IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 2, comma 2;
Visto il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, e successive
modificazioni, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 1,
commi 16-bis e seguenti;
Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di organi del Sistema di
informazione per la sicurezza della Repubblica»;
Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di
emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuita'
operativa del sistema di allerta COVID, nonche' per l'attuazione
della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni
urgenti in materia di riscossione esattoriale»;
Visto il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle
elezioni per l'anno 2021»;
Visto il decreto-legge 13 marzo 2021, n. 30, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 maggio 2021, n. 61, recante «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di
vaccinazioni anti SARS-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, recante «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali
nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1, ai
sensi del quale «Fatto salvo quanto diversamente disposto dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, si applicano le
misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2
marzo 2021, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25
marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio
2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 23
febbraio 2021, n. 15, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52, e,
in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17
giugno 2021 recante «Disposizioni attuative dell'art. 9, comma 10,
del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per
la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto
delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da
COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana 17 giugno 2021, n. 143;
Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, recante
«Adozione dei criteri relativi alle attivita' di monitoraggio del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri del 26 aprile 2020», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112;
Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio 2020 con il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la Cabina
di regia per il monitoraggio del livello di rischio, di cui al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020;
Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020, 13 gennaio 2021 e del 21
aprile 2021, con le quali e' stato dichiarato e prorogato lo stato di
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali
trasmissibili;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica a livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19;
Visto il documento recante «Indicazioni della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio
2021 (21/72/CR04/COV19);
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 22 giugno 2021, recante
«Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 in "zona bianca"»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 23
giugno 2021, n. 148;
Visti i verbali dell'11, del 18 e del 25 giugno 2021 della Cabina
di regia di cui al richiamato decreto del Ministro della salute 30
aprile 2020, unitamente agli allegati report numeri 56, 57 e 58;
Visto, in particolare, il verbale del 25 giugno 2021 della Cabina
di regia dal quale si rileva che: «Continua il calo nell'incidenza
settimanale (12 casi per 100.000 abitanti (13 giugno 2021-20 giugno
2021) vs 19 per 100.000 abitanti (7 giugno 2021-13 giugno 2021) dati
flusso ISS). Sono stati raggiunti livelli di incidenza (50 per
100.000) che possono consentire il contenimento dei nuovi casi. Nel
periodo 1° giugno - 15 giugno 2021, l'Rt medio calcolato sui casi
sintomatici e' stato pari a 0,69 (range 0,62-0,74), stabile rispetto
alla settimana precedente, e sotto l'uno anche nel limite superiore.
Nessuna regione/PPAA supera la soglia critica di occupazione dei
posti letto in terapia intensiva o area medica. Il tasso di
occupazione in terapia intensiva ed in aree mediche al giorno 22
giugno 2021 e' coincidente e pari all' 4%»;
Visto, altresi', il documento recante «Indicatori decisionali come
da decreto-legge del 18 maggio 2021, n. 65, art. 13», allegato al
citato verbale del 25 giugno 2021 della Cabina di regia, dal quale si
evince, che, nelle tre settimane oggetto di monitoraggio, la Regione
Valle d'Aosta presenta un'incidenza settimanale dei contagi inferiore
a 50 casi ogni 100.000 abitanti;
Viste le note dell'11, del 18 e del 25 giugno 2021 del Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive
modificazioni e integrazioni;
Preso atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1,
commi 16-sexies e 16-septies, del citato decreto-legge 16 maggio
2020, n. 33, e successive modificazioni, ai fini dell'applicazione
alla Regione Valle d'Aosta delle misure previste per le «zone
bianche»;
Sentito il Presidente della Regione Valle d'Aosta;
Emana
la seguente ordinanza:
Art. 1
Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza sanitaria
nella Regione Valle d'Aosta
1. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus
SARS-Cov-2, fermo restando quanto previsto dal decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 nonche' dall'ordinanza del
Ministro della salute 22 giugno 2021, nella Regione Valle d'Aosta si
applicano le misure di cui alla c.d. «zona bianca», nei termini di
cui al decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, secondo il
documento recante «Indicazioni della Conferenza delle regioni e delle
province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio 2021
(21/72/CR04/COV19), monitorate dal tavolo tecnico di cui all'art. 7,
comma 2, del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 2 marzo 2021.