IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398 e successive modifiche, con il quale e' stato approvato il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico» (di seguito «Testo unico»), ed in particolare l'art. 3, ove si prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano, fra l'altro, al Tesoro di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l'ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l'importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalita'; Visto il decreto n. 85018 del 6 ottobre 2016 (di seguito «decreto di massima»), e successive modifiche, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e le modalita' di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine da collocare tramite asta; Visto il decreto ministeriale n. 21973 del 30 dicembre 2020, emanato in attuazione dell'art. 3 del Testo unico (di seguito «decreto cornice»), ove si definiscono per l'anno finanziario 2021 gli obiettivi, i limiti e le modalita' cui il Dipartimento del Tesoro dovra' attenersi nell'effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Visto il decreto ministeriale n. 216 del 22 dicembre 2009 ed in particolare l'art. 23, relativo agli operatori «Specialisti in titoli di Stato italiani»; Visto il decreto dirigenziale n. 993039 dell'11 novembre 2011 (decreto dirigenziale specialisti), concernente la selezione e valutazione degli specialisti in titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 143 del 17 aprile 2000, con cui e' stato adottato il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto 23 agosto 2000, con cui e' stato affidato alla Monte Titoli S.p.a. il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n. 43044 del 5 maggio 2004, concernente le «Disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato»; Visto il decreto ministeriale n. 96718 del 7 dicembre 2012, concernente le «Disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all'inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato (stripping)»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante il «bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», ed in particolare l'art. 3, comma 2, con cui e' stato stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l'anno stesso, cosi' come modificato dall'art. 42, comma 2, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, e dall'art. 77, comma 12, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73; Considerato che l'importo delle emissioni disposte a tutto il 15 giugno 2021 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia' effettuati, a 108.759 milioni di euro; Vista la determinazione n. 73155 del 6 settembre 2018, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del Tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Viste le linee guida della gestione del debito pubblico 2021, ed in particolare l'aggiornamento dicembre 2020 determinato dalle necessita' causate dall'emergenza COVID-19; Visti i propri decreti in data 11 novembre e 12 dicembre 1998, 11 gennaio, 10 febbraio, 10 marzo, 8 aprile, 11 maggio, 10 giugno, 14 luglio, 5 agosto, 15 settembre, 11 ottobre e 15 novembre 1999, 10 gennaio e 10 febbraio 2000, 19 dicembre 2002, 12 gennaio, 10 febbraio e 6 aprile 2009, 12 novembre 2012, 18 ottobre 2018, nonche' del 18 maggio 2021 relativo alla costituzione del portafoglio di titoli per l'operativita' pronti contro termine del Ministero dell'economia e delle finanze (REPO), con i quali e' stata disposta l'emissione delle prime quarantuno tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25%, aventi godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l'emissione di una quarantaduesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Considerato che in concomitanza con l'emissione della tranche predetta viene disposta l'emissione della quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029; Decreta: Art. 1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del «Testo unico» nonche' del «decreto cornice», e' disposta l'emissione di una quarantaduesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 5,25% con godimento 1° novembre 1998 e scadenza 1° novembre 2029. I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP quattordicesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,00%, con godimento 1° febbraio 2019 e scadenza 1° agosto 2029, per un ammontare nominale complessivo di 1.500 milioni di euro, da regolarsi secondo quanto previsto dall'art. 5. I buoni fruttano l'interesse annuo lordo del 5,25%, pagabile in due semestralita' posticipate, il 1° maggio ed il 1° novembre di ogni anno di durata del prestito. Le prime quarantacinque cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. Per quanto non espressamente disposto dal presente decreto, restano ferme tutte le altre condizioni, caratteristiche e modalita' di emissione stabilite dal citato «decreto di massima». Sui buoni medesimi, come previsto dal citato decreto ministeriale 7 dicembre 2012, n. 96718, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping».