IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/241 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la
ripresa e la resilienza; 
  Visto il decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,  recante  «Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa
e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti»; 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77,  recante  «Governance
del Piano nazionale  di  ripresa  e  resilienza  e  prime  misure  di
rafforzamento delle strutture amministrative  e  di  accelerazione  e
snellimento delle procedure»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e  urgenza   di   adottare
disposizioni in materia di pubblica amministrazione per garantire  il
rafforzamento   della    capacita'    funzionale    della    pubblica
amministrazione   e   assicurare   il   necessario   supporto    alle
amministrazioni titolari di interventi previsti nel  Piano  nazionale
di ripresa e resilienza; 
  Ritenuta altresi' la straordinaria necessita' e urgenza di adottare
misure  che  consentano  la  piena   operativita'   delle   strutture
organizzative  del  Ministero  della  giustizia  e  della   giustizia
amministrativa per lo smaltimento dell'arretrato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 4 giugno 2021; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministri per  la  pubblica  amministrazione  e  della  giustizia,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Modalita'  speciali  per  il  reclutamento   del   personale   e   il
  conferimento di incarichi professionali per l'attuazione  del  PNRR
  da parte delle amministrazioni pubbliche 
 
  1. Al di fuori delle assunzioni  di  personale  gia'  espressamente
previste nel Piano nazionale di  ripresa  e  resilienza,  di  seguito
«PNRR», presentato alla Commissione europea ai sensi  degli  articoli
18 e seguenti  del  Regolamento  (UE)  2021/241,  le  amministrazioni
titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a  carico  del
PNRR  esclusivamente  le  spese  per  il  reclutamento  di  personale
specificamente destinato a realizzare i  progetti  di  cui  hanno  la
diretta titolarita' di  attuazione,  nei  limiti  degli  importi  che
saranno previsti  dalle  corrispondenti  voci  di  costo  del  quadro
economico del progetto. Il predetto  reclutamento  e'  effettuato  in
deroga ai limiti di spesa  di  cui  all'articolo  9,  comma  28,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30  luglio  2010,  n.  122  e  alla  dotazione  organica.
L'ammissibilita' di tali spese  a  carico  del  PNRR  e'  oggetto  di
preventiva verifica da parte dell'Amministrazione  centrale  titolare
dell'intervento di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge  31
maggio 2021, n. 77, di concerto con il Dipartimento della  ragioneria
generale dello Stato - Servizio centrale per il  PNRR  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. La medesima procedura si  applica  per
le spese relative ai servizi di supporto e consulenza esterni. Per  i
reclutamenti di cui ai commi 4 e 5, ciascuna amministrazione,  previa
verifica di  cui  al  presente  comma,  individua,  in  relazione  ai
progetti  di  competenza,  il  fabbisogno  di  personale   necessario
all'attuazione  degli  stessi.  In  caso  di  verifica  negativa   le
Amministrazioni  possono  assumere  il  personale  o  conferire   gli
incarichi entro i limiti delle facolta' assunzionali verificate. 
  2. Al fine di accelerare  le  procedure  per  il  reclutamento  del
personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR,
le  amministrazioni  di  cui  al  comma  1,  possono  ricorrere  alle
modalita' di selezione stabilite dal presente articolo. A tal fine, i
contratti  di  lavoro  a  tempo  determinato   e   i   contratti   di
collaborazione di cui al presente articolo possono  essere  stipulati
per un periodo complessivo anche superiore a trentasei mesi,  ma  non
eccedente la durata di attuazione dei progetti  di  competenza  delle
singole amministrazioni e comunque non oltre  il  31  dicembre  2026.
Tali contratti indicano, a pena di nullita', il progetto del PNRR  al
quale  e'  riferita  la  prestazione  lavorativa  e  possono   essere
rinnovati o  prorogati,  anche  per  una  durata  diversa  da  quella
iniziale, per non piu' di una volta.  Il  mancato  conseguimento  dei
traguardi  e  degli  obiettivi,  intermedi  e  finali,  previsti  dal
progetto costituisce giusta causa di recesso dell'amministrazione dal
contratto ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile. 
