IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
 IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19» e in particolare l'art. 1, comma 14; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-COV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e in particolare, l'art. 7, commi 1 e 2; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure
urgenti relative all'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19»  e,  in
particolare, l'art. 12, il quale prevede  che:  «I  protocolli  e  le
linee guida di cui all'art. 1, comma 14, del decreto-legge n. 33  del
2020 sono adottati e aggiornati  con  ordinanza  del  Ministro  della
salute, di concerto con i ministri competenti per materia o  d'intesa
con la Conferenza delle regioni e delle province autonome»; 
  Visto, altresi', l'art. 16, comma 1, del  citato  decreto-legge  18
maggio 2021, n.  65,  il  quale  prevede  che:  «Fatto  salvo  quanto
diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31  luglio  2021,
continuano ad applicarsi le misure di cui al  provvedimento  adottato
in data 2 marzo  2021,  in  attuazione  dell'art.  2,  comma  1,  del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio 2020, n. 35». 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021,  con  il
quale e' stato adottato il «Piano strategico  nazionale  dei  vaccini
per la prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2», ai sensi dell'art.
1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 12 marzo  2021,  recante
«Approvazione del Piano  strategico  nazionale  dei  vaccini  per  la
prevenzione delle infezioni da SARS-COV-2  costituito  dal  documento
recante «Elementi di preparazione della strategia vaccinale», di  cui
al  decreto  2   gennaio   2021   nonche'   dal   documento   recante
«Raccomandazioni ad interim sui gruppi target della vaccinazione anti
SARS-COV2/COVID-19» del 10 marzo 2021»; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
17 marzo 2021, n.  751,  recante  «Ulteriori  interventi  urgenti  di
protezione civile in  relazione  all'emergenza  relativa  al  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali  trasmissibili»,  concernente  la  costituzione  del  Comitato
tecnico scientifico; 
  Visto il documento recante «Protocollo AEFI di regolamentazione per
il contenimento della diffusione del COVID-19 nelle manifestazioni  e
negli eventi fieristici», predisposto dall'Associazione esposizioni e
fiere italiane; 
  Preso atto del parere del  Comitato  tecnico  scientifico  espresso
nella seduta  n.  18  del  14  maggio  2021  in  merito  al  predetto
protocollo, contenente specifiche e aggiuntive misure precauzionali; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario e urgente adottare, ai sensi dell'art.  12  del
richiamato decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, il documento  recante
«Protocollo  AEFI  di  regolamentazione  per  il  contenimento  della
diffusione  del  COVID-19  nelle  manifestazioni   e   negli   eventi
fieristici»; 
 
                               Emanano 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  SARS-COV-2,
le  attivita'  fieristiche  di  cui  all'art.   7,   comma   1,   del
decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, si  svolgono  nel  rispetto  del
«Protocollo  AEFI  di  regolamentazione  per  il  contenimento  della
diffusione  del  COVID-19  nelle  manifestazioni   e   negli   eventi
fieristici»,  che  costituisce  parte   integrante   della   presente
ordinanza, e,  in  coerenza  con  le  raccomandazioni  contenute  nel
verbale n. 18 del 14 maggio 2021 del Comitato tecnico scientifico, la
partecipazione alle attivita' connesse all'organizzazione dell'evento
fieristico  e'  consentita  esclusivamente  a  coloro  che  siano  in
possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19 di  cui  all'art.
9, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,  come  integrato
dall'art. 14 del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65.