Estratto determina n. 634/2021 del 1° giugno 2021 
 
    Medicinale: MICAFUNGINA HIKMA. 
    Titolare A.I.C.: Hikma Farmaceutica (Portugal) S.A. 
    Confezioni: 
      «50 mg polvere per concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049140015 (in base 10); 
      «100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049140027 (in base 10). 
    Forma farmaceutica: polvere per  concentrato  per  soluzione  per
infusione. 
    Validita' prodotto integro: 
      flaconcino non aperto: ventiquattro mesi. 
  Concentrato ricostituito in flaconcino 
    La stabilita' chimica e fisica nelle condizioni  d'uso  e'  stata
dimostrata fino a quarantotto ore a 25°C se  ricostituito  con  sodio
cloruro 9 mg/ml (0,9%) soluzione per  infusione  o  con  glucosio  50
mg/ml (5%) soluzione per infusione. 
  Soluzione per infusione diluita 
    La stabilita' chimica e fisica nelle condizioni  d'uso  e'  stata
dimostrata fino a novantasei ore a 25°C se conservata al riparo dalla
luce e se diluita con sodio cloruro  9  mg/ml  (0,9%)  soluzione  per
infusione o con glucosio 50 mg/ml (5%) soluzione per infusione. 
    «Micafungina Hikma» non contiene  conservanti.  Da  un  punto  di
vista microbiologico  le  soluzioni  diluite  e  ricostituite  devono
essere utilizzate immediatamente. Se non utilizzate immediatamente, i
tempi di conservazione in uso e le  condizioni  prima  dell'uso  sono
responsabilita'  dell'utilizzatore   e   non   devono   superare   le
ventiquattro  ore  a  temperature  pari  a  2-8°C,  a  meno  che   la
ricostituzione e la diluizione  abbiano  avuto  luogo  in  condizioni
asettiche controllate e validate. 
    Composizione: 
      principio attivo: micafungina; 
      eccipienti   (con   riferimento    solo    alla    composizione
qualitativa): 
        Lattosio monoidrato; 
        Acido citrico anidro (per aggiustare il pH); 
        Sodio idrossido (per aggiustare il pH). 
 
                      Indicazioni terapeutiche 
 
    «Micafungina Hikma» e' indicata per: 
      adulti, adolescenti ≥ sedici anni di eta' e anziani: 
        trattamento della candidosi invasiva; 
        trattamento della candidosi esofagea in pazienti per i  quali
sia appropriata una terapia endovenosa; 
        profilassi delle infezioni da Candida in pazienti  sottoposti
a trapianto allogenico  di  cellule  staminali  ematopoietiche  o  in
pazienti  che  si  prevede  possano  manifestare  neutropenia  (conta
assoluta dei neutrofili < 500 cellule/µl) per dieci o piu' giorni; 
      bambini (inclusi neonati) e adolescenti < sedici anni di eta': 
        trattamento della candidosi invasiva; 
        profilassi dell'infezione da Candida in pazienti sottoposti a
trapianto  allogenico  di  cellule  staminali  ematopoietiche  o   in
pazienti  che  si  prevede  possano  manifestare  neutropenia  (conta
assoluta dei neutrofili < 500 cellule/µl) per dieci o piu' giorni. 
    La decisione di utilizzare «Micafungina Hikma» deve tenere  conto
del rischio potenziale di  sviluppare  tumori  epatici.  «Micafungina
Hikma»  deve  percio'  essere  usata  solo  se  l'utilizzo  di  altri
antifungini non e' appropriato. Deve essere prestata attenzione  alle
linee  guida  ufficiali/nazionali  sull'utilizzo  appropriato   degli
agenti antifungini. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezioni: 
      «50 mg polvere per concentrato per soluzione per  infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049140015 (in base 10)  -  classe  di
rimborsabilita': H - prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro  141,75
- prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 233,95; 
      «100 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione»  1
flaconcino in vetro - A.I.C. n. 049140027 (in base 10)  -  classe  di
rimborsabilita': H - prezzo ex factory (I.V.A. esclusa): euro  283,50
- prezzo al pubblico (I.V.A. inclusa): euro 467,89. 
    Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente  che  in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare, la classificazione di cui alla  presente
determina ha efficacia,  ai  sensi  dell'art.  11,  comma  1-bis  del
decreto-legge  13   settembre   2012,   n.   158,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge  8  novembre  2012,  n.  189,  dal  giorno
successivo alla data di scadenza del brevetto o  del  certificato  di
protezione complementare, pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo
economico. 
    Sino alla scadenza del termine di cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Micafungina Hikma» e' classificato,  ai  sensi  dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C (nn). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    La  classificazione  ai  fini  della  fornitura  del   medicinale
«Micafungina  Hikma»  e'   la   seguente:   medicinale   soggetto   a
prescrizione  medica  limitativa,  utilizzabile   esclusivamente   in
ambiente ospedaliero o in struttura ad esso assimilabile (OSP) 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni della specialita' medicinale devono essere poste in
commercio con  etichette  e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo
allegato alla presente determina. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla presente determina. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del  decreto  legislativo  n.  219/2006  che  impone  di  non
includere  negli  stampati   quelle   parti   del   riassunto   delle
caratteristiche del prodotto del medicinale  di  riferimento  che  si
riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da  brevetto  al
momento dell'immissione in commercio del medicinale. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio  deve
fornire i rapporti periodici di  aggiornamento  sulla  sicurezza  per
questo medicinale conformemente  ai  requisiti  definiti  nell'elenco
delle date di riferimento per l'Unione europea (elenco EURD)  di  cui
all'art. 107-quater, par. 7) della direttiva 2010/84/CE e  pubblicato
sul portale web dell'Agenzia europea dei medicinali. 
    Decorrenza di efficacia della determina:  dal  giorno  successivo
alla sua pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana.