IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 1, commi da 288 a 290,  della  legge  27  dicembre
2019, n. 160; 
  Visto, in particolare, il comma 290 dell'articolo 1 della legge  27
dicembre 2019, n. 160, che prevedeva lo stanziamento nello  stato  di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze,  su  apposito
fondo, dell'importo pari ad euro 3.000  milioni  per  ciascuno  degli
anni 2021 e 2022; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.»; 
  Visto l'articolo 265, comma 7, lettera  b),  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, che ha ridotto  di  3.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, la dotazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 290,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160; 
  Visto l'articolo 73, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre  2020,  n.
126, che ha incrementato la dotazione del fondo di  cui  all'articolo
1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160,  di  2,2  milioni
per l'anno 2020 e di 1.750 milioni per l'anno 2021; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  24
novembre 2020, n.  156  recante  «Regolamento  recante  condizioni  e
criteri per l'attribuzione delle misure premiali per l'utilizzo degli
strumenti di pagamento elettronici»; 
  Considerata la straordinaria  necessita'  e  urgenza  di  stanziare
ulteriori risorse per misure di sostegno a tutela del lavoro  nonche'
di disporre  proroghe  in  materia  di  riscossione,  in  conseguenza
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19; 
  Considerata la straordinaria necessita' ed  urgenza  di  introdurre
ulteriori misure di sostegno alle imprese; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 30 giugno 2021; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  del
Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro  dello  sviluppo
economico e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni  in  materia  di  utilizzo  di  strumenti  di  pagamento
  elettronici:  sospensione  del  programma  «cashback»   e   credito
  d'imposta POS 
 
  1. Il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti
effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento  elettronici
disciplinato dal decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze
del 24 novembre 2020, n. 156  e'  sospeso  per  il  semestre  di  cui
all'articolo 6, comma 2, lettera b), del predetto decreto. 
  2. L'articolo 8 del decreto  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze del 24 novembre 2020, n. 156 si applica per i semestri di cui
all'articolo 6, comma 2, lettere a) e c), del medesimo decreto. 
  3. Al decreto del Ministro dell'economia e  delle  finanze  del  24
novembre 2020, n. 156, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:  «2.  I
rimborsi speciali relativi ai periodi di cui all'articolo 6, comma 2,
lettere a) e c) sono erogati, rispettivamente entro  il  30  novembre
2021 ed entro il 30 novembre 2022,  sulla  base  di  una  graduatoria
elaborata in via definitiva successivamente alla scadenza del termine
per  la  decisione  sui  reclami  da  parte  di   Consap   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 5.»; 
    b) all'articolo 10: 
      1) il comma 2  e'  sostituito  dal  seguente:  «2.  Avverso  il
mancato o inesatto accredito del rimborso  previsto  per  il  periodo
sperimentale  di  cui  all'articolo  7,  l'aderente  puo'  presentare
reclamo  entro  120  giorni  successivi  alla  scadenza  del  termine
previsto per il pagamento ai sensi  dell'articolo  7,  comma  5.  Per
quanto concerne i periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere  a)
e c),  l'aderente  puo'  presentare  reclamo  avverso  la  mancata  o
inesatta contabilizzazione  nella  APP  IO  o  nei  sistemi  messi  a
disposizione dagli issuer convenzionati, del rimborso cashback e  del
rimborso speciale, a partire dal quindicesimo  giorno  successivo  al
termine dei periodi di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e  c),
ed entro rispettivamente il 29 agosto 2021 e il 29 agosto 2022»; 
      2) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Consap decide  il
reclamo  dell'aderente,   sulla   base   del   quadro   normativo   e
regolamentare che disciplina  il  programma  entro  trenta  giorni  a
partire dalla scadenza del termine per presentare il reclamo ai sensi
del comma 2.»; 
    c) all'articolo 11: 
      1) il comma 2 e' sostituto dal seguente: «2. L'attribuzione dei
rimborsi previsti dall'articolo 6 avviene nei limiti dell'importo  di
euro 1.367,60 milioni per il periodo di cui alla lettera a) del comma
2 del predetto articolo e di euro 1.347,75 milioni per il periodo  di
cui alla lettera c) del medesimo comma. Qualora le  predette  risorse
finanziarie  non  consentano  il  pagamento  integrale  del  rimborso
spettante, questo e' proporzionalmente ridotto»; 
      2)  dopo  il  comma  3  e'  inserito   il   seguente:   «3-bis.
L'attribuzione del rimborso  previsto  dall'articolo  8  avviene  nei
limiti dell'importo di euro 150 milioni per ciascuno dei semestri  di
cui all'articolo 6, comma 2, lettere a) e  c).  Qualora  le  predette
risorse finanziarie non consentano l'integrale pagamento del rimborso
spettante, questo e' proporzionalmente ridotto.». 
  4. Le somme eventualmente riconosciute agli  aderenti  in  caso  di
accoglimento dei reclami presentati avverso  il  mancato  o  inesatto
accredito del rimborso  cashback  nel  periodo  sperimentale  di  cui
all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
del 24 novembre 2020, n. 156, sono erogate nell'ambito delle  risorse
complessivamente disponibili per l'anno 2021. 
