Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ai
sensi del decreto ministeriale 7 novembre 2012, recante la  procedura
a livello nazionale per l'esame delle domande di protezione delle DOP
e IGP dei vini e di modifica dei  disciplinari,  tuttora  vigente  ai
sensi dell'art. 90, comma 3, della legge n. 238 del 12 dicembre 2016,
nelle  more  dell'adozione  del  nuovo  decreto  sulla  procedura  in
questione, in applicazione della citata legge  n.  238/2016,  nonche'
del regolamento delegato  UE  n.  33/2019  della  Commissione  e  del
regolamento  di  esecuzione  UE   n.   34/2019   della   Commissione,
applicativi del regolamento UE del Parlamento europeo e del Consiglio
n. 1308/2013; 
    Visto il decreto ministeriale 24 ottobre 1995,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 271 del  20  novembre
1995 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico» ed approvato il
relativo disciplinare di produzione; 
    Vista la successiva rettifica pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana n. 287 del 9 dicembre 1995; 
    Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2011, pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 224 del 26  settembre
2011 con il quale e' stato modificato il disciplinare  di  produzione
della denominazione di origine controllata dei vini  «Vin  Santo  del
Chianti Classico»; 
    Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 256  del  3  novembre
2011 supplemento ordinario n. 229, con il quale e'  stato  modificato
il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione   di   origine
controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico»; 
    Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  sul
sito internet del Ministero - Sezione qualita' - Vini  DOP  e  IGP  e
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  295  del  20
dicembre 2011, con il quale  e'  stato  consolidato  il  disciplinare
della DOP dei vini «Vin Santo del Chianti Classico»; 
    Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul citato
sito internet del Ministero Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato da ultimo aggiornato  il  disciplinare  di  produzione
della DOP dei vini «Vin Santo del Chianti Classico»; 
    Esaminata la documentata domanda presentata per il tramite  della
Regione Toscana, su istanza del Consorzio Vino Chianti  Classico  con
sede in Tavarnelle Val di Pesa, localita' Sambuca (FI), e  successive
integrazioni, intesa ad ottenere  la  modifica  del  disciplinare  di
produzione della DOP dei vini «Vin Santo del  Chianti  Classico»  nel
rispetto della procedura di cui  al  citato  decreto  ministeriale  7
novembre 2012; 
    Considerato che per  l'esame  della  predetta  domanda  e'  stata
esperita la procedura di cui agli articoli  6,  7  e  10  del decreto
ministeriale 7 novembre 2012, relativa alle  modifiche  «non  minori»
dei disciplinari, che comportano modifiche  al  documento  unico,  ai
sensi  della  preesistente  normativa  dell'Unione  europea,   e   in
particolare: 
      e' stato acquisito il parere favorevole della Regione Toscana; 
      e' stato acquisito il parere favorevole del Comitato  nazionale
vini  DOP  e  IGP  espresso  nella  riunione  del  12  maggio   2021,
nell'ambito della quale il citato Comitato ha formulato  la  proposta
di modifica aggiornata del disciplinare di produzione della  DOC  dei
vini «Vin Santo del Chianti Classico»; 
    Considerato altresi' che ai sensi del citato reg. UE n.  33/2019,
entrato in vigore il 14 gennaio  2019,  le  predette  modifiche  «non
minori» del disciplinare in questione sono considerate «ordinarie»  e
come tali sono approvate dallo Stato membro e  rese  applicabili  nel
territorio nazionale, previa pubblicazione ed invio alla  Commissione
UE della relativa decisione nazionale, analogamente a quanto previsto
dall'art. 10, comma 8, del citato  decreto  ministeriale  7  novembre
2012, per le modifiche «minori», che  non  comportano  variazioni  al
documento unico; 
    Ritenuto tuttavia di dover provvedere, nelle  more  dell'adozione
del  richiamato  decreto  concernente  la  procedura   nazionale   di
presentazione, esame e pubblicizzazione delle domande  in  questione,
preliminarmente  all'adozione  del  decreto  di  approvazione   della
modifica  «ordinaria»  del  disciplinare  di   cui   trattasi,   alla
pubblicizzazione della proposta di modifica medesima per  un  periodo
di trenta giorni, al fine di dar  modo  ai  soggetti  interessati  di
presentare le eventuali osservazioni; 
    Provvede alla pubblicazione dell'allegata  proposta  di  modifica
«ordinaria» del disciplinare di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata dei vini «Vin Santo del Chianti Classico»; 
    Le eventuali osservazioni alla suddetta proposta di modifica  del
disciplinare di produzione, in regola con le  disposizione  contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,  n.  642
«Disciplina  dell'imposta  di  bollo»  e  successive   modifiche   ed
integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al  Ministero
delle politiche agricole, alimentari e forestali Ufficio PQAI IV, via
XX Settembre n. 20 - 00187 Roma,  oppure  al  seguente  indirizzo  di
posta  elettronica  certificata:  saq4@pec.politicheagricole.gov.it -
entro trenta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana della predetta proposta.