IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'art. 32 della costituzione; 
  Visto  il  regio  decreto  30  settembre  1938,  n.  1706,  recante
«Approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico»; 
  Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio  dello  Stato  13
settembre 1946, n. 233, recante «Ricostituzione  degli  ordini  delle
professioni  sanitarie  e  per  la  disciplina  dell'esercizio  delle
professioni stesse»; 
  Visto il decreto-legge 17 febbraio  1998,  n.  23  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 aprile 1998, n. 94,  ed  in  particolare
l'art. 5, che detta le disposizioni in  materia  di  prescrizione  di
preparazioni magistrali; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219,  e  successive
modificazioni, e in particolare l'art. 154, comma 2, che prevede  che
il Ministro della salute puo' vietare l'utilizzazione di  medicinali,
anche preparati  in  farmacia,  ritenuti  pericolosi  per  la  salute
pubblica; 
  Richiamato il vigente codice deontologico del farmacista nonche' il
vigente codice di deontologia medica; 
  Visto il decreto del Ministro della salute  3  dicembre  2008  (del
quale e' stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale  n.  304  del  31
dicembre 2008), con il quale e' stato approvato il  testo  della  XII
edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 26  febbraio  2010  (del
quale e' stato dato avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  77  del  2
aprile  2010),  con  il   quale   e'   stato   approvato   l'allegato
«Integrazioni  e  correzioni  alla  XII  edizione  della   Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana»; 
  Vista  la   Farmacopea   europea   10ª   edizione,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 17 maggio 2018, recante:
«Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII  edizione  della
Farmacopea ufficiale  della  Repubblica  italiana»  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 129 del 6 giugno 2018
- Supplemento ordinario n. 27; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 24 luglio 2018, recante:
"Aggiornamento della Tabella n. 3 della XII edizione della Farmacopea
ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto 3 dicembre
2008 e rettifica delle tabelle nn. 2 e 6 del decreto 17 maggio  2018,
recante:  «Aggiornamento  e  revisione  di  alcuni  testi  della  XII
edizione  della  Farmacopea  ufficiale  della  Repubblica  italiana»"
pubblicato nella nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana
n. 188 del 14 agosto 2018; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 18 giugno 2020,  recante
«Aggiornamento delle tabelle numeri 3, 4, 5 e 7  della  XII  edizione
della Farmacopea ufficiale della Repubblica  italiana  approvata  con
decreto 3 dicembre 2008  e  rettifica  del  decreto  17  maggio  2018
recante «Aggiornamento e revisione di alcuni testi della XII edizione
della Farmacopea ufficiale  della  Repubblica  italiana»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 13 luglio 2020; 
  Vista la nota prot. n 92224 del 24 agosto 2020 a mezzo della  quale
l'Agenzia italiana del farmaco ha segnalato che nel  giugno  2019  il
Ministero della salute  canadese,  a  seguito  di  una  revisione  di
sicurezza dei prodotti contenenti violetto di genziana ad uso umano e
veterinario ha concluso che, come per le altre  sostanze  cancerogene
note, non esiste  un  livello  sicuro  di  esposizione  e,  pertanto,
qualsiasi esposizione a questo  prodotto  rappresenta  un  potenziale
rischio; 
  Vista  la  nota  prot.  n.  24022  del  10  marzo  2021,   relativa
all'aggiornamento di sicurezza sull'uso del violetto di  genziana,  a
mezzo della quale l'Agenzia italiana del farmaco, acquisito il parere
della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica  espresso   nelle
sedute del 10, 11 e 12 febbraio 2021, ha suggerito l'emanazione di un
provvedimento  di  divieto  di  prescrizione  e  di  allestimento  di
preparazioni  galeniche  e  magistrali  a  base  di  metilrosanilinio
cloruro (violetto di genziana), in quanto il rischio di cancerogenesi
connesso all'uso della sostanza in questione,  seppure  probabilmente
non elevato, non e' bilanciato da una necessita' terapeutica; 
  Ravvisata la necessita' di emanare un provvedimento cautelativo che
disponga  il  divieto  di  prescrizione  di  medicinali  galenici   e
preparazioni contenenti  il  metilrosanilinio  cloruro  (violetto  di
genziana) a tutela della salute pubblica; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. E' fatto divieto ai medici di prescrivere ed  ai  farmacisti  di
eseguire preparazioni galeniche contenenti  metilrosanilinio  cloruro
(violetto di genziana). 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ed entra in vigore il  giorno  stesso  della  sua
pubblicazione. 
    Roma, 1° giugno 2021 
 
                                                Il Ministro: Speranza