LA COMMISSIONE DI VIGILANZA 
                         SUI FONDI PENSIONE 
 
  Visto il decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.  252,  recante
«Disciplina delle forme pensionistiche  complementari»  (di  seguito:
decreto n. 252/2005), come  modificato  dal  decreto  legislativo  13
dicembre 2018, n. 147 (di seguito: decreto n. 147/2018); 
  Vista la direttiva (UE) 2016/2341  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 14  dicembre  2016,  relativa  alle  attivita'  e  alla
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali; 
  Visto l'art. 18, comma 2, del decreto n. 252/2005, che  attribuisce
alla COVIP il compito di esercitare la  vigilanza  prudenziale  sulle
forme pensionistiche complementari, perseguendo la trasparenza  e  la
correttezza dei comportamenti, la sana e prudente gestione e la  loro
solidita',  avuto  riguardo  alla  tutela  degli   iscritti   e   dei
beneficiari  e  al  buon  funzionamento  del  sistema  di  previdenza
complementare; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera a), del decreto n.  252/2005  che
attribuisce alla COVIP il compito di definire le condizioni  che,  al
fine  di  garantire  il  rispetto  dei   principi   di   trasparenza,
comparabilita' e portabilita', le forme pensionistiche  complementari
devono  soddisfare  per  potere  essere  ricondotte  nell'ambito   di
applicazione del decreto n. 252/2005 ed essere iscritte all'albo; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera a-bis), del decreto n.  252/2005,
introdotto  dall'art.  1,  comma  23,  lettera  a),  del  decreto  n.
147/2018, ai sensi del  quale  la  COVIP  elabora  gli  schemi  degli
statuti e dei regolamenti delle forme  pensionistiche  complementari,
come gia' in precedenza previsto dall'art 19, comma  2,  lettera  g),
del medesimo decreto; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera a-ter), del decreto n.  252/2005,
introdotto dall'art. 1, comma 23, lettera a), n. 2,  del  decreto  n.
147/2018, in base al quale la COVIP detta disposizioni di  dettaglio,
anche attraverso gli schemi  degli  statuti  e  dei  regolamenti,  in
materia  di   sistemi   di   governo   delle   forme   pensionistiche
complementari; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera b), del decreto n. 252/2005, come
modificato dall'art. 1, comma 23, lettera a), n. 3,  del  decreto  n.
147/2018, il quale prevede che la  COVIP  approvi  gli  statuti  e  i
regolamenti delle forme pensionistiche complementari, verificando  la
ricorrenza  delle  condizioni  richieste  dal  medesimo   decreto   e
valutandone anche la  compatibilita'  rispetto  ai  provvedimenti  di
carattere generale dalla stessa emanati; 
  Visto l'art. 19,  comma  2,  lettera  g),  n.  3,  del  decreto  n.
252/2005, come modificato dall'art. 1, comma 23, lettera  a),  n.  7,
del decreto n. 147/2018, nella parte in cui attribuisce alla COVIP il
compito di dettare  disposizioni  volte  all'applicazione  di  regole
comuni per tutte le forme pensionistiche complementari  relativamente
alle informazioni generali sulla forma pensionistica complementare; 
  Visto l'art. 19, comma 2, lettera i), del decreto n. 252/2005, come
modificato dall'art. 1, comma 23, lettera a), n. 5,  del  decreto  n.
147/2018, in base al quale  la  COVIP,  nell'ambito  della  vigilanza
esercitata sulle  forme  pensionistiche  complementari,  esercita  il
controllo  sulla  gestione  tecnica,  finanziaria,   patrimoniale   e
contabile delle forme stesse; 
  Visto l'art. 18, comma 5, del decreto n. 252/2005, in base al quale
i regolamenti, le  istruzioni  di  vigilanza  e  i  provvedimenti  di
carattere generale, adottati dalla COVIP per assolvere i  compiti  di
cui all'art. 19, sono  pubblicati  nella  Gazzetta  Ufficiale  e  nel
Bollettino della COVIP; 
  Vista la deliberazione del 31 ottobre 2006 e successive modifiche e
integrazioni, con la quale sono stati adottati gli schemi di statuto,
di regolamento e di nota informativa; 
  Vista la deliberazione del  29  luglio  2020,  con  la  sono  state
emanate le «Direttive  alle  forme  pensionistiche  complementari  in
merito alle modifiche e integrazioni recate al decreto legislativo  5
dicembre 2005, n. 252, dal decreto  13  dicembre  2018,  n.  147,  in
attuazione della direttiva (UE) 2016/2341»; 
  Vista la deliberazione del 22 dicembre  2020,  con  la  quale  sono
state  adottate  le  «Istruzioni   di   vigilanza   in   materia   di
trasparenza»; 
  Vista la deliberazione del 22 dicembre 2020, con la quale e'  stato
adottato il «Regolamento  sulle  modalita'  di  adesione  alle  forme
pensionistiche complementari»; 
  Tenuto conto delle indicazioni scaturite a esito della procedura di
consultazione posta in essere dalla COVIP a  partire  dal  10  maggio
2019; 
 