  3. Al fine di valorizzare l'esperienza professionale  maturata  nei
rapporti di lavoro a tempo determinato di cui ai commi 4 e 5, lettera
b), le amministrazioni di cui al comma 1,  prevedono,  nei  bandi  di
concorso per il reclutamento di personale a tempo indeterminato,  una
riserva di posti non superiore al 40 per cento, destinata al predetto
personale che, alla data di pubblicazione  del  bando,  abbia  svolto
servizio per almeno trentasei mesi. 
  4. Fermo restando quanto stabilito ai commi 1 e 2 per le  finalita'
ivi previste, le amministrazioni, previa verifica di cui al comma  1,
possono svolgere le procedure concorsuali relative al reclutamento di
personale  con  contratto  di  lavoro   a   tempo   determinato   per
l'attuazione dei progetti del PNRR mediante  le  modalita'  digitali,
decentrate e semplificate di cui all'articolo 10 del decreto-legge 1°
aprile 2021, n. 44, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
maggio 2021, n. 76, prevedendo, oltre alla valutazione dei titoli  ai
sensi del  citato  articolo  10,  lo  svolgimento  della  sola  prova
scritta.  Se  due  o  piu'  candidati  ottengono  pari  punteggio,  a
conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle  prove
di esame, e' preferito il candidato piu' giovane di  eta',  ai  sensi
dell'articolo 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
  5. Ai medesimi fini di  cui  al  comma  1,  il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri,
attraverso il portale del reclutamento di cui all'articolo  3,  comma
7, della legge 19 giugno 2019, n. 56, istituisce due distinti elenchi
ai quali possono iscriversi, rispettivamente: 
    a) professionisti ed esperti per  il  conferimento  incarichi  di
collaborazione con contratto di lavoro autonomo di  cui  all'articolo
7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    b)  personale  in  possesso  di  un'alta   specializzazione   per
l'assunzione con contratto di lavoro a tempo determinato. 
  6. Ciascun elenco  e'  suddiviso  in  sezioni  corrispondenti  alle
diverse  professioni  e  specializzazioni  e  agli  eventuali  ambiti
territoriali  e  prevede  l'indicazione,  da   parte   dell'iscritto,
dell'ambito territoriale di disponibilita' all'impiego. Le  modalita'
per   l'istituzione   dell'elenco    e    la    relativa    gestione,
l'individuazione dei profili professionali e delle  specializzazioni,
il limite al cumulo degli incarichi, le  modalita'  di  aggiornamento
dell'elenco e le modalita' semplificate di  selezione  comparativa  e
pubblica sono definite con  decreto  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione da adottarsi entro  sessanta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  previa  intesa  con  la
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281. Tutte le fasi della procedura di cui al presente
comma sono  tempestivamente  pubblicate  sul  sito  istituzionale  di
ciascuna amministrazione. 
  7. Per il conferimento degli incarichi di cui al comma  5,  lettera
a), il decreto di cui  al  comma  6  individua  quali  requisiti  per
l'iscrizione nell'elenco: 
    a) almeno cinque anni di permanenza nel relativo albo, collegio o
ordine professionale comunque denominato; 
    b)  essere  iscritto  al  rispettivo  albo,  collegio  o   ordine
professionale comunque denominato; 
    c) non essere in quiescenza. 
  8. Il decreto di cui al comma 6, ai fini dell'attribuzione  di  uno
specifico  punteggio  agli   iscritti,   valorizza   le   documentate
esperienze  professionali  maturate,  il  possesso   di   titoli   di
specializzazione ulteriori rispetto a quelli abilitanti all'esercizio
della  professione,  purche'  a  essa  strettamente  conferenti.   Le
amministrazioni, sulla base delle professionalita' che necessitano di
acquisire, invitano, rispettando l'ordine di graduatoria  almeno  tre
professionisti o esperti, e comunque in numero tale da assicurare  la
parita' di genere, tra quelli  iscritti  nel  relativo  elenco  e  li
sottopongono ad un colloquio  selettivo  per  il  conferimento  degli
incarichi di collaborazione. 
  9. L'iscrizione negli elenchi  di  cui  al  comma  5,  lettera  b),
avviene previo svolgimento di procedure idoneative  svolte  ai  sensi
dell'articolo 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, con  previsione
della sola prova  scritta,  alle  quali  consegue  esclusivamente  il
diritto  all'inserimento  nei   predetti   elenchi   in   ordine   di
graduatoria, sulla base della quale le amministrazioni  attingono  ai
fini della stipula dei contratti. 
