Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali,  ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato UE n. 33/2019 UE  della  commissione  e  del
regolamento di esecuzione UE 2019/34 della  commissione,  applicativi
del  regolamento  UE  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  n.
1308/2013; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio  1967,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  211
del  23  agosto  1967  con  il  quale  e'   stata   riconosciuta   la
denominazione  di  origine  controllata  dei  vini   «Verdicchio   di
Matelica»  ed  e'  stato  approvato  il  relativo   disciplinare   di
produzione; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP,  con
il quale e' stato consolidato il  disciplinare  della  DOP  dei  vini
«Verdicchio di Matelica»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero - sezione qualita' - vini DOP e IGP,  con
il  quale  e'  stato  da,  ultimo,  aggiornato  il  disciplinare   di
produzione della DOP dei vini «Verdicchio di Matelica»; 
    Esaminata la documentata domanda, presentata per il tramite della
Regione Marche, su istanza dell'Istituto marchigiano di  tutela  vini
con  sede  in  viale  dell'Industria  a  Jesi  (AN),   e   successive
integrazioni,  intesa  ad  ottenere   la   modifica   ordinaria   del
disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini  «Verdicchio   di
Matelica» nel rispetto della  procedura  di  cui  al  citato  decreto
ministeriale 7 novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli 6,  7  e  10  del  decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della   preesistente   normativa   dell'Unione   europea,   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Marche; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP,  espresso  nella  riunione  del  12  maggio  2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione dei vini a  DOP
«Verdicchio di Matelica»; 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato  regolamento  UE  n.
33/2019, entrato in vigore il 14 gennaio 2019, le predette  modifiche
«non  minori»  del  disciplinare  in   questione   sono   considerate
«ordinarie» e come tali sono approvate  dallo  Stato  membro  e  rese
applicabili nel territorio nazionale, previa pubblicazione  ed  invio
alla Commissione UE della relativa decisione nazionale,  analogamente
a  quanto  previsto  dall'art.  10,  comma  8,  del  citato   decreto
ministeriale 7 novembre 2012, per  le  modifiche  «minori»,  che  non
comportano variazioni al documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni, 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine protetta dei vini «Verdicchio di Matelica». 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali - Ufficio PQAI IV  -
, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, oppure al seguente indirizzo  di
posta elettronica  certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it  -
entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della predetta proposta.