                              Delibera: 
 
  a) l'adozione degli allegati «Schemi di statuto dei fondi  pensione
negoziali, di regolamento dei fondi pensione aperti e di  regolamento
dei piani  individuali  pensionistici,  aggiornati  a  seguito  delle
modifiche e integrazioni recate al  decreto  legislativo  5  dicembre
2005, n. 252 dal decreto legislativo 13 dicembre  2018,  n.  147,  in
attuazione della direttiva (UE) 2016/2341»; 
  b) la pubblicazione della presente deliberazione e  degli  allegati
schemi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  nel
Bollettino della COVIP e sul sito web della stessa; 
  c) l'applicazione anche  alle  forme  pensionistiche  preesistenti,
dotate di soggettivita' giuridica, dell'allegato  schema  di  statuto
per i fondi pensione negoziali. Per tutti quei profili strutturali  e
di funzionamento che presentino sostanziali  difformita'  rispetto  a
quelli tipici dei fondi  pensione  negoziali,  i  fondi  preesistenti
valuteranno il mantenimento delle relative disposizioni gia' presenti
nei propri ordinamenti,  nel  rispetto  della  struttura  complessiva
dello  schema  di  statuto  e  della   formulazione   delle   singole
disposizioni in esso  contenute.  In  tali  casi,  i  fondi  pensione
preesistenti dovranno porre in evidenza le eventuali difformita'  che
intendono  mantenere,  dando  conto   alla   COVIP   delle   relative
motivazioni; 
  d) che i fondi pensione negoziali  e  preesistenti  e  le  societa'
istitutrici di fondi pensione aperti e PIP sono  tenuti  a  adeguarsi
agli schemi allegati entro il 31 marzo 2022; 
  e) che l'obbligo di adeguamento agli schemi allegati e' escluso per
le forme pensionistiche interessate da processi di liquidazione o  di
fusione che risultino deliberati dagli organi  competenti  alla  data
del 31 dicembre 2021; 
  f) dalla data di entrata in vigore della presente  deliberazione  e
degli allegati schemi  sono  abrogate  le  seguenti  deliberazioni  e
circolari: 
    1) deliberazione del 31 ottobre 2006, pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 217, del  21  novembre  2006,  recante  «Adozione  degli
schemi di statuto, di regolamento e di  nota  informativa,  ai  sensi
dell'art. 19, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 5  dicembre
2005, n. 252»; 
    2) circolare 17  gennaio  2008,  prot.  n.  237,  recante  «Fondi
pensione preesistenti. Adeguamento al decreto legislativo 5  dicembre
2005, n. 252. Ulteriori precisazioni»; 
  g) dalla data di entrata in vigore della presente  deliberazione  e
degli allegati schemi sono altresi' abrogate le previsioni  contenute
nell'allegato alla circolare dell'8  febbraio  2018,  prot.  n.  888,
recante «Art. 1, commi 168 e 169, della legge 27  dicembre  2017,  n.
205 - Modifiche recate al decreto legislativo  5  dicembre  2005,  n.
252». 
 
    Roma, 19 maggio 2021 
 
                                                Il Presidente: Padula 
Il segretario: Tais