IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  ai
sensi  del  quale  «Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021,  si  applicano  le
misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  2
marzo  2021,  pubblicato  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 maggio 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 14 maggio 2021, n. 114; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 18 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti  in  materia  di  contenimento  e  gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 19 giugno 2021, n. 145; 
  Vista la nota prot. n. MAE00871122021 del 22 giugno  2021,  con  la
quale  il  Ministero  degli  affari  esteri  e   della   cooperazione
internazionale ha trasmesso il protocollo recante «Indicazioni  volte
alla prevenzione e protezione dal rischio  di  contagio  da  COVID-19
nell'organizzazione del G20»,  come  validato  nella  seduta  del  16
giugno 2021 dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del
Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630
e successive modificazioni, contenente specifiche misure di sicurezza
per lo svolgimento delle riunioni internazionali del G20, richiedendo
che  tale  protocollo  trovi   applicazione   anche   alla   riunione
ministeriale della Coalizione anti-Daesh; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Considerata  la  rilevanza  internazionale  degli  incontri   della
Presidenza italiana del  G20  e  delle  riunioni  ministeriali  della
coalizione anti-Daesh nelle date previste; 
  Ritenuto necessario e urgente prevedere, nelle  more  dell'adozione
di un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai
sensi dell'art. 2, comma 2, del citato decreto-legge 25  marzo  2020,
n. 19, cosi' come richiamato dal decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52,
sentita la Direzione  generale  della  prevenzione  sanitaria,  nuove
disposizioni  volte  a  consentire  in  sicurezza  l'ingresso  e   il
soggiorno nel territorio nazionale ai  componenti  delle  delegazioni
ufficiali invitate ai predetti eventi; 
  Sentito il  Ministro  degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai componenti delle delegazioni ufficiali invitate agli incontri
internazionali della Presidenza italiana  del  G20  e  alle  riunioni
ministeriali della coalizione anti-Daesh, e' consentito l'ingresso  e
il soggiorno nel  territorio  nazionale  per  il  tempo  strettamente
necessario alla partecipazione agli eventi stessi e alle attivita' ad
essi connesse, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 49,  comma
3, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  2  marzo
2021. 
  2. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  SARS-COV-2,
gli eventi di cui al comma 1 si svolgono nel rispetto dello specifico
protocollo di sicurezza recante «Indicazioni volte alla prevenzione e
protezione dal rischio di contagio  da  COVID-19  nell'organizzazione
del G20», che costituisce parte integrante della presente ordinanza. 
  3. A condizione che non insorgano sintomi da COVID-19, ai  soggetti
di cui al comma 1 non  si  applicano  le  misure  della  sorveglianza
sanitaria  e  dell'isolamento  fiduciario  previste,   in   relazione
all'ingresso nel territorio nazionale da Stati  e  territori  esteri,
dall'art. 51, commi  da  1  a  6,  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e dalle  ordinanze  del  Ministro
della salute successivamente adottate ai sensi dell'art. 2, comma  2,
del  decreto-legge  25   marzo   2020,   n.   19,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35. 
  4. Per le finalita' di cui al  comma  3,  le  autorita'  competenti
comunicano  agli  Uffici  del  Ministero  della  salute   un   elenco
dettagliato dei partecipanti agli eventi  di  cui  al  comma  1,  dei
singoli Paesi di provenienza e degli aeroporti di arrivo.