IL MINISTRO 
                     DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12  febbraio  2021
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 38 del  15
febbraio 2021), con il quale il  prof.  Roberto  Cingolani  e'  stato
nominato Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del
mare; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, recante  «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri»  e,
in  particolare,  gli  articoli  2   (Ministero   della   transizione
ecologica), 3  (Disposizioni  transitorie  concernenti  il  Ministero
della transizione ecologica) e 4 (Comitato interministeriale  per  la
transizione ecologica); 
  Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  2  marzo  2021
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 54  del  4
marzo 2021), con il quale il professor Roberto Cingolani e'  nominato
Ministro della transizione ecologica; 
  Vista la direttiva 92/43/CEE  del  Consiglio  del  21  maggio  1992
relativa alla conservazione degli habitat naturali e  seminaturali  e
della flora e della fauna selvatiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre  1997,
n. 357; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 3 settembre 2002, recante «Linee guida per la gestione
dei siti Natura 2000», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del
24 settembre 2002; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, recante «Rete Natura 2000.
Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione
relative  a  Zone  speciali  di  conservazione  (ZSC)  e  a  Zone  di
protezione speciale (ZPS)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.
258 del 6 novembre 2007, e successive modificazioni; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea  del  21
gennaio 2021, che adotta il  quattordicesimo  elenco  aggiornato  dei
siti  di  importanza  comunitaria  per   la   regione   biogeografica
mediterranea (UE) 2021/159; 
  Visto l'aggiornamento dei contenuti della banca dati  Natura  2000,
trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare - Direzione generale per il  patrimonio  naturalistico,  con
lettera prot.  105368  del  15  dicembre  2020,  alla  Rappresentanza
permanente  d'Italia  presso  l'Unione  europea,  per  il  successivo
inoltro alla Commissione europea - Direzione generale ambiente; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea del 3 maggio  2011
«La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: una
strategia europea per la biodiversita' verso il 2020»; 
  Vista la  nota  della  Commissione  europea  del  14  maggio  2012,
relativa alla designazione  delle  Zone  speciali  di  conservazione,
trasmessa  dalla  Direzione  generale  Ambiente  con  lettera   prot.
ENV/PB//SL/MOB/flAres 707955 del 13 giugno 2012; 
  Vista la nota della  Commissione  europea  del  23  novembre  2012,
relativa alla definizione degli obiettivi di conservazione per i siti
Natura 2000, trasmessa dalla Direzione generale ambiente con  lettera
prot. ENV B.3 SL/FK/esAres (2013) 306477 dell'8 marzo 2013; 
  Vista la Strategia nazionale per la biodiversita', predisposta  dal
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del  mare  ai
sensi  dell'art.  6  della  Convenzione  sulla  diversita'  biologica
adottata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e  ratificata  dall'Italia
con la legge 14 febbraio 1994, n.  124,  sulla  quale  la  Conferenza
Stato-regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute, del 22  gennaio
2014, di adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile
dei  prodotti  fitosanitari,  ai  sensi  dell'art.  6   del   decreto
legislativo 14 agosto 2012, n. 150; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare e con il Ministro della salute,  del  10  marzo
2015, con il quale, in  attuazione  del  paragrafo  A.5.1  del  sopra
citato Piano di azione nazionale, sono state emanate le «Linee  guida
di indirizzo per  la  tutela  dell'ambiente  acquatico  e  dell'acqua
potabile e per la riduzione dell'uso di prodotti fitosanitari  e  dei
relativi rischi nei siti Natura 2000 e nelle aree naturali protette»; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  della  Sardegna  n.
35/10 del 14 giugno 2016, recante  rete  Natura  2000.  Procedura  di
designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC). Decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  357/1997,  art.  3,  comma  2,   e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  della  Sardegna  n.
61/35 del 18 dicembre 2018, recanti rete Natura  2000.  Procedura  di
designazione delle Zone speciali di conservazione (ZSC). Decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  357/1997,  art.  3,  comma  2,   e
successive modifiche ed integrazioni. Misure di conservazione ai fini
del completamento delle designazioni delle ZSC; 
  Vista la deliberazione della Giunta  regionale  della  Sardegna  n.
8/70 del 19 febbraio 2019, recante rete  Natura  2000.  Completamento
della designazione  dei  siti  della  rete  Natura  2000  in  Italia.
