IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300    e    successive    modifiche    e    integrazioni    («Riforma
dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge  15
marzo 1997, n. 59»); 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modifiche e integrazioni,  recante  «Disposizioni  urgenti
per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti
pubblici» e, in particolare, il relativo comma 1 e comma  5,  lettere
f) ed f-bis) del predetto art. 48; 
  Visto il  decreto  interministeriale  20  settembre  2004,  n.  245
(«Regolamento recante norme sull'organizzazione ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48, comma 13  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003,  n.  326»),  cosi'  come
modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo  2012,  n.
53 («Modifica al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana
del farmaco  (AIFA),  in  attuazione  dell'art.  17,  comma  10,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111»),  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'8 maggio 2012, n. 106; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 15 gennaio 2020, con cui
il  dott.  Nicola  Magrini  e'  stato  nominato  direttore   generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale  di  lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020,  con
decorrenza in pari data; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  f),  della  legge  27  dicembre
2006,  n.  296  e  successive  modifiche  e   integrazioni,   recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale
dello Stato - finanziaria 2007», con cui sono state  confermate,  per
gli anni 2007 e seguenti,  le  misure  di  contenimento  della  spesa
farmaceutica assunte dall'AIFA con la deliberazione del consiglio  di
amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26; 
  Visto l'art. 1, comma 796, lettera  g),  della  legge  27  dicembre
2006, n. 296, che  ha  riconosciuto  alle  aziende  farmaceutiche  la
possibilita' di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui
alla  deliberazione  citata,  previa  dichiarazione  di  impegno   al
versamento, in favore delle regioni interessate, degli importi  cosi'
come  indicati   nelle   tabelle   di   equivalenza   degli   effetti
economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale (SSN); 
  Vista la determina AIFA 27 settembre 2006 («Manovra per il  governo
della  spesa  farmaceutica  convenzionata  e   non   convenzionata»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre  2006,  n.  227,
con cui sono stati disposti dall'AIFA la riduzione, nella misura  del
5%, del prezzo al pubblico, gia'  vigente,  dei  medicinali  comunque
dispensati  o  impiegati  dal  Servizio   sanitario   nazionale,   la
ridefinizione dello sconto al produttore dello  0,6%  del  prezzo  al
pubblico, come da determina dell'AIFA 30 dicembre  2005  («Misure  di
ripiano della spesa farmaceutica convenzionata  e  non  convenzionata
per l'anno 2005») ed il mantenimento delle predette  misure  sino  ad
integrale copertura del disavanzo accertato per l'anno  2006,  previa
verifica da effettuarsi entro la data del 15 febbraio 2007; 
  Visto l'art. 1, comma 3,  della  determina  AIFA  9  febbraio  2007
(«Approvazione delle richieste relative alle  aziende  farmaceutiche,
che si sono avvalse della facolta' di ripianare l'eccedenza di  spesa
farmaceutica secondo le modalita'  di  pay-back»),  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007, n. 43, con  cui  sono  state
individuate  le  quote  di  spettanza  dovute  al  farmacista  ed  al
grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40,  della  legge  23  dicembre
1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»); 
  Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227,  della
legge  27  dicembre  2013,  n.  147,  recante  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge  di
stabilita'  2014»,  a  decorrere   dall'anno   2014,   ha   dato   la
possibilita', per le aziende farmaceutiche che ne facciano richiesta,
di usufruire della sospensione della riduzione di prezzo  del  5%  di
cui all'art. 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296/2006,  come
disposta con determina AIFA 27 settembre 2006; 
  Vista, per quanto  di  interesse  nel  presente  provvedimento,  la
determina AIFA 24 dicembre 2020, n. 1376 («Procedure di pay-back 5% -
anno 2020»), pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  del  30  dicembre
2020, n. 322, che ha regolamentato,  per  l'anno  2020,  la  relativa
procedura  di  pay-back,  specificando  i  prezzi  delle  specialita'
medicinali rispetto alle quali le aziende intendevano avvalersi della
sospensione del 5%, nonche' i prezzi delle specialita' medicinali cui
era stata ripristinata tale riduzione del 5%; 
  Vista la determina AIFA 18 gennaio 2021, n.  73  («Aggiornamento  e
sostituzione dell'allegato n. 2 alla determina n.  1376/2020  del  30
dicembre 2020, concernente: «Procedura pay-back  5%  -  anno  2020»),
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2021, n. 16; 
  Ravvisata, anche per l'anno 2021, la necessita' di  procedere,  con
il presente provvedimento, a determinare i prezzi  delle  specialita'
medicinali delle aziende che intendono  avvalersi  della  sospensione
del 5% di cui all'art. 1, comma  796,  lettera  g),  della  legge  n.