  5. Le convenzioni stipulate dal  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze con PagoPA s.p.a.  e  con  Consap  -  Concessionaria  servizi
assicurativi s.p.a. ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter
della legge 27 dicembre 2019, n.  160,  sono  modificate  per  tenere
conto della sospensione di cui al comma 1. 
  6. Per l'anno 2022 e'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche  sociali  un  Fondo,  con  una
dotazione di 1.497,75 milioni  di  euro  destinato  a  concorrere  al
finanziamento di interventi di riforma in materia  di  ammortizzatori
sociali.  I  predetti   interventi   sono   disposti   con   appositi
provvedimenti normativi, a valere sulle risorse del Fondo di  cui  al
primo periodo. 
  7. Sono abrogate tutte le disposizioni  del  decreto  del  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze  del  24  novembre  2020,   n.   156
incompatibili con le disposizioni del presente articolo. 
  8. Agli oneri di cui al comma 6, pari a 1.497,75  milioni  di  euro
per l'anno 2022, si fa fronte con le risorse rinvenienti dal comma 1. 
  9. Successivamente al 30 giugno 2021, il Ministero dell'economia  e
delle finanze effettua rilevazioni periodiche  relative  all'utilizzo
degli strumenti di pagamento elettronici,  sulla  base  del  supporto
informativo fornito dalla Banca d'Italia. 
  10. All'articolo 22 del decreto-legge  26  ottobre  2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
dopo il comma 1-bis, e' aggiunto il seguente comma: 
  «1-ter. Per le commissioni maturate nel periodo dal 1° luglio  2021
al 30 giugno 2022,  il  credito  d'imposta  di  cui  al  comma  1  e'
incrementato al cento per cento delle commissioni, nel  caso  in  cui
gli  esercenti  attivita'  di  impresa,  arte  o   professioni,   che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio  nei  confronti
di consumatori finali, adottino strumenti  di  pagamento  elettronico
collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, del  decreto
legislativo 5 agosto 2015,  n.  127  ovvero  strumenti  di  pagamento
evoluto di cui al comma 5-bis del predetto articolo.». 
  11. Dopo l'articolo 22 del decreto-legge 26 ottobre 2019,  n.  124,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n.  157,
e' aggiunto il seguente: 
  «Articolo 22-bis. Credito d'imposta per l'acquisto, il  noleggio  o
l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico
e per il collegamento con i registratori telematici. 
  1. Agli esercenti attivita' di  impresa,  arte  o  professioni  che
effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizio  nei  confronti
di consumatori finali e che, tra il 1° luglio 2021  e  il  30  giugno
2022, acquistano, noleggiano o utilizzano  strumenti  che  consentono
forme di  pagamento  elettronico  collegati  agli  strumenti  di  cui
all'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 5  agosto  2015,  n.
127, spetta un credito di imposta, parametrato al costo di  acquisto,
di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonche' delle  spese
di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il  collegamento
tecnico tra i predetti strumenti. 
  2. Il credito d'imposta di cui al comma 1 spetta nel limite massimo
di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure: 
    a) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare  non  superiore  a
200.000 euro; 
    b) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi
al periodo  d'imposta  precedente  siano  di  ammontare  superiore  a
200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
    c) 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi
al periodo d'imposta precedente siano  di  ammontare  superiore  a  1
milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 
  3. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 che, nel corso  dell'anno
2022,  acquistano,  noleggiano  o  utilizzano  strumenti  evoluti  di
pagamento  elettronico  che  consentono   anche   la   memorizzazione
elettronica e trasmissione telematica di cui al all'articolo 2, comma
1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, spetta  un  credito
d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle
seguenti misure: 
    a) 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi  relativi
al periodo d'imposta precedente siano di ammontare  non  superiore  a
200.000 euro; 
    b) 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi
al periodo  d'imposta  precedente  siano  di  ammontare  superiore  a
200.000 euro e fino a 1 milione di euro; 
    c) 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e  compensi  relativi
al periodo d'imposta precedente siano  di  ammontare  superiore  a  1
milione di euro e fino a 5 milioni di euro. 
  4.  I  crediti  d'imposta  di  cui  al   presente   articolo   sono
utilizzabili esclusivamente in compensazione, ai sensi  dell'articolo
17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, successivamente  al
sostenimento della spesa e devono essere indicati nella dichiarazione
dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del  credito
e nelle dichiarazioni  dei  redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
successivi fino a quello nel  quale  se  ne  conclude  l'utilizzo.  I
crediti d'imposta non concorrono alla formazione del reddito ai  fini
delle imposte sui redditi e  del  valore  della  produzione  ai  fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e non  rilevano  ai
fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.  917,  recante
testo unico delle imposte sui redditi. 
  5. Le agevolazioni di cui al presente  articolo  si  applicano  nel
rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE)  n.
1407/2013  della  Commissione,  del  18   dicembre   2013,   relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea  per  gli  aiuti  de  minimis,  del
regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18  dicembre  2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis  nel  settore
agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione,  del  27
giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e  108  del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de  minimis
nel settore della pesca e dell'acquacoltura.». 
  12. Agli  oneri  derivanti  dall'attuazione  dei  commi  10  e  11,
valutati in 194,6 milioni di euro per l'anno 2021 e 186,1 milioni  di
euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 7.