologicamente  attive,  sono   autorizzate   a   conservare   un
quantitativo di controcampione di  materie  prime  farmacologicamente
attive e degli eccipienti utilizzati nella produzione  di  medicinali
in misura sufficiente a garantire l'esecuzione di almeno tre  analisi
complete. 
 
    Roma, 25 maggio 2021 
 
                                       Il direttore generale: Magrini