IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.  35,  e  successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per  fronteggiare  l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  e  successive
modificazioni, recante «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art.  1,
commi  16-bis  e  seguenti,  come   modificati   dall'art.   13   del
decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza  epidemiologica  da  COVID-19,  per  il   differimento   di
consultazioni  elettorali  per  l'anno  2020  e  per  la  continuita'
operativa del sistema di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739  del  3  giugno  2020,  e  disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  ai
sensi  del  quale  «Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021,  si  applicano  le
misure di cui al provvedimento adottato in  data  2  marzo  2021,  in
attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020,  n.
19, convertito, con modificazioni, dalla legge  22  maggio  2020,  n.
35»; 
  Visto il decreto-legge 18  maggio  2021,  n.  65,  recante  «Misure
urgenti relative all'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e,  in
particolare, l'art. 13 e l'art. 16, ai sensi del quale  «Fatto  salvo
quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31  luglio
2021, continuano ad applicarsi le  misure  di  cui  al  provvedimento
adottato in data 2 marzo 2021, in attuazione dell'art.  2,  comma  1,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  «Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19»,  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  «Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana  2  marzo  2021,  n.  52,  e,  in
particolare, l'art. 7; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13  gennaio  2021  e  del  21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio  nazionale  relativo  al  rischio  sanitario
connesso all'insorgenza  di  patologie  derivanti  da  agenti  virali
trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da Covid-19; 
  Visto  il  documento  di  «Prevenzione  e  risposta   a   COVID-19:
evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione
per il periodo autunno-invernale», condiviso dalla  Conferenza  delle
regioni e province autonome in data 8 ottobre 2020; 
  Visto il documento  recante  «Indicazioni  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio
2021 (21/72/CR04/COV19); 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 4 giugno 2021,  recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19   in   "zona   bianca"»,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  5
giugno 2021, n. 133; 
  Visti i verbali del 28 maggio, del 4 e dell'11  giugno  2021  della
Cabina di regia di cui  al  richiamato  decreto  del  Ministro  della
salute 30 aprile 2020, unitamente agli allegati report n.  54,  55  e
56, dai quali risulta, tra l'altro, che  le  Regioni  Emilia-Romagna,
Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia e la Provincia autonoma di  Trento
presentano, per tre settimane consecutive, uno scenario di  «tipo  1»
con un livello di rischio basso; 
  Visto, in particolare, il verbale dell'11 giugno 2021 della  Cabina
di regia dal quale si rileva che: «Continua  il  calo  nell'incidenza
settimanale (26 per 100.000 abitanti (31 maggio 2021 - 6 giugno 2021)
vs 36 per 100.000 abitanti (24 maggio 2021 -  30  maggio  2021)  dati
flusso ISS). Sono  stati  raggiunti  livelli  di  incidenza  (50  per
100.000) che possono consentire il contenimento dei nuovi casi. (...)
Nessuna Regione/PPAA supera la  soglia  critica  di  occupazione  dei
posti  letto  in  terapia  intensiva  o  area  medica.  Il  tasso  di
occupazione in terapia intensiva ed  in  aree  mediche  al  giorno  8
giugno 2021 e' coincidente e pari all'8%. Tutte le Regioni/PPAA  sono
classificate a rischio basso secondo il DM del 30 aprile 2020  tranne
una. La  Regione  Sardegna  presenta  un  rischio  moderato  con  una
trasmissibilita' compatibile con uno scenario di tipo 1»; 
  Considerato che nel citato verbale della Cabina  di  regia  dell'11
giugno 2021, si precisa «che l'incidenza della Regione Puglia per  il
periodo 21-27 maggio 2021 riportata con valore arrotondato di 50 casi
per  100.000  abitanti,  corrisponde  se  arrotondata  ad  una  cifra
decimale al valore di 49,6 casi per 100.000 abitanti»; 
  Visto, altresi', il documento recante «Indicatori decisionali  come
da decreto-legge del 18 maggio 2021, n.  65  art.  13»,  allegato  al
citato verbale dell'11 giugno 2021 della Cabina di regia,  dal  quale
si evince, di  conseguenza,  che,  nelle  tre  settimane  oggetto  di
monitoraggio, le Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia,  Piemonte,
Puglia e la Provincia  autonoma  di  Trento  presentano  un'incidenza
settimanale dei contagi inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti; 
  Vista le note del 28 maggio,  del  4  e  dell'11  giugno  2021  del
Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Considerato che l'art. 13, comma 2,  del  citato  decreto-legge  18
maggio 2021,  n.  65,  prevede  che:  «Fino  al  16  giugno  2021  il
monitoraggio dei dati epidemiologici e' effettuato sulla  base  delle
disposizioni di cui all'art. 1  del  decreto-legge  n.  33  del  2020
vigenti al giorno antecedente  all'entrata  in  vigore  del  presente
decreto, nonche' delle disposizioni di cui al comma  1  del  presente
articolo. All'esito del monitoraggio effettuato sulla  base  dei  due
sistemi  di  accertamento  di  cui  al   primo   periodo,   ai   fini
dell'ordinanza di cui all'art. 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, in
caso  di  discordanza  le   regioni   sono   collocate   nella   zona
corrispondente allo scenario inferiore»; 
  Preso atto della sussistenza dei presupposti  di  cui  all'art.  1,
commi 16-sexies e 16-septies,  del  citato  decreto-legge  16  maggio
2020, n. 33, vigente al 17 maggio 2021 e come modificato  dal  citato
decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, ai fini  dell'applicazione  alle
Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia,  Piemonte,  Puglia  e  alla
Provincia autonoma di Trento  delle  misure  previste  per  le  «zone
bianche»; 
  Sentiti  i  Presidenti   delle   Regioni   Emilia-Romagna,   Lazio,
Lombardia, Piemonte, Puglia e della Provincia autonoma di Trento; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
Misure urgenti di contenimento e  gestione  dell'emergenza  sanitaria
  nelle Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia  e
  nella Provincia autonoma di Trento. 
 
  1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi  del  virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, nonche'  dall'ordinanza  del
Ministro della salute  4  giugno  2021,  citata  in  premessa,  nelle
Regioni Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Piemonte,  Puglia  e  nella
Provincia autonoma di Trento si applicano le misure di cui alla  c.d.
«zona bianca», nei termini di cui al decreto-legge 18 maggio 2021, n.
65, secondo il documento recante «Indicazioni della Conferenza  delle
regioni e delle province autonome sulle «zone bianche»» del 26 maggio
2021  (21/72/CR04/COV19),  monitorate  dal  tavolo  tecnico  di   cui
all'art. 7, comma  2,  del  richiamato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021.