296/2006, nonche'  dei  prezzi  delle  specialita'  medicinali  delle
aziende che  non  manifestano  la  detta  volonta'  ovvero  che,  pur
avendola manifestata, non procedono al versamento di quanto dovuto in
favore delle regioni interessate; 
  Preso atto che, ai fini della suddetta determinazione  dei  prezzi,
anche  per  il  procedimento  di  cui  all'anno  2021,  le  eventuali
differenze  di  prezzo  tra  prodotti  uguali   o   analoghi,   quale
conseguenza dall'applicazione  del  pay-back  5%,  non  costituiscono
variazioni di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti: 
    la  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e  successive  modifiche  e
integrazioni («Nuove norme in materia di procedimento  amministrativo
e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»); 
    il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445  e  successive  modifiche  e  integrazioni  («Testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa»); 
    il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184
e successive modifiche e integrazioni («Regolamento  sull'accesso  ai
documenti amministrativi»); 
    il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e  4  della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modifiche  e  integrazioni,
per   l'accesso   ai    documenti    amministrativi    e    per    la
dematerializzazione; 
  Preso atto, quindi, della comunicazione di avvio  del  procedimento
di pay-back 5% - anno 2021, pubblicata sul portale  AIFA  in  data  9
giugno 2021, con cui le aziende farmaceutiche sono state  invitate  a
collegarsi,  a  decorrere  dalle  ore  14,00  della  medesima   data,
attraverso il link «Procedimenti  di  pay-back»,  alla  sezione  AIFA
Front-End  dedicata,   per   prendere   visione   dell'elenco   delle
specialita' medicinali per le  quali  e'  possibile  avvalersi  della
sospensione  della  riduzione  del  prezzo  del  5%,  a  fronte   del
versamento (pay-back) del relativo controvalore  sui  conti  correnti
appositamente indicati dalle singole regioni interessate; 
  Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al
pay-back 5% - anno 2021, pervenute all'AIFA fino  alla  data  del  18
giugno 2021; 
  Tenuto conto di tutte  le  altre  comunicazioni  di  rettifica  e/o
inclusione pervenute alla pec dedicata fino al 25 giugno 2021; 
  Per tutto quanto in premessa; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La metodologia di  calcolo  del  pay-back  5%  per  l'anno  2021
(allegato 1) e' parte integrante del presente provvedimento. 
  2. In funzione della applicazione della  predetta  metodologia,  e'
approvato l'elenco delle confezioni di medicinali di cui all'art.  8,
comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche
e  integrazioni  («Interventi  correttivi   di   finanza   pubblica»)
classificati in classe A e H,  (e,  quindi,  a  carico  del  Servizio
sanitario nazionale) per i quali sono  ripristinati,  con  decorrenza
dal 1° luglio 2021, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006  (nonche'
quelli rideterminati successivamente a tale data)  e  dei  medicinali
per i quali, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021,  in  ragione
dell'applicazione del pay-back, e' sospesa la  riduzione  del  prezzo
del 5% di cui alla determina AIFA del 27 settembre 2006 (allegato 2). 
  3. I prezzi riportati nell'allegato 2,  relativo  a  medicinali  di
classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24  dicembre  1993,
n. 537, sono prezzi al pubblico, comprensivi  dell'IVA,  applicati  a
fronte della loro erogazione a carico  del  SSN  e,  altresi',  della
riduzione prevista dalla determina AIFA del 3 luglio 2006. 
  4. I prezzi riportati nell'allegato 2,  relativo  a  medicinali  di
classe H, sono prezzi massimi di  cessione  al  lordo  dell'eventuale
ulteriore sconto SSN, applicati a  fronte  della  loro  erogazione  a
carico del SSN e  comprensivi,  altresi',  della  riduzione  prevista
dalla determina AIFA del 3 luglio 2006.