IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modifiche e integrazioni («Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»); Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici» e, in particolare, il relativo comma 1 e comma 5, lettere f) ed f-bis) del predetto art. 48; Visto il decreto interministeriale 20 settembre 2004, n. 245 («Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco a norma dell'art. 48, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326»), cosi' come modificato dal decreto del Ministero della salute 29 marzo 2012, n. 53 («Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 2012, n. 106; Visto il decreto del Ministro della salute 15 gennaio 2020, con cui il dott. Nicola Magrini e' stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco ed il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020, con decorrenza in pari data; Visto l'art. 1, comma 796, lettera f), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - finanziaria 2007», con cui sono state confermate, per gli anni 2007 e seguenti, le misure di contenimento della spesa farmaceutica assunte dall'AIFA con la deliberazione del consiglio di amministrazione AIFA 27 settembre 2006, n. 26; Visto l'art. 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che ha riconosciuto alle aziende farmaceutiche la possibilita' di chiedere all'AIFA la sospensione degli effetti di cui alla deliberazione citata, previa dichiarazione di impegno al versamento, in favore delle regioni interessate, degli importi cosi' come indicati nelle tabelle di equivalenza degli effetti economico-finanziari per il Servizio sanitario nazionale (SSN); Vista la determina AIFA 27 settembre 2006 («Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 29 settembre 2006, n. 227, con cui sono stati disposti dall'AIFA la riduzione, nella misura del 5%, del prezzo al pubblico, gia' vigente, dei medicinali comunque dispensati o impiegati dal Servizio sanitario nazionale, la ridefinizione dello sconto al produttore dello 0,6% del prezzo al pubblico, come da determina dell'AIFA 30 dicembre 2005 («Misure di ripiano della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata per l'anno 2005») ed il mantenimento delle predette misure sino ad integrale copertura del disavanzo accertato per l'anno 2006, previa verifica da effettuarsi entro la data del 15 febbraio 2007; Visto l'art. 1, comma 3, della determina AIFA 9 febbraio 2007 («Approvazione delle richieste relative alle aziende farmaceutiche, che si sono avvalse della facolta' di ripianare l'eccedenza di spesa farmaceutica secondo le modalita' di pay-back»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 febbraio 2007, n. 43, con cui sono state individuate le quote di spettanza dovute al farmacista ed al grossista ai sensi dell'art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 («Misure di razionalizzazione della finanza pubblica»); Considerato che, successivamente, l'art. 1, commi 225 e 227, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge di stabilita' 2014», a decorrere dall'anno 2014, ha dato la possibilita', per le aziende farmaceutiche che ne facciano richiesta, di usufruire della sospensione della riduzione di prezzo del 5% di cui all'art. 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296/2006, come disposta con determina AIFA 27 settembre 2006; Vista, per quanto di interesse nel presente provvedimento, la determina AIFA 24 dicembre 2020, n. 1376 («Procedure di pay-back 5% - anno 2020»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2020, n. 322, che ha regolamentato, per l'anno 2020, la relativa procedura di pay-back, specificando i prezzi delle specialita' medicinali rispetto alle quali le aziende intendevano avvalersi della sospensione del 5%, nonche' i prezzi delle specialita' medicinali cui era stata ripristinata tale riduzione del 5%; Vista la determina AIFA 18 gennaio 2021, n. 73 («Aggiornamento e sostituzione dell'allegato n. 2 alla determina n. 1376/2020 del 30 dicembre 2020, concernente: «Procedura pay-back 5% - anno 2020»), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2021, n. 16; Ravvisata, anche per l'anno 2021, la necessita' di procedere, con il presente provvedimento, a determinare i prezzi delle specialita' medicinali delle aziende che intendono avvalersi della sospensione del 5% di cui all'art. 1, comma 796, lettera g), della legge n. 296/2006, nonche' dei prezzi delle specialita' medicinali delle aziende che non manifestano la detta volonta' ovvero che, pur avendola manifestata, non procedono al versamento di quanto dovuto in favore delle regioni interessate; Preso atto che, ai fini della suddetta determinazione dei prezzi, anche per il procedimento di cui all'anno 2021, le eventuali differenze di prezzo tra prodotti uguali o analoghi, quale conseguenza dall'applicazione del pay-back 5%, non costituiscono variazioni di spesa a carico del Servizio sanitario nazionale; Visti: la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»); il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni («Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»); il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184 e successive modifiche e integrazioni («Regolamento sull'accesso ai documenti amministrativi»); il regolamento AIFA per l'attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche e integrazioni, per l'accesso ai documenti amministrativi e per la dematerializzazione; Preso atto, quindi, della comunicazione di avvio del procedimento di pay-back 5% - anno 2021, pubblicata sul portale AIFA in data 9 giugno 2021, con cui le aziende farmaceutiche sono state invitate a collegarsi, a decorrere dalle ore 14,00 della medesima data, attraverso il link «Procedimenti di pay-back», alla sezione AIFA Front-End dedicata, per prendere visione dell'elenco delle specialita' medicinali per le quali e' possibile avvalersi della sospensione della riduzione del prezzo del 5%, a fronte del versamento (pay-back) del relativo controvalore sui conti correnti appositamente indicati dalle singole regioni interessate; Acquisite dalle aziende le dichiarazioni di accettazione/diniego al pay-back 5% - anno 2021, pervenute all'AIFA fino alla data del 18 giugno 2021; Tenuto conto di tutte le altre comunicazioni di rettifica e/o inclusione pervenute alla pec dedicata fino al 25 giugno 2021; Per tutto quanto in premessa; Determina: Art. 1 1. La metodologia di calcolo del pay-back 5% per l'anno 2021 (allegato 1) e' parte integrante del presente provvedimento. 2. In funzione della applicazione della predetta metodologia, e' approvato l'elenco delle confezioni di medicinali di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modifiche e integrazioni («Interventi correttivi di finanza pubblica») classificati in classe A e H, (e, quindi, a carico del Servizio sanitario nazionale) per i quali sono ripristinati, con decorrenza dal 1° luglio 2021, i prezzi in vigore al 30 settembre 2006 (nonche' quelli rideterminati successivamente a tale data) e dei medicinali per i quali, per il periodo 1° gennaio - 30 giugno 2021, in ragione dell'applicazione del pay-back, e' sospesa la riduzione del prezzo del 5% di cui alla determina AIFA del 27 settembre 2006 (allegato 2). 3. I prezzi riportati nell'allegato 2, relativo a medicinali di classe A di cui all'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono prezzi al pubblico, comprensivi dell'IVA, applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN e, altresi', della riduzione prevista dalla determina AIFA del 3 luglio 2006. 4. I prezzi riportati nell'allegato 2, relativo a medicinali di classe H, sono prezzi massimi di cessione al lordo dell'eventuale ulteriore sconto SSN, applicati a fronte della loro erogazione a carico del SSN e comprensivi, altresi', della riduzione prevista dalla determina AIFA del 3 luglio 2006.