Proposta di nuovi SIC e ZPS marini per  la  Sardegna  e  con  cui  si
individuano apposite misure di conservazione per il tursiope; 
  Visti   i   decreti   dell'assessorato   regionale   della   difesa
dell'ambiente della Regione Sardegna, elencati nella tabella  di  cui
all'allegato 1 del presente decreto, con i quali sono stati approvati
gli obiettivi e le misure  di  conservazione,  relative  ai  siti  di
interesse comunitario della regione biogeografica mediterranea; 
  Vista il decreto n. 1 del 29 gennaio 2021 del presidente  dell'ente
gestore dell'area marina protetta Capo Caccia - Isola Piana, con  cui
si approvano le  misure  di  conservazione  contenute  nel  piano  di
gestione del SIC ITB010042 Capo  Caccia  (con  le  Isole  Foradada  e
Piana) e Punta del Giglio e  le  misure  di  conservazione  contenute
nella delibera di Giunta regionale 8/70 del 19  febbraio  2020  e  si
esprime l'impegno ad integrarle negli strumenti di  pianificazione  e
regolamentazione dell'area marina; 
  Viste le delibere di giunta del Comune di Villasimius, in  qualita'
di ente gestore dell'area marina protetta Capo Carbonara n. 72 del 31
dicembre 2015 e n. 128 del 5 ottobre 2020, con le quali si  approvano
il piano di gestione del SIC ITB040020 Isola dei Cavoli,  Serpentara,
Punta Molentis e Campulongu e le misure  di  conservazione  contenute
nella delibera di Giunta regionale 8/70 del 19  febbraio  2019  e  si
esprime l'impegno ad integrarle nell'aggiornamento degli strumenti di
pianificazione e regolamentazione dell'area marina protetta; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 12 maggio 2017, con il quale  e'  stato  approvato  il
regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina  protetta
Capo Carbonara, le cui disposizioni costituiscono gli obiettivi e  le
misure di conservazione per i Siti di  importanza  comunitaria  (SIC)
ITB040020 Isola dei Cavoli, Serpentara, Punta Molentis e Campulongu e
ITB040021 Costa  di  Cagliari,  integrati  dai  rispettivi  piani  di
gestione vigenti, per le parti ricadenti all'interno  del  territorio
dell'area marina protetta; 
  Vista la delibera di giunta del Comune di Cabras,  in  qualita'  di
ente gestore dell'area marina protetta Penisola del Sinis - Isola Mal
di Ventre n. 157 del 7 ottobre  2020,  cosi'  come  modificata  dalla
deliberazione n. 14 del 27 gennaio 2021, con la quale  si  approvano,
per i SIC ITB030034 Stagno di Mistras di Oristano e  ITB030080  Isola
di  Mal  di  Ventre  e  Catalano,  gli  obiettivi  e  le  misure   di
conservazione, che integrano  e  completano  i  rispettivi  piani  di
gestione vigenti, contenute nelle delibere di Giunta regionale  61/35
del 18 dicembre 2018 e  8/70  del  19  febbraio  2019  e  si  esprime
l'impegno  ad  integrarle  nell'aggiornamento  degli   strumenti   di
pianificazione e regolamentazione dell'area marina protetta; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio del 28 aprile 2017, con il quale  e'  stato  approvato  il
regolamento di esecuzione e organizzazione dell'area marina  protetta
Penisola del Sinis - Isola Mal di Ventre; 
  Considerato che i criteri minimi uniformi di cui all'art. 2,  comma
4, del citato decreto del Ministro dell'ambiente e della  tutela  del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007, si applicano  a  tutte  le
Zone speciali di conservazione; 
  Considerato  che,  ferme  restando  le  misure   di   conservazione
individuate  con  i  sopra  citati   atti,   dette   misure   possano
all'occorrenza essere ulteriormente integrate, entro sei  mesi  dalla
data del presente decreto, con altri piani di sviluppo  e  specifiche
misure regolamentari, amministrative o contrattuali; 
  Considerato che la Regione Sardegna, entro sei mesi dalla  data  di
emanazione del presente  decreto,  comunichera'  al  Ministero  della
transizione  ecologica  i  soggetti  affidatari  della  gestione   di
ciascuna delle ZSC designate; 
  Considerata la  necessita'  di  assicurare  l'allineamento  fra  le
misure di conservazione di cui ai sopracitati  atti  regionali  e  la
banca dati Natura 2000, mediante una verifica da effettuarsi da parte
della regione e degli enti gestori delle aree  naturali  protette  di
rilievo nazionale, per le parti delle ZSC ricadenti  all'interno  del
territorio di competenza, entro sei  mesi  dalla  data  del  presente
decreto; 
  Considerato  che  sulla  base  del  monitoraggio  dello  stato   di
conservazione delle specie e degli habitat di  interesse  comunitario
potranno essere definite integrazioni  o  modifiche  alle  misure  di
conservazione, secondo la procedura di cui all'art. 2, comma  1,  del
citato  decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela   del
territorio e del mare del 17 ottobre 2007; 
  Ritenuto di provvedere, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 357 del  1997,  alla  designazione
quali «Zone speciali di conservazione» di quattro siti di  importanza
comunitaria della regione biogeografica mediterranea  insistenti  nel
territorio della Regione Sardegna; 
  Vista l'intesa sul presente decreto espressa dalla Regione Sardegna
con nota del Presidente della Regione prot.  n.  4522  del  7  maggio
2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Designazione delle ZSC 
 
  1. Sono designati quali Zone speciali di conservazione (ZSC)  della
regione biogeografica mediterranea  i  quattro  siti  insistenti  nel
territorio della Regione Sardegna,  gia'  proposti  alla  Commissione
europea  quali  Siti  di  importanza  comunitaria  (SIC),  ai   sensi
dell'art. 4, paragrafo 1, della direttiva 92/43/CEE, come da allegato
1 al presente provvedimento. 
  2. La cartografia e i tipi di habitat naturali e  delle  specie  di
fauna e flora selvatica per i quali le ZSC di cui  al  comma  1  sono
designate, sono quelli comunicati alla Commissione  europea,  secondo
il formulario standard dalla stessa predisposto,  relativamente  agli
omonimi SIC  con  lettera  prot.  27414  del  20  aprile  2020.  Tale
documentazione e' pubblicata, a seguito dell'emanazione del  presente
decreto, nel sito internet del Ministero della transizione ecologica,
nell'apposita sezione  relativa  alle  ZSC  designate.  Le  eventuali
modifiche sono apportate nel rispetto delle procedure europee e  sono
riportate in detta sezione.