Con il presente provvedimento si emanano le nuove «Disposizioni
sulla procedura di valutazione dell'idoneita' degli esponenti di
banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica,
istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti».
A seguito dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze n. 169/2020 sui requisiti di idoneita' (il «decreto
ministeriale») degli esponenti delle banche e degli altri
intermediari regolati dal TUB, si rende infatti necessario aggiornare
la procedura per la verifica da parte della Banca d'Italia, in linea
con quanto previsto dal regolamento; il TUB prevede infatti che la
valutazione della Banca d'Italia sia svolta secondo modalita' e tempi
da essa stabiliti.
Le disposizioni, che tengono conto dei commenti ricevuti durante
la fase di consultazione pubblica, sono pubblicate sul sito web della
Banca d'Italia, unitamente al presente provvedimento, al resoconto
della consultazione e alle osservazioni pervenute. Il provvedimento e
le disposizioni saranno anche pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Le disposizioni entrano in vigore il 1° luglio 2021 e si
applicano:
a) alle nomine effettuate successivamente al 1° luglio 2021;
b) alle nomine effettuate dopo la data di entrata in vigore del
decreto ministeriale, ma prima del 1° luglio 2021, limitatamente agli
eventi previsti dai paragrafi 3, 4, 5 e 6 della sezione II (1) , se
successivi al 1° luglio 2021.
Sono abrogati:
i) il titolo II, capitolo 2, della circolare n. 229 del 21
aprile 1999 e il provvedimento «Requisiti degli esponenti delle
banche e delle societa' capogruppo di gruppi bancari. Procedura per
la verifica» del 1° dicembre 2015;
ii) il titolo II, capitolo 2, della circolare n. 288 del 3
aprile 2015, ad eccezione degli allegati A, C e D e dell'indicazione,
contenuta nella sezione I, paragrafo 4, riguardante il procedimento
amministrativo per la dichiarazione di decadenza per violazione del
divieto di partecipazioni incrociate in intermediari finanziari o
gruppi finanziari concorrenti («interlocking»);
iii) il capitolo III, sezione IV, ad eccezione dei riferimenti
al divieto di interlocking, e sezione V, limitatamente alle
indicazioni riguardanti i procedimenti amministrativi di decadenza in
caso di difetto di idoneita' e di sospensione di esponenti aziendali,
delle «Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli
istituti di moneta elettronica» (provvedimento del 23 luglio 2019).
Le previsioni abrogate continuano tuttavia ad applicarsi alle
nomine effettuate prima del 1° luglio 2021, fermo restando quanto
previsto con riferimento agli eventi richiamati alla lettera b) del
paragrafo precedente. In ogni caso, limitatamente alle procedure per
le quali il verbale dell'organo competente e' trasmesso alla Banca
d'Italia a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente
provvedimento, il termine, indicato nella circolare n. 288 del 3
aprile 2015, titolo II, capitolo 2, sezione II, paragrafo 1, entro
cui la Banca d'Italia pronuncia la decadenza per difetto di idoneita'
e' esteso da sessanta a centoventi giorni.
Eventuali rinvii alle disposizioni abrogate si intendono riferiti
alle disposizioni emanate con il presente provvedimento.
Roma, 4 maggio 2021
Il direttore generale: Signorini
(1) Procedura per la valutazione dell'idoneita' dei componenti
supplenti dell'organo di controllo, assunzione di un incarico non
esecutivo aggiuntivo, eventi sopravvenuti e rinnovi, sospensione
degli incarichi.