IL DIRETTORE GENERALE 
                             DEL TESORO 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre  2003,
n. 398 e successive modifiche, con il quale  e'  stato  approvato  il
«Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
materia di  debito  pubblico»  (di  seguito  «Testo  unico»),  ed  in
particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato, in ogni anno  finanziario,  ad  emanare
decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di  effettuare
operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle  forme
di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio  e  lungo  termine,
indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o  i  criteri
per   la   sua   determinazione,   la   durata,   l'importo    minimo
sottoscrivibile,  il  sistema   di   collocamento   ed   ogni   altra
caratteristica e modalita'; 
  Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di  seguito  «decreto
di massima»),  e  successive  modifiche,  con  il  quale  sono  state
stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e  le  modalita'
di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare
tramite asta; 
  Visto il decreto  ministeriale  n.  21973  del  30  dicembre  2020,
emanato in  attuazione  dell'art.  3  del  Testo  unico  (di  seguito
«decreto cornice»), ove si definiscono per  l'anno  finanziario  2021
gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro
dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui  al
medesimo  articolo  prevedendo  che  le  operazioni  stesse   vengano
disposte dal direttore generale del Tesoro o,  per  sua  delega,  dal
direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in
caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette
possano essere disposte dal medesimo direttore generale  del  Tesoro,
anche in presenza di delega continuativa; 
  Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22  dicembre  2009  ed  in
particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli
di Stato italiani»; 
  Visto il decreto  dirigenziale  n.  993039  dell'11  novembre  2011
(decreto  dirigenziale  specialisti),  concernente  la  selezione   e
valutazione degli specialisti in titoli di Stato; 
  Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e'
stato  adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina   della
gestione accentrata dei titoli di Stato; 
  Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui  e'  stato  affidato  alla
Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli  di
Stato; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  43044  del  5  maggio   2004,
concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle
operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; 
  Visto il  decreto  ministeriale  n.  96718  del  7  dicembre  2012,
concernente  le  «Disposizioni  per  le  operazioni  di  separazione,
negoziazione  e  ricostituzione  delle  componenti  cedolari,   della
componente  indicizzata  all'inflazione  e  del  valore  nominale  di
rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; 
  Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante  il  «bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2021  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare  l'art.  3,
comma 2, con cui e' stato stabilito il limite  massimo  di  emissione
dei prestiti  pubblici  per  l'anno  stesso,  cosi'  come  modificato
dall'art. 42, comma 2,  del  decreto-legge  22  marzo  2021,  n.  41,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n.  69,  e
dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; 
  Considerato che l'importo delle emissioni disposte a  tutto  il  15
giugno 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici  gia'
effettuati, a 108.759 milioni di euro; 
  Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale
il direttore generale del  Tesoro  ha  delegato  il  direttore  della
Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i  decreti  e
gli atti relativi alle operazioni suddette; 
  Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2021, ed in
particolare   l'aggiornamento   dicembre   2020   determinato   dalle
necessita' causate dall'emergenza COVID-19; 
  Visti i propri decreti in data 11 novembre e 12 dicembre  1998,  11
gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio,  10  giugno,  14
luglio, 5 agosto, 15 settembre, 11 ottobre e  15  novembre  1999,  10
gennaio e 10 febbraio 2000, 19 dicembre 2002, 12 gennaio, 10 febbraio
e 6 aprile 2009, 12 novembre 2012, 18 ottobre 2018,  nonche'  del  18
maggio 2021 relativo alla costituzione del portafoglio di titoli  per
l'operativita' pronti contro termine del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze (REPO), con i quali e' stata disposta l'emissione delle
prime quarantuno tranche  dei  buoni  del  Tesoro  poliennali  5,25%,
aventi godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029; 
  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato,
disporre l'emissione di  una  quarantaduesima  tranche  dei  predetti
buoni del Tesoro poliennali; 
  Considerato che  in  concomitanza  con  l'emissione  della  tranche
predetta viene disposta l'emissione della quattordicesima tranche dei
buoni del Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 1° febbraio  2019  e
scadenza 1° agosto 2029; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del  «Testo  unico»  nonche'
del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quarantaduesima
tranche dei buoni  del  Tesoro  poliennali  5,25%  con  godimento  1°
novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029. I predetti titoli  vengono
emessi congiuntamente ai BTP quattordicesima tranche  dei  buoni  del
Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1°
agosto 2029, per un ammontare nominale complessivo di  1.500  milioni
di euro, da regolarsi secondo quanto previsto dall'art. 5. 
  I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,25%, pagabile in due
semestralita' posticipate, il 1° maggio ed il  1°  novembre  di  ogni
anno di durata del prestito. 
  Le prime quarantacinque cedole dei buoni  emessi  con  il  presente
decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. 
  Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano
ferme tutte le  altre  condizioni,  caratteristiche  e  modalita'  di
emissione stabilite dal citato «decreto di massima». 
  Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7
dicembre 2012, n. 96718,  possono  essere  effettuate  operazioni  di
«coupon stripping».