IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo cui con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sono autorizzati l'avvio delle procedure concorsuali e le relative
assunzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, anche ad
ordinamento autonomo, delle agenzie e degli enti pubblici non enti
pubblici non economici;
Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, secondo il quale nelle amministrazioni pubbliche non statali il
piano triennale dei fabbisogni, adottato annualmente, e' approvato
secondo le modalita' previste dalla disciplina dei propri
ordinamenti;
Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 6 agosto 2008, n. 133, recante
disposizioni urgenti per lo sviluppo, la semplificazione, la
competitivita', la competitivita', la stabilizzazione della finanza
pubblica e la perequazione tributaria;
Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114,
secondo cui le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
autonomo, le agenzie e gli enti pubblici non economici ivi compresi
quelli di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, possono procedere, per l'anno 2014, ad assunzioni di
personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per
cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno
precedente. La predetta facolta' ad assumere e' fissata nella misura
del 40 per cento per l'anno 2015, del 60 per cento per l'anno 2016,
dell'80 per cento per l'anno 2017, del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2018;
Vista la legge 19 giugno 2019 n. 5656 e in particolare l'art. 3,
comma 1, secondo cui «Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma
399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le amministrazioni dello
Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie e gli enti pubblici
non economici, ivi compresi quelli di cui all'art. 70, comma 4, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere, a
decorrere dall'anno 2019, ad assunzioni di personale a tempo
indeterminato nel limite di un contingente di personale
complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di
quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente.
Ai Corpi di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al
comparto della scuola e alle universita' si applica la normativa di
settore»;
Visto l'art. 3, comma 3, della citata legge n. 56 del 2019 con il
quale si dispone che «Le assunzioni di cui al comma 1 sono
autorizzate con il decreto e le procedure di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, previa richiesta delle
amministrazioni interessate, predisposta sulla base del piano dei
fabbisogni di cui agli articoli 6 e 6-ter del medesimo decreto
legislativo n. 165 del 2001, corredata da analitica dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti
economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei
correlati oneri. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a decorrere dall'anno 2019 e'
consentito il cumulo delle risorse, corrispondenti a economie da
cessazione del personale gia' maturate, destinate alle assunzioni per
un arco temporale non superiore a cinque anni, a partire dal budget
assunzionale piu' risalente, nel rispetto del piano dei fabbisogni e
della programmazione finanziaria e contabile»;
Visto l'art. 3, comma 8, della citata legge n. 56 del 2019 secondo
cui, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, all'art. 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti
assunzioni possono essere effettuate senza il effettuate senza il
previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 e, in particolare, gli
articoli 247, 248 e 249 in materia di accelerazione dei concorsi
mediante decentramento e digitalizzazione delle procedure;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»
in particolare l'art. 7, inerente al reclutamento dei dirigenti dove
e' previsto che la percentuale sui posti di dirigente disponibili
riservata al corso al -concorso non puo' essere inferiore al
cinquanta per cento;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei minis tri del 31
marzo 2020, di concerto con il con il Ministro dell'economia e delle
finanze, con il quale la Scuola nazionale dell'amministrazione e'
autorizzata e' autorizzata a bandire un concorso per l'ammissione al
corso al -concorso selettivo di formazione dirigenziale per un per un
totale di duecentodieci posti nella qualifica di dirigente di seconda
fascia nei ruoli amministrativi delle amministrazioni pubbliche;
Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 ed in
particolare l'art. 22, comma 15 e successive modificazioni ed
integrazioni, laddove viene disposto che per il triennio 2020-2022,
le pubbliche amministrazioni, al fine di valorizzare le
professionalita' interne, possono attivare, nei limiti nei limiti
delle vigenti facolta' assunzionali, procedure selettive per la
progressione tra aree riservate al personale di ruolo, fermo restando
il possesso dei titoli di studio richiesti per l'accesso
dall'esterno. Il numero di posti per tali procedure selettive
riservate non puo' superare il 30 per cento di quelli previsti nei
piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa
area o categoria;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n.
192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n.
11, e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale si
dispone che il termine per procedere alle assunzioni di personale a
tempo indeterminato, relative alle relative alle cessazioni
verificatesi negli anni 2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 e 2018 e'
prorogato al 31 dicembre 2021 e le relative autorizzazioni ad
assumere, ove previste, possono essere concesse entro il 31 dicembre
2021.
