IL DIRETTORE GENERALE 
               per la vigilanza sugli enti cooperativi 
                sulle societa' e sul sistema camerale 
 
  Visto l'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto l'art. 1 della legge n. 400/75; 
  Visto l'art. 12 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220; 
  Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge
7 agosto 2012, n. 135; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico in  data  17
gennaio 2007 concernente la rideterminazione dell'importo  minimo  di
bilancio per la nomina del commissario liquidatore negli scioglimenti
per atto d'autorita' di  societa'  cooperative,  ai  sensi  dell'art.
2545-septiesdecies del codice civile; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 93, recante  il  regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in  materia  di
vigilanza sugli enti cooperativi; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2019, n. 178, recante «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico, ai sensi dell'art. 2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
  Visto il decreto direttoriale 11 febbraio 2020 n. 9/SGC/2020 con il
quale la societa' cooperativa  «Edil  plast  societa'  cooperativa  a
r.l.» con sede in Sesto San Giovanni (MI) e' stata posta in  gestione
commissariale ai sensi dell'art. 2545-sexiesdecies codice  civile  il
dott. Andrea D'Isanto ne e' stato nominato commissario governativo; 
  Vista l'istanza pervenuta il 15  ottobre  2020,  con  la  quale  il
commissario governativo ha chiesto che per la societa' in parola  sia
adottato il provvedimento di scioglimento per atto dell'autorita'  ai
sensi dell'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato  che  dalla  relazione  del   commissario   governativo
emergono  gravi  irregolarita'  gestionali  nonche'  una  sostanziale
cessazione  dell'attivita'   della   cooperativa,   con   conseguente
impossibilita' di raggiungere lo scopo per cui e' stata costituita; 
  Visti gli ulteriori accertamenti effettuati dall'ufficio presso  il
registro delle imprese, che hanno confermato il mancato deposito  dei
bilanci per piu' di due anni consecutivi; 
  Ritenuto che esistano, pertanto, i presupposti per  l'adozione  del
provvedimento di cui all'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Considerato che e' stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7  della
legge 7 agosto 1990,  n.  241,  dando  comunicazione  dell'avvio  del
procedimento; 
  Considerato  che  la  comunicazione  di   avvio   dell'istruttoria,
avvenuta tramite posta  elettronica  certificata  inviata  al  legale
rappresentante della societa' al corrispondente indirizzo, cosi' come
risultante da visura camerale, non risulta essere stata consegnata ma
puo' comunque ritenersi  assolto  l'obbligo  di  comunicazione  sopra
citato, essendo onere  esclusivo  dell'iscritto  curare  il  corretto
funzionamento  e  aggiornamento  del  proprio  indirizzo   di   posta
elettronica certificata; 
  Tenuto conto che l'ente risulta trovarsi nelle condizioni  previste
dall'art. 2545-septiesdecies del codice civile; 
  Ritenuto necessario, nelle more del rinnovo del  comitato  centrale
per le cooperative  di  cui  all'art  4,  comma  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 14  maggio  2007,  n.  78,  disporre  con
urgenza il provvedimento di scioglimento per atto  di  autorita'  con
nomina di commissario liquidatore, atteso che l'ulteriore decorso del
tempo vanificherebbe, nel caso di specie, il  concreto  perseguimento
delle finalita' di cui all'art. 2545-septiesdecies; 
  Ritenuta   l'opportunita'   di   disporre   il   provvedimento   di
scioglimento   per    atto    d'autorita'    ai    sensi    dell'art.
2545-septiesdecies del codice  civile,  con  contestuale  nomina  del
commissario liquidatore; 
  Richiamata la vigente circolare della competente direzione generale
del 4 aprile 2018, recante «Banca dati dei professionisti interessati
alla  attribuzione   di   incarichi   ex   articoli   2545-terdecies,
2545-sexiesdecies,    2545-septiesdecies,     secondo     comma     e
2545-octiesdecies   del   codice   civile»,   pubblicata   sul   sito
istituzionale del Ministero dello  sviluppo  economico,  nella  quale
vengono disciplinate le modalita' di selezione dei professionisti cui
affidare le funzioni di commissario liquidatore e  si  prevede  quale
criterio generale un processo di estrazione casuale informatico dalla
medesima banca dati fermo restando che «sono fatte  salve  le  nomine
nei casi particolari, per i quali in deroga a quanto sopra esposto si
procede  alla  individuazione  diretta  di  professionisti   comunque
presenti nell'ambito della banca  dati  disciplinata  nella  presente
circolare. A mero titolo di esempio e non a  titolo  esaustivo,  tali
circostanze possono rinvenirsi nel caso di successione  di  procedure
per una medesima impresa cooperativa (....); 
  Ritenuto che, nel caso di specie, ricorre l'ipotesi di  successione
di procedure per una medesima impresa cooperativa; 
  Considerate le  esigenze  di  celerita'  del  procedimento  nonche'
l'opportunita' di salvaguardare il patrimonio informativo riguardante
la procedura maturato  dal  medesimo  professionista  che  ha  svolto
l'incarico di commissario governativo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  La societa' cooperativa «Edil plast societa'  cooperativa  a  r.l.»
con sede in Sesto San Giovanni (MI) (codice fiscale 09143580968),  e'
sciolta per atto d'autorita' ai sensi dell'  art.  2545-septiesdecies
del codice civile.