IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la determinazione AIFA del 3 luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure  di  rafforzamento
patrimoniale delle imprese del settore bancario» e,  in  particolare,
l'art. 15, comma 8, lettera b), con il quale  e'  stato  previsto  un
fondo aggiuntivo per la spesa dei farmaci innovativi; 
  Visto l'art. 1, comma 400, della legge 11 dicembre  2016,  n.  232,
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205  («Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020») e, in particolare, l'art. 1, commi 408-409,  con
i quali e' stato previsto un monitoraggio degli effetti dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Vista la determina AIFA n. 71/2020 dell'8 luglio  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  185  del  24
luglio 2020 relativa al medicinale «Fetcroja» (cefiderocol); 
  Vista la domanda presentata in data 27 maggio  2020  con  la  quale
l'azienda Shionogi BV ha chiesto la riclassificazione, ai fini  della
rimborsabilita' del medicinale «Fetcroja» (cefiderocol) relativamente
alla confezione avente A.I.C. n. 048722019/E; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella  sua  seduta  del  9-11  dicembre
2020; 
  Visto il parere reso dal Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA nella
sua seduta del 21-23 aprile 2021; 
  Vista la deliberazione n. 29 del 28 maggio 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  FETCROJA  (cefiderocol)  nelle   confezioni   sotto
indicate e' classificato come segue: 
    Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
      «Fetcroja e' indicato per il trattamento delle infezioni dovute
a  organismi  aerobi   gram-negativi   negli   adulti   con   opzioni
terapeutiche limitate. 
  Devono  essere  considerate  le  linee  guida  ufficiali   sull'uso
appropriato degli agenti antibatterici.». 
  Confezione: «1 g  -  polvere  per  concentrato  per  soluzione  per
infusione - uso endovenoso -  flaconcino  (vetro)»  10  flaconcini  -
A.I.C. n. 048722019/E (in base 10); 
  Classe di rimborsabilita': «H»; 
  Prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.500,00; 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 2.475,60. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Attribuzione    del    requisito    dell'innovazione    terapeutica
condizionata,  in  relazione  all'indicazione  terapeutica  negoziata
«trattamento di pazienti adulti ricoverati con infezioni  causate  da
batteri Gram-negativi resistenti ai carbapenemi nei  quali  vi  siano
opzioni terapeutiche limitate o con infezioni invasive  ad  eziologia
fortemente  sospetta   da   batteri   Gram-negativi   resistenti   ai
carbapenemi»  secondo  i  criteri   individuati   nella   scheda   di
prescrizione cartacea, da cui consegue: 
    l'applicazione delle riduzioni temporanee di legge  di  cui  alle
determinazioni AIFA del 3 luglio 2006 e del 27 settembre 2006; 
    l'inserimento nei Prontuari  terapeutici  regionali  nei  termini
previsti dalla normativa vigente (art. 10, comma  2, decreto-legge n.
158/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 189/2012); 
    l'inserimento negli  elenchi  dei  farmaci  innovativi  ai  sensi
dell'art. 1, commi 1  e  2,  dell'accordo  sottoscritto  in  data  18
novembre 2010 (Rep. atti n. 197/CSR). 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Tetto di spesa complessivo sull'ex factory (EXF) pari a  euro  20,5
Mln/24 mesi,  decorrente  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
determina che recepisce le condizioni di cui al presente accordo.  In
caso  di  superamento  della  soglia  20,5  Mln  di   fatturato   nei
ventiquattro  mesi  la  societa'  e'  chiamata   al   ripiano   dello
sfondamento  attraverso  payback.  Ai   fini   della   determinazione
dell'importo dell'eventuale  sfondamento,  il  calcolo  dello  stesso
verra' determinato sulla base dei consumi ed in base al fatturato (al
netto degli eventuali payback del 5%  e  dell'1,83%,  e  dei  payback
effettivamente versati, al momento della verifica dello  sfondamento,
derivanti dall'applicazione dei MEAs previsti)  trasmessi  attraverso
il flusso della tracciabilita', di cui al decreto del Ministro  della
salute del 15 luglio 2004, per i canali ospedaliero e diretta e  DPC,
ed il flusso  OSMED,  istituito  ai  sensi  della legge  n. 448/1998,
successivamente modificata dal decreto ministeriale n. 245/2004,  per
la convenzionata. E' fatto, comunque, obbligo alla Parte  di  fornire
semestralmente i dati di vendita relativi  ai  prodotti  soggetti  al
vincolo del tetto e il relativo trend  dei  consumi  nel  periodo  di
vigenza dell'accordo, segnalando,  nel  caso,  eventuali  sfondamenti
anche prima della scadenza contrattuale. Ai fini del monitoraggio del
tetto di spesa, il  periodo  di  riferimento,  per  i  prodotti  gia'
commercializzati, avra'  inizio  dal  mese  della  pubblicazione  del
provvedimento in Gazzetta Ufficiale, mentre, per i prodotti di  nuova
autorizzazione,     dal     mese     di     inizio     dell'effettiva
commercializzazione. In caso di richiesta di rinegoziazione del tetto
di  spesa  che  comporti  un  incremento   dell'importo   complessivo
attribuito alla specialita' medicinale e/o  molecola,  il  prezzo  di
rimborso della stessa (comprensivo dell'eventuale sconto obbligatorio
al  Servizio  sanitario  nazionale)  dovra'  essere  rinegoziato   in
riduzione rispetto ai precedenti valori. I tetti di spesa, ovvero  le
soglie di fatturato eventualmente fissati, si riferiscono a tutti gli
importi comunque a  carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  ivi
compresi, ad esempio, quelli derivanti dall'applicazione della  legge
n.  648/1996  e  dall'estensione  delle  indicazioni  conseguenti   a
modifiche. Le condizioni vigenti saranno valide fino  all'entrata  in
vigore  delle  nuove  e  l'eventuale  sfondamento   sara'   calcolato
riparametrando mensilmente il tetto biennale di 20,5 Mln di euro. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.