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni
urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle
pubbliche amministrazioni, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 ottobre 2013, n. 125;
Visto l'art. 4, comma 3, del predetto decreto-legge n. 101 del
2013, come modificato dall'art. 1, comma 363, della legge n. 145 del
2018 che ha abrogato la relativa lettera b), secondo cui per le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le
agenzie, gli enti pubblici non economici non economici e gli enti di
ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali,
ai sensi dell'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata
alla verifica dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa
amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie
graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo
indeterminato per indeterminato per qualsiasi qualifica, salve
comprovate non temporanee necessita' organizzative adeguatamente
motivate;
Visto lo stesso art. 4, comma 3-quinquies, del medesimo
decreto-legge n. 101 del 2013, secondo cui a decorrere dal 1º gennaio
2014, il reclutamento de i dirigenti e delle figure professionali
comuni a tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 35, comma
4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, si svolge mediante concorsi pubblici unici, nel
rispetto dei nel rispetto dei principi di imparzialita', trasparenza
e buon andamento. I concorsi unici sono organizzati dal organizzati
dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del
Consiglio dei ministri, senza nuovi o maggiori nuovi o maggiori oneri
per la finanza pubblica, anche avvalendosi della commissione per
l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche
amministrazioni, di cui all'art. 35, comma 5, del medesimo decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, previa ricognizione del fabbisogno
presso le amministrazioni interessate, ne l rispetto dei vincoli
finanziari in materia di assunzioni a tempo indeterminato;
Visto l'art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge 31 agosto 2013,
n. 101, il quale dispone che «Con le modalita' di cui all'art. 35,
comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni
e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere
direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'. Le
regioni e gli enti locali possono aderire alla ricognizione di cui al
comma 3-quinquies e, in caso di adesione, si obbligano ad attingere
alle relative graduatorie in caso di fabbisogno, nel rispetto dei
vincoli finanziari in materia di assunzioni. Al fine di assicurare la
massima trasparenza delle procedure, il Dipartimento della funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri garantisce,
mediante pubblicazione nel proprio sito internet istituzionale, la
diffusione di ogni informazione utile sullo stato della procedura di
reclutamento e selezione»;
Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, in particolare l'art. 1,
comma 147, che, con riferimento alle graduatorie di concorsi
pubblici, stabilisce la validita' di quelle approvate negli anni 2018
e 2019 utilizzabili entro tre anni dalla loro approvazione;
Vista la citata legge 27 dicembre 2019, n. 160, ed in particolare
l'art. 1, comma 149, che modifica l'art. 35, comma 5-ter, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base al quale le quale le
graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le
amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di due
anni dalla data di approvazione;
Visto il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, che, all'art. 1,
comma 3, lettera a), estende alle cessazioni verificatesi nell'anno
2019 il termine del 31 dicembre 2021 per procedere alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato e per concedere le relative
autorizzazioni, ove previste;
Considerato che, in relazione alle motivazioni esplicitate dal le
amministrazioni, finalizzate alla deroga al concorso unico di cui al
citato art. 4, comma 3-sexies, del decreto-legge n. 101 del 2013,
fermo restando che prima di indire nuovi concorsi deve essere
garantito il rispetto del punto a) del punto a) dell'art. 4, comma 3,
del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013, occorre un'espressa
autorizzazione da parte del Ministro per la pubblica amministrazione
e che, in assenza, le procedure di autorizzazione a bandire si
intendono riferite al concorso unico;
Visto l'art. 23-quinquies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 in
base al quale le Agenzie fiscali hanno provveduto ad apportare
un'ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale
e di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in
misura tale che il rapporto tra personale dirigenziale di livello non
generale e personale non dirigente sia sia non superiore ad 1 su 40
ed il rapporto tra personale dirigenziale di di livello generale e
personale dirigenziale di livello non generale sia superiore ad 1 su
15 per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli;
Visto l'art. 1, comma 8 del decreto legislativo 24 settembre 2015,
n. 157 che impone alle agenzie fiscali ridurre di non meno del 10
percento il rapporto tra personale dirigenziale di livello non
generale e personale non dirigente previsto dall'art. 23-quinquies,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
in modo da in modo da diminuire ulteriormente le posizioni
dirigenziali rispetto a quanto previsto dalla medesima disposizione.
Visto l'art. 1, comma 93, lettera a) della legge 27 dicembre 2017,
n. 205 che prevede la facolta' per l'Agenzia delle dogane e dei
monopoli di istituire posizioni organizzative per lo svolgimento di
incarichi di elevata responsabilita', alta professionalita' o
particolare specializzazione, ivi compresa la responsabilita' la
responsabilita' di uffici operativi di livello non dirigenziale, nei
limiti del risparmio di spesa conseguente alla riduzione di alla
riduzione di posizioni dirigenziali e che tale riduzione non rileva
ai fini del calcolo del rapporto tra personale tra personale
dirigenziale di livello generale e personale dirigenziale di livello
non generale;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione della finanza pubblica e di
competitivita' di competitivita' economica e, in particolare, l'art.
6, comma 21-sexies che consente alle Agenzie fiscali di conferire
incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma 6, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie
peculiarita' e della necessita' di garantire gli obiettivi di gettito
fissati gettito fissati annualmente. Inoltre l e medesime Agenzie
possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 19, comma
5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a
soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e
procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o
analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il
conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure
percentuali previste dal predetto art. 19, comma 6, e' disposto nei
limiti delle facolta' assunzionali a tempo indeterminato delle
singole agenzie;
Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica
amministrazione dell'8 maggio 2018, adottato di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della
salute, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
Serie generale - n. 173 del 27 luglio 2018, recante «Linee di
indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di
personale da parte delle amministrazioni pubbliche»;
Vista la richiesta di autorizzazione ad assumere trasmessa
dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli con nota n. 26776 del 25
gennaio 2021 registrata al prot. DFP 0004995 del 26 gennaio 2021, ed
in particolare le tabelle B e B1;
Vista la determina direttoriale del 22 gennaio 2021, che adotta il
piano triennale dei fabbisogni di personale dell'Agenzia delle dogