IL CONSIGLIO 
               dell'autorita' nazionale anticorruzione 
 
  Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante «Disposizioni per la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni», adottato ai sensi dell'art. 1, commi 35 e 36  della
predetta legge n. 190 del 2012; 
  Visto il  decreto  legislativo  25  maggio  2016,  n.  97,  recante
«Revisione  delle  disposizioni  in  materia  di  prevenzione   della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.
33», adottato in attuazione della legge dell'art.  7  della  legge  7
agosto 2015, n. 124; 
  Visto l'art. 19, del decreto legislativo 19 agosto  2016,  n.  175,
recante  «Testo  unico  in  materia  di  societa'  a   partecipazione
pubblica» adottato in attuazione della legge dell'art. 18 della legge
7 agosto 2015, n. 124; 
  Vista la legge 24 novembre 1981, n. 689, riguardante «Modifiche  al
sistema penale» con particolare riferimento agli articoli da 13 a 18; 
  Vista la legge 5 luglio 1982, n. 141, recante «Disposizioni per  la
pubblicita' delle situazioni  patrimoniali  di  titolari  di  cariche
elettive e di cariche direttive di alcuni enti»; 
  Visto l'art. 14, comma 4, lettera g)  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4  marzo  2009,
n. 15, in materia di ottimizzazione della  produttivita'  del  lavoro
pubblico   e    di    efficienza    trasparenza    delle    pubbliche
amministrazioni»,  che  attribuisce  all'Organismo  indipendente   di
valutazione il compito di  attestare  l'assolvimento  degli  obblighi
relativi alla trasparenza; 
  Visto l'art. 34-bis del decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito  in  legge  17  dicembre  2012,  n.   221   che   consente
all'Autorita' nazionale anticorruzione di  potersi  avvalere  per  le
attivita' di  vigilanza  di  propria  competenza  dell'ausilio  della
Guardia di finanza; 
  Visto il codice di procedura civile e, in particolare, gli articoli
149  «Notificazione  a  mezzo  del  servizio   postale»   e   149-bis
«Notificazione a mezzo posta elettronica»; 
  Vista la decisione del Consiglio nell'adunanza del 12 maggio  2021,
che ha approvato  modifiche  sulla  disciplina  delle  notifiche  dei
provvedimenti sanzionatori dell'Autorita'; 
  Ritenuto necessario disciplinare,  in  virtu'  di  quanto  previsto
dall'art. 47, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,
come modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio  2016,
n.  97,  il  nuovo  potere  sanzionatorio  attribuito   all'Autorita'
nazionale anticorruzione; 
  Ritenuto necessario interpretare la disposizione di cui al comma  3
dell'art. 47 del decreto legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  come
modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25  maggio  2016,  n.
97, in maniera coerente con le altre disposizioni di cui allo  stesso
articolo,   anche   per   garantire   omogeneita'   di    trattamento
nell'esercizio del potere  sanzionatorio  in  materia  di  violazione
degli obblighi di trasparenza; 
  Ritenuto, pertanto, che l'Autorita' nazionale  anticorruzione  deve
considerarsi competente a irrogare le sanzioni di cui ai commi  1-bis
e 2 dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.  33,  come
modificato dall'art. 38 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97
e di conseguenza anche  quelle  previste  dall'art.  19  del  decreto
legislativo 19 agosto 2006, n. 175, in quanto esse  sono  determinate
per relationem attraverso il richiamo al piu' volte  citato  art.  47
del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
 
                              Delibera 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) «Autorita'», l'Autorita' nazionale anticorruzione; 
    b) «Presidente», il Presidente dell'Autorita'; 
    c) «Consiglio», il Consiglio dell'Autorita'; 
    d) «Ufficio», l'ufficio competente dell'istruttoria  relativa  al
procedimento sanzionatorio per le violazioni  sanzionabili  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    e) «responsabile del  procedimento»,  il  dirigente  responsabile
dell'ufficio ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 5; 
    f) «amministrazioni ed enti  interessati»,  i  soggetti  compresi
nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.
33; 
    g)  «responsabile»,   il   soggetto   individuato   da   ciascuna
amministrazione ai sensi dell'art.  43  del  decreto  legislativo  14
marzo 2013, n.  33  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni  e
dell'art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012; 
    h) «OIV», l'Organismo indipendente di valutazione di cui all'art.
14 del decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97; 
    i)  «responsabile  della   violazione»,   il   responsabile   del
comportamento  sanzionato  ai  sensi   dell'art.   47   del   decreto
legislativo  14  marzo  2013,  n.  33  o  dell'art.  19  del  decreto
legislativo n. 19 agosto 2016, n. 175;