La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Istituzione di una zona economica esclusiva oltre 
               il limite esterno del mare territoriale 
 
  1. In conformita' a quanto previsto dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre  1982,
resa esecutiva ai sensi della legge  2  dicembre  1994,  n.  689,  e'
autorizzata l'istituzione di una zona economica esclusiva  a  partire
dal limite esterno del mare territoriale italiano e  fino  ai  limiti
determinati ai sensi del comma 3 del presente articolo. 
  2. All'istituzione della zona economica  esclusiva,  che  comprende
tutte le acque circostanti il mare territoriale o parte di  esse,  si
provvede  con  decreto  del  Presidente  della   Repubblica,   previa
deliberazione del Consiglio dei ministri, su  proposta  del  Ministro
degli  affari  esteri  e  della   cooperazione   internazionale,   da
notificare agli Stati il cui territorio e'  adiacente  al  territorio
dell'Italia o lo fronteggia. 
  3. I limiti esterni della zona economica esclusiva sono determinati
sulla base di accordi con gli Stati di cui al comma 2, soggetti  alla
procedura di autorizzazione alla ratifica prevista  dall'articolo  80
della Costituzione. Fino alla data  di  entrata  in  vigore  di  tali
accordi,  i  limiti  esterni  della  zona  economica  esclusiva  sono
stabiliti in  modo  da  non  compromettere  od  ostacolare  l'accordo
finale. 
 
          N O T E 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi  e  sull'emanazione  dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana approvato
          con decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura  delle
          disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il
          rinvio. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - La legge 2 dicembre 1994, n. 689,  recante:  Ratifica
          ed esecuzione della convenzione  delle  Nazioni  Unite  sul
          diritto del mare, con  allegati  e  atto  finale,  fatta  a
          Montego Bay il 10 dicembre 1982,  nonche'  dell'accordo  di
          applicazione della parte XI della convenzione  stessa,  con
          allegati, fatto a New York il 29 luglio 1994, e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale del  19  dicembre  1994,  n.  295,
          (S.O.). 
              - Il  testo  dell'art.  80  della  Costituzione  e'  il
          seguente: 
                «Le Camere autorizzano  con  legge  la  ratifica  dei
          trattati internazionali che  sono  di  natura  politica,  o
          prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari,  o  importano
          variazioni  del  territorio  od  oneri   alle   finanze   o
          modificazioni di leggi.».