IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 1, commi da 288 a 290, della legge 27 dicembre
2019, n. 160;
Visto, in particolare, il comma 290 dell'articolo 1 della legge 27
dicembre 2019, n. 160, che prevedeva lo stanziamento nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, su apposito
fondo, dell'importo pari ad euro 3.000 milioni per ciascuno degli
anni 2021 e 2022;
Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure
urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.»;
Visto l'articolo 265, comma 7, lettera b), del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
luglio 2020, n. 77, che ha ridotto di 3.000 milioni di euro per
l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160;
Visto l'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n.
126, che ha incrementato la dotazione del fondo di cui all'articolo
1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di 2,2 milioni
per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24
novembre 2020, n. 156 recante «Regolamento recante condizioni e
criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronici»;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di stanziare
ulteriori risorse per misure di sostegno a tutela del lavoro nonche'
di disporre proroghe in materia di riscossione, in conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
Considerata la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre
ulteriori misure di sostegno alle imprese;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 giugno 2021;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro dello sviluppo
economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento
elettronici: sospensione del programma «cashback» e credito
d'imposta POS
1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti
effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici
disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 24 novembre 2020, n. 156 e' sospeso per il semestre di cui
all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto.
2. L'articolo 8 del decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si applica per i semestri di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo decreto.
3. Al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24
novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I
rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2,
lettere a) e c) sono erogati, rispettivamente entro il 30 novembre
2021 ed entro il 30 novembre 2022, sulla base di una graduatoria
elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine
per la decisione sui reclami da parte di Consap ai sensi
dell'articolo 10, comma 5.»;
b) all'articolo 10:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Avverso il
mancato o inesatto accredito del rimborso previsto per il periodo
sperimentale di cui all'articolo 7, l'aderente puo' presentare
reclamo entro 120 giorni successivi alla scadenza del termine
previsto per il pagamento ai sensi dell'articolo 7, comma 5. Per
quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a)
e c), l'aderente puo' presentare reclamo avverso la mancata o
inesatta contabilizzazione nella APP IO o nei sistemi messi a
disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e del
rimborso speciale, a partire dal quindicesimo giorno successivo al
termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c),
ed entro rispettivamente il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022»;
2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Consap decide il
reclamo dell'aderente, sulla base del quadro normativo e
regolamentare che disciplina il programma entro trenta giorni a
partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi
del comma 2.»;
c) all'articolo 11:
1) il comma 2 e' sostituto dal seguente: «2. L'attribuzione dei
rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo di
euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma
2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo di
cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le predette risorse
finanziarie non consentano il pagamento integrale del rimborso
spettante, questo e' proporzionalmente ridotto»;
2) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: «3-bis.
L'attribuzione del rimborso previsto dall'articolo 8 avviene nei
limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri di
cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c). Qualora le predette
risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso
spettante, questo e' proporzionalmente ridotto.».
4. Le somme eventualmente riconosciute agli aderenti in caso di
accoglimento dei reclami presentati avverso il mancato o inesatto
accredito del rimborso cashback nel periodo sperimentale di cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle risorse
complessivamente disponibili per l'anno 2021.
5. Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle
finanze con PagoPA s.p.a. e con Consap - Concessionaria servizi
assicurativi s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter
della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono modificate per tenere
conto della sospensione di cui al comma 1.
6. Per l'anno 2022 e' istituito nello stato di previsione del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo, con una
dotazione di 1.497,75 milioni di euro destinato a concorrere al
finanziamento di interventi di riforma in materia di ammortizzatori
sociali. I predetti interventi sono disposti con appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di cui al
primo periodo.
7. Sono abrogate tutte le disposizioni del decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze del 24 novembre 2020, n. 156
incompatibili con le disposizioni del presente articolo.
8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75 milioni di euro
per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rinvenienti dal comma 1.
9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia e
delle finanze effettua rilevazioni periodiche relative all'utilizzo
degli strumenti di pagamento elettronici, sulla base del supporto
informativo fornito dalla Banca d'Italia.
10. All'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente comma:
«1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio 2021
al 30 giugno 2022, il credito d'imposta di cui al comma 1 e'
incrementato al cento per cento delle commissioni, nel caso in cui
gli esercenti attivita' di impresa, arte o professioni, che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti
di consumatori finali, adottino strumenti di pagamento elettronico
collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto
legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ovvero strumenti di pagamento
evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo.».
11. Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157,
e' aggiunto il seguente:
«Articolo 22-bis. Credito d'imposta per l'acquisto, il noleggio o
l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico
e per il collegamento con i registratori telematici.
1. Agli esercenti attivita' di impresa, arte o professioni che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio nei confronti
di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021 e il 30 giugno
2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti che consentono
forme di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n.
127, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di acquisto,
di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' delle spese
di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento
tecnico tra i predetti strumenti.
2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nel limite massimo
di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:
a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a
200.000 euro;
b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a
200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1
milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso dell'anno
2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di
pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica di cui al all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta un credito
d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle
seguenti misure:
a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a
200.000 euro;
b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a
200.000 euro e fino a 1 milione di euro;
c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1
milione di euro e fino a 5 milioni di euro.
4. I crediti d'imposta di cui al presente articolo sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente al
sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito
e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta
successivi fino a quello nel quale se ne conclude l'utilizzo. I
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai fini
delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non rilevano ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante
testo unico delle imposte sui redditi.
5. Le agevolazioni di cui al presente articolo si applicano nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n.
1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea per gli aiuti de minimis, del
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore
agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.».
12. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 10 e 11,
valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7.