IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'articolo 32; 
  Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,
in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'articolo 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
300, che attribuisce al Ministero della salute le funzioni  spettanti
allo Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'articolo 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'articolo 5, commi  2
e 3; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio 2021, n.  65  e,  in  particolare,
l'articolo 1, comma 2, il quale prevede che:  «Dal  7  giugno  al  20
giugno 2021, i limiti orari agli spostamenti di cui al comma 1  hanno
inizio  alle  ore  24:00  e  terminano  alle  ore  5:00  del   giorno
successivo» e il  successivo  comma  3,  ai  sensi  del  quale:  «Con
ordinanza del Ministro della salute possono essere  stabiliti  limiti
orari agli spostamenti diversi da quelli di cui ai commi 1  e  2  per
eventi di particolare rilevanza»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto il decreto del Sottosegretario di Stato allo sport  4  giugno
2021, con il quale e' stato autorizzato, ai  sensi  dell'articolo  5,
comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, in occasione  delle
gare del Campionato europeo di calcio UEFA  EURO  2020  in  programma
l'11, il 16 e il 20 giugno e  il  3  luglio  2021  presso  lo  Stadio
Olimpico di Roma, l'accesso del pubblico «in misura pari al 25% della
capienza  dell'impianto,  e   comunque   non   superiore   a   15.948
spettatori», nel rispetto del Protocollo allegato al medesimo decreto
e delle ulteriori misure previste nello stesso decreto; 
  Vista la nota prot. n. 17133 dell'8 giugno 2021  con  la  quale  il
Presidente  della  Federazione  italiana  giuoco  calcio  (FIGC)   ha
richiesto, ai sensi dell'articolo 1, comma 3,  del  decreto-legge  18
maggio 2021, n. 65, una deroga al limite orario agli  spostamenti  di
cui al comma 2 del medesimo articolo, «in previsione delle  imminenti
gare del Campionato di  calcio  europeo  UEFA  EURO  2020  Turchia  v
Italia, Italia v Svizzera e Italia  v  Galles,  che  si  svolgeranno,
rispettivamente, il prossimo 11 giugno alle ore 21:00, 16 giugno alle
ore 21:00 e 20 giugno alle ore 18:00, presso lo  Stadio  Olimpico  di
Roma»; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Considerato che  l'evento  programmato  per  l'11  giugno  2021  si
svolgera' presso lo Stadio Olimpico di Roma,  e  che  pertanto,  allo
stesso si  applicano  le  misure  della  c.d.  «zona  gialla»,  e  in
particolare l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio  2021,
n. 65; 
  Ritenuto necessario e urgente stabilire, ai sensi dell'articolo  1,
comma 3, del richiamato decreto-legge  18  maggio  2021,  n.  65,  in
considerazione della particolare rilevanza della  gara  iniziale  del
Campionato europeo di calcio UEFA EURO 2020,  programmata  presso  lo
Stadio Olimpico di Roma, che il limite orario agli spostamenti di cui
al comma 2  del  medesimo  articolo,  esclusivamente  nella  giornata
dell'11 giugno 2021 e in  relazione  allo  svolgimento  del  predetto
evento, abbia inizio alle ore 01,00 del giorno successivo, al fine di
consentire il regolare deflusso del pubblico ed evitare la formazione
di assembramenti nei punti di uscita dall'impianto sportivo; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
ferme  restando  le  misure  precauzionali  previste  nel  Protocollo
allegato al decreto del Sottosegretario di Stato allo sport 4  giugno
2021 e delle ulteriori misure previste nello  stesso  decreto,  nella
giornata dell'11 giugno 2021 e in relazione  allo  svolgimento  della
gara del Campionato europeo di calcio UEFA EURO 2020  Turchia-Italia,
il cui inizio e' previsto per le ore 21:00, al fine di consentire  il
regolare  deflusso  del  pubblico  ed  evitare   la   formazione   di
assembramenti nei punti di uscita dello Stadio Olimpico di  Roma,  il
limite orario agli spostamenti di cui all'articolo 1,  comma  2,  del
decreto-legge  18  maggio  2021,  n.   65,   esclusivamente   per   i
partecipanti  all'evento,  ha  inizio  alle  ore  1,00   del   giorno
successivo e termina alle ore 5,00 del medesimo giorno. 
  2. Le misure di cui alla presente ordinanza producono effetti dalla
data di adozione. 
  La presente ordinanza e'  trasmessa  agli  organi  di  controllo  e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 10 giugno 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza 

Registrato alla Corte dei conti il 10 giugno 2021 
Ufficio di controllo sugli atti del  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche  sociali,  del  Ministero  dell'istruzione,  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca, del Ministero  della  cultura,  del
Ministero del turismo, del Ministero della salute,  registrazione  n.
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