IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 4, commi 42, 43 e 44, della legge 24 dicembre 2003, n.
350, e successive modificazioni  e  integrazioni  (legge  finanziaria
2004); 
  Visto l'art. 8, comma 7, del decreto-legge 14 marzo  2005,  n.  35,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; 
  Visto l'art. 1, comma 420, della legge 23  dicembre  2005,  n.  266
(legge finanziaria 2006); 
  Visto l'art. 2, comma 2-quater, del decreto-legge 23 ottobre  2008,
n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre  2008,
n. 201; 
  Visto il decreto-legge 24  giugno  2014,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e, in particolare,
l'art. 7-bis, che ha sostituito il capo III del titolo I del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante misure  in  favore  della
nuova imprenditorialita' in agricoltura; 
  Visto,  in  particolare,  l'art.  10-ter,  comma  1,  del   decreto
legislativo n. 185 del 2000, che prevede che, con decreto  di  natura
non regolamentare del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, siano stabiliti, nei limiti delle risorse di cui  all'art.
10-quater del medesimo  decreto  legislativo  e  nei  limiti  fissati
dall'Unione europea, i criteri e le modalita'  di  concessione  delle
agevolazioni previste dal citato capo III del titolo  I  del  decreto
legislativo 21 aprile 2000, n. 185; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1407/2013  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto il regolamento (UE) n.  702/2014  della  Commissione  del  25
giugno 2014 che dichiara  compatibili  con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e che abroga  il  regolamento  (CE)  n.
1857/2006 della Commissione; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
18 ottobre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  254  del  31
ottobre 2007 di modifica del decreto 28  dicembre  2006,  concernente
«Trasferimento delle risorse per  l'imprenditorialita'  giovanile  in
agricoltura da Sviluppo Italia S.p.a. a ISMEA»; 
  Visto il decreto  legislativo  21  aprile  2000,  n.  185,  recante
«Incentivi   all'autoimprenditorialita'   e    all'autoimpiego,    in
attuazione dell'art. 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144»
e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali,   18   gennaio   2016   recante    «Misure    in    favore
dell'autoimprenditorialita'   in   agricoltura   e    del    ricambio
generazionale», emanato in attuazione dell'art. 10-ter, comma 1,  del
citato decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185; 
  Visto il decreto-legge 20  giugno  2017,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  3  agosto   2017,   n.   123,   recante
«Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  di
concerto con  il  Ministro  delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali, 28 febbraio 2018 di modifica del decreto 18  gennaio  2016
per adeguarlo alle disposizioni di legge intervenute; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  ed  in
particolare, l'art. 43-quater, comma 1, che al fine di contrastare la
perdita di  liquidita'  delle  imprese  dovuta  alla  diffusione  del
COVID-19, ha modificato l'art. 10, comma 1, del  decreto  legislativo
21 aprile 2000,  n.  185,  prevedendo  che  in  tutto  il  territorio
nazionale, in alternativa ai mutui agevolati, possa  essere  concesso
un contributo a fondo perduto fino al trentacinque  per  cento  della
spesa ammissibile nonche' mutui agevolati, a un tasso pari a zero, di
importo non superiore al sessanta per cento della spesa ammissibile; 
  Considerato  che  l'art.  43-quater,  comma  2,  del  summenzionato
decreto-legge,  stabilisce  che,  con  decreto  del  Ministero  delle
politiche  agricole  alimentari  e  forestali,  di  concerto  con  il
Ministero dell'economia e delle finanze, siano dettate le  misure  di
attuazione  del  medesimo  articolo  al  fine   di   assicurare,   in
particolare, la compatibilita' delle disposizioni di cui al  comma  1
con le agevolazioni previste a legislazione vigente dall'art. 10  del
decreto legislativo 21 aprile 2000, n.  185,  in  modo  da  garantire
l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica; 
  Ritenuto opportuno, anche in un'ottica di semplificazione, adeguare
il citato decreto del 18 gennaio 2016, modificato dal decreto del  28
febbraio 2018, alle nuove disposizioni di legge, adottando  un  testo
unico; 
  Vista la nota prot. n.  2556  dell'8  febbraio  2021  che  comunica
l'assenso del Ministero dell'economia e delle  finanze  all'ulteriore
corso del provvedimento; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  sono  adottate  le   seguenti
definizioni: 
    a)  «ISMEA»:  Istituto  di  servizi  per  il   mercato   agricolo
alimentare; 
    b) «Regolamento»: regolamento (UE) n. 702/2014 della  Commissione
del 25 giugno 2014; 
    c) «Decreto legislativo»: decreto legislativo 21 aprile 2000,  n.
185; 
    d) «ESL»: equivalente sovvenzione lordo, di cui all'art. 2, punto
20, del regolamento.