  10.  Ai  fini  di  cui  al  comma   5,   lettera   b),   per   alta
specializzazione si intende il possesso  della  laurea  magistrale  o
specialistica e  di  almeno  uno  dei  seguenti  titoli,  in  settori
scientifici   o   ambiti   professionali    strettamente    correlati
all'attuazione dei progetti: 
    a) dottorato di ricerca; 
    b) documentata esperienza professionale continuativa,  di  durata
almeno biennale, maturata  presso  enti  e  organismi  internazionali
ovvero presso organismi dell'Unione Europea. 
  11. Per  le  amministrazioni  pubbliche  di  cui  al  comma  1,  le
procedure concorsuali di cui al comma 4  possono  essere  organizzate
dal  Dipartimento  della  funzione  pubblica  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri ai sensi del comma 3-quinquies dell'articolo 4
del  decreto-legge  31  agosto  2013,   n.   101,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, anche avvalendosi
dell'Associazione Formez PA e del portale  del  reclutamento  di  cui
all'articolo 3, comma 7, della legge 19 giugno 2019, n. 56. Nel bando
e'  definito  il  cronoprogramma  relativo  alle  diverse   fasi   di
svolgimento della procedura. 
  12. Fermo restando l'articolo 57 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, le commissioni esaminatrici delle procedure di  cui  al
presente articolo sono composte  nel  rispetto  del  principio  della
parita' di genere. 
  13.  Il  personale  assunto  con  contratto  di  lavoro   a   tempo
determinato ai sensi del comma 5,  lettera  b),  e'  equiparato,  per
quanto attiene al trattamento economico fondamentale e  accessorio  e
ad ogni  altro  istituto  contrattuale,  al  profilo  dell'Area  III,
posizione  economica  F3,  del  CCNL   Funzioni   centrali,   sezione
Ministeri. Si applicano, ove necessario, le tabelle di corrispondenza
tra  i   livelli   economici   di   inquadramento   o   inquadramento
corrispondente secondo le tabelle di equivalenza utilizzate per altre
aree o altri comparti contrattuali. 
  14. Le amministrazioni di cui al comma 1, nei limiti ivi stabiliti,
possono assumere a  tempo  determinato  anche  mediante  utilizzo  di
graduatorie  concorsuali  vigenti   anche   di   concorsi   a   tempo
determinato. Non si applicano gli articoli 34, comma 6, e 34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
  15. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001 n. 165, impegnate nell'attuazione del Piano
nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  possono  derogare,   fino   a
raddoppiarle, le percentuali di cui all'articolo 19, commi 5-bis e 6,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ai  fini  della
copertura delle posizioni dirigenziali  vacanti  relative  a  compiti
strettamente   e   direttamente   funzionali   all'attuazione   degli
interventi del Piano. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle
facolta' assunzionali. In alternativa  a  quanto  previsto  al  primo
periodo, le stesse amministrazioni possono conferire,  in  deroga  ai
limiti percentuali previsti dall'articolo 19, commi 5-bis  e  6,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli incarichi dirigenziali
di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021,  n.
77. Gli incarichi di cui al presente comma rimangono in  vigore  fino
alla loro naturale scadenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026. 
  16. Alle attivita' di cui  al  presente  articolo  il  Dipartimento
della funzione pubblica provvede con le risorse umane, strumentali  e
finanziarie disponibili a legislazione vigente. 
  17. Per la realizzazione degli investimenti di cui hanno la diretta
titolarita' di attuazione, le disposizioni del presente  articolo  si
applicano, con la procedura di cui al comma 1, anche  alle  pubbliche
amministrazioni titolari di interventi  finanziati  esclusivamente  a
carico del Piano nazionale  per  gli  investimenti  complementari  al
PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio  2021,  n.  59
limitatamente agli incarichi di collaborazione di  cui  al  comma  5,
lettera a), necessari all'assistenza tecnica. Fermo  restando  quanto
previsto dal comma 1, le restanti disposizioni  di  cui  al  presente
articolo, inoltre, costituiscono norme di principio per le regioni  e
gli enti locali.