IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, comma 339, della legge 27 dicembre 2019, n.
160, recante istituzione del «Fondo assegno universale e servizi alla
famiglia»;
Visto l'articolo 1, comma 7, della legge 30 dicembre 2020, n. 178,
in base al quale il Fondo di cui all'articolo 1, comma 339, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementato di 3.012,1 milioni di
euro per l'anno 2021;
Vista la legge 1° aprile 2021, n. 46, recante «Delega al governo
per riordinare, semplificare e potenziare le misure a sostegno dei
figli a carico attraverso l'assegno unico e universale»;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre,
in via temporanea e nelle more dell'adozione dei decreti legislativi
attuativi della legge n. 46 del 2021, misure immediate volte a
sostenere la genitorialita' e favorire la natalita';
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza, pertanto, di
riconoscere un «assegno temporaneo per figli minori»;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 4 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per le pari
opportunita' e la famiglia e del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Assegno temporaneo per i figli minori
1. A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai
nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo
familiare di cui all'articolo 2 del decreto-legge 13 marzo 1988, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n.
153, e' riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a
condizione che al momento della presentazione della domanda e per
tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei
seguenti requisiti:
a) con riferimento ai requisiti di accesso, cittadinanza,
residenza e soggiorno, il richiedente l'assegno deve cumulativamente:
1) essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione
europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del
diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato
non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di
soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di
soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno
semestrale;
2) essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in
Italia;
3) essere domiciliato e residente in Italia e avere i figli a
carico sino al compimento del diciottesimo anno d'eta';
4) essere residente in Italia da almeno due anni, anche non
continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a
tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno
semestrale;
b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare
del richiedente deve essere in possesso di un indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in
corso di validita', calcolato ai sensi dell'articolo 7 del medesimo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n.
159.