IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del  21  novembre  2012  sui
regimi  di  qualita'  dei  prodotti  agricoli  e  alimentari  che  ha
sostituito rispettivamente il regolamento (CEE) n.  2081/1992  ed  il
regolamento (CE) n. 510/2006; 
  Visti i regolamenti della Commissione, di cui  all'allegato  I  del
presente decreto, con i quali sono state registrate le  denominazioni
di origine protetta e indicazioni geografiche protette, nella  classe
1.2 Prodotti a base di carne (riscaldati, salati,  affumicati,  ecc.)
che nei propri disciplinari utilizzano quale materia prima  tagli  in
provenienza dal «suino pesante»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/1012 del Parlamento europeo e del
Consiglio 8 giugno  2016,  relativo  alle  condizioni  zootecniche  e
genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e
all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di  razza  pura,  di
suini ibridi riproduttori e del loro materiale seminale, che modifica
il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE
del Consiglio e che abroga taluni atti  in  materia  di  riproduzione
animale; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  maggio  2018,  n.  52,  recante
«Disciplina della riproduzione animale  in  attuazione  dell'art.  15
della legge 28 luglio 2016, n. 154» che abroga la  legge  15  gennaio
1991, n. 30, sulla riproduzione animale; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 5 dicembre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 298 del 20 dicembre 2019,  recante  «Modalita'
per l'ammissione e controllo dei  tipi  genetici  che  rispondano  ai
criteri delle produzioni del suino pesante indicati nei  disciplinari
delle DOP e delle IGP»; 
  Visto in particolare l'art. 3 del citato decreto 5  dicembre  2019,
il quale individua le procedure per valutare  la  compatibilita'  dei
tipi genetici diversi dalle razze del Libro genealogico italiano  per
il suino pesante con gli  schemi  di  selezione  del  medesimo  Libro
genealogico  italiano  per  la  produzione  del  suino   pesante   da
utilizzare coerentemente  a  quanto  stabilito  dai  disciplinari  di
produzione delle DOP e delle IGP; 
  Considerato che la valutazione di compatibilita' e'  necessaria  ai
fini  dell'ammissione  all'impiego  dei  sopracitati  tipi   genetici
diversi dalle razze del Libro genealogico italiano come  riproduttori
atti alla produzione di suini, in coerenza  a  quanto  stabilito  dai
disciplinari di  produzione  delle  DOP  e  delle  IGP  e  quindi  da
inserire, ai sensi dell'art. 2 del decreto  ministeriale  5  dicembre
2019, nella «lista degli altri tipi genetici», pubblicata in apposita
sezione del sito internet di questo Ministero; 
  Visto inoltre l'art. 3, comma 4  del  decreto  ministeriale  del  5
dicembre 2019, il quale stabilisce che la  Direzione  generale  dello
sviluppo rurale, tenuto  conto  del  parere  del  Centro  di  ricerca
zootecnia  ed  acquacoltura   (CREA-ZA),   adotta   il   decreto   di
approvazione, ovvero di rigetto, della richiesta  di  iscrizione  del
tipo genetico nella «lista degli altri tipi genetici»; 
  Considerato che alcuni riproduttori di tipi genetici diversi  dalle
razze del Libro genealogico italiano  che  formulano  la  domanda  di
inserimento  nella  «lista  degli  altri  tipi   genetici»,   possono
risultare gia' utilizzati per la produzione di suini allevati per  la
produzione delle DOP e delle IGP; 
  Ritenuto necessario, nella circostanza in cui il  provvedimento  di
rigetto dell'iscrizione  nella  «lista  degli  altri  tipi  genetici»
riguardi riproduttori gia' in uso, salvaguardare  le  attivita'  gia'
avviate, consentire un ordinato reimpiego degli animali al  di  fuori
delle produzioni delle DOP e delle IGP e prevedere un  ragionevole  e
motivato tempo  di  uscita  di  questi  tipi  genetici  dal  circuito
tutelato in questione; 
  Tenuto conto che, in base alla tempistica dei  cicli  di  vita  dei
tipi genetici coinvolti, pari a circa quattro mesi  per  la  fase  di
riproduzione e ad ulteriori otto mesi per  la  fase  di  allevamento,
occorre prevedere un ragionevole tempo  di  uscita  dei  riproduttori
gia' in uso che non rispondono ai criteri delle produzioni del  suino
pesante indicati nei disciplinari delle DOP e delle IGP, quantificati
in dodici mesi decorrenti dalla data di  emanazione  del  decreto  di
rigetto; 
  Vista la direttiva del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali del 1° marzo 2021, n. 99872, sull'azione amministrativa e
sulla gestione per l'anno 2021; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  5
dicembre 2019, n. 179, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali,  a  norma
dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 settembre  2019,  n.  104,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  All'art. 3  del  decreto  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali del 5 dicembre 2019,  recante  «Modalita'  per
l'ammissione e controllo dei tipi genetici che rispondano ai  criteri
delle produzioni del suino pesante indicati  nei  disciplinari  delle
DOP e delle IGP», dopo il comma 4 e' aggiunto infine: 
  «In  considerazione  dei  tempi  biologici   necessari   ai   cicli
riproduttivi e di quelli di allevamento dei  suini  pesanti,  nonche'
allo scopo di consentire l'ordinato reimpiego degli  animali,  per  i
tipi genetici che risultano gia' in uso per la  produzione  di  suini
nell'ambito dei circuiti DOP e IGP, il provvedimento di rigetto della
richiesta di iscrizione stabilisce un periodo di dodici mesi  durante
il quale e' possibile l'utilizzo  dei  riproduttori  nell'ambito  dei
circuiti DOP  e  IGP,  dandone  pubblicita'  sul  sito  internet  del
Ministero delle politiche agricole  alimentari  e  forestali  con  le
modalita' di comunicazione previste ai sensi del presente decreto.». 
  Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o  maggiori
oneri a carico della finanza pubblica. 
  Il presente provvedimento e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
    Roma, 10 giugno 2021 
 
                                              Il Ministro: Patuanelli