IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza;
Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
disposizioni in materia di pubblica amministrazione per garantire il
rafforzamento della capacita' funzionale della pubblica
amministrazione e assicurare il necessario supporto alle
amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale
di ripresa e resilienza;
Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
misure che consentano la piena operativita' delle strutture
organizzative del Ministero della giustizia e della giustizia
amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 4 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei
Ministri per la pubblica amministrazione e della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modalita' speciali per il reclutamento del personale e il
conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR
da parte delle amministrazioni pubbliche
1. Al di fuori delle assunzioni di personale gia' espressamente
previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, di seguito
«PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi degli articoli
18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241, le amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del
PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale
specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la
diretta titolarita' di attuazione, nei limiti degli importi che
saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro
economico del progetto. Il predetto reclutamento e' effettuato in
deroga ai limiti di spesa di cui all'articolo 9, comma 28, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e alla dotazione organica.
L'ammissibilita' di tali spese a carico del PNRR e' oggetto di
preventiva verifica da parte dell'Amministrazione centrale titolare
dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della ragioneria
generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR del Ministero
dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si applica per
le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per i
reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione, previa
verifica di cui al presente comma, individua, in relazione ai
progetti di competenza, il fabbisogno di personale necessario
all'attuazione degli stessi. In caso di verifica negativa le
Amministrazioni possono assumere il personale o conferire gli
incarichi entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate.
2. Al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del
personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR,
le amministrazioni di cui al comma 1, possono ricorrere alle
modalita' di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i
contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di
collaborazione di cui al presente articolo possono essere stipulati
per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi, ma non
eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza delle
singole amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Tali contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR al
quale e' riferita la prestazione lavorativa e possono essere
rinnovati o prorogati, anche per una durata diversa da quella
iniziale, per non piu' di una volta. Il mancato conseguimento dei
traguardi e degli obiettivi, intermedi e finali, previsti dal
progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal
contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile.
3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale maturata nei
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera
b), le amministrazioni di cui al comma 1, prevedono, nei bandi di
concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato, una
riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto
personale che, alla data di pubblicazione del bando, abbia svolto
servizio per almeno trentasei mesi.
4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le finalita'
ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma 1,
possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di
personale con contratto di lavoro a tempo determinato per
l'attuazione dei progetti del PNRR mediante le modalita' digitali,
decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli ai
sensi del citato articolo 10, lo svolgimento della sola prova
scritta. Se due o piu' candidati ottengono pari punteggio, a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove
di esame, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi
dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.
5. Ai medesimi fini di cui al comma 1, il Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri,
attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo 3, comma
7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce due distinti elenchi
ai quali possono iscriversi, rispettivamente:
a) professionisti ed esperti per il conferimento incarichi di
collaborazione con contratto di lavoro autonomo di cui all'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
b) personale in possesso di un'alta specializzazione per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato.
6. Ciascun elenco e' suddiviso in sezioni corrispondenti alle
diverse professioni e specializzazioni e agli eventuali ambiti
territoriali e prevede l'indicazione, da parte dell'iscritto,
dell'ambito territoriale di disponibilita' all'impiego. Le modalita'
per l'istituzione dell'elenco e la relativa gestione,
l'individuazione dei profili professionali e delle specializzazioni,
il limite al cumulo degli incarichi, le modalita' di aggiornamento
dell'elenco e le modalita' semplificate di selezione comparativa e
pubblica sono definite con decreto del Ministro per la pubblica
amministrazione da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, previa intesa con la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente
comma sono tempestivamente pubblicate sul sito istituzionale di
ciascuna amministrazione.
7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma 5, lettera
a), il decreto di cui al comma 6 individua quali requisiti per
l'iscrizione nell'elenco:
a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o
ordine professionale comunque denominato;
b) essere iscritto al rispettivo albo, collegio o ordine
professionale comunque denominato;
c) non essere in quiescenza.
8. Il decreto di cui al comma 6, ai fini dell'attribuzione di uno
specifico punteggio agli iscritti, valorizza le documentate
esperienze professionali maturate, il possesso di titoli di
specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio
della professione, purche' a essa strettamente conferenti. Le
amministrazioni, sulla base delle professionalita' che necessitano di
acquisire, invitano, rispettando l'ordine di graduatoria almeno tre
professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare la
parita' di genere, tra quelli iscritti nel relativo elenco e li
sottopongono ad un colloquio selettivo per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
9. L'iscrizione negli elenchi di cui al comma 5, lettera b),
avviene previo svolgimento di procedure idoneative svolte ai sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con previsione
della sola prova scritta, alle quali consegue esclusivamente il
diritto all'inserimento nei predetti elenchi in ordine di
graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni attingono ai
fini della stipula dei contratti.
10. Ai fini di cui al comma 5, lettera b), per alta
specializzazione si intende il possesso della laurea magistrale o
specialistica e di almeno uno dei seguenti titoli, in settori
scientifici o ambiti professionali strettamente correlati
all'attuazione dei progetti:
a) dottorato di ricerca;
b) documentata esperienza professionale continuativa, di durata
almeno biennale, maturata presso enti e organismi internazionali
ovvero presso organismi dell'Unione Europea.
11. Per le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, le
procedure concorsuali di cui al comma 4 possono essere organizzate
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 4
del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e del portale del reclutamento di cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando
e' definito il cronoprogramma relativo alle diverse fasi di
svolgimento della procedura.
12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di cui al
presente articolo sono composte nel rispetto del principio della
parita' di genere.
13. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo
determinato ai sensi del comma 5, lettera b), e' equiparato, per
quanto attiene al trattamento economico fondamentale e accessorio e
ad ogni altro istituto contrattuale, al profilo dell'Area III,
posizione economica F3, del CCNL Funzioni centrali, sezione
Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza
tra i livelli economici di inquadramento o inquadramento
corrispondente secondo le tabelle di equivalenza utilizzate per altre
aree o altri comparti contrattuali.
14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti,
possono assumere a tempo determinato anche mediante utilizzo di
graduatorie concorsuali vigenti anche di concorsi a tempo
determinato. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza, possono derogare, fino a
raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini della
copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti
strettamente e direttamente funzionali all'attuazione degli
interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle
facolta' assunzionali. In alternativa a quanto previsto al primo
periodo, le stesse amministrazioni possono conferire, in deroga ai
limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis e 6, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n.
77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in vigore fino
alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
16. Alle attivita' di cui al presente articolo il Dipartimento
della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta
titolarita' di attuazione, le disposizioni del presente articolo si
applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche alle pubbliche
amministrazioni titolari di interventi finanziati esclusivamente a
carico del Piano nazionale per gli investimenti complementari al
PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59
limitatamente agli incarichi di collaborazione di cui al comma 5,
lettera a), necessari all'assistenza tecnica. Fermo restando quanto
previsto dal comma 1, le restanti disposizioni di cui al presente
articolo, inoltre, costituiscono norme di principio per le regioni e
gli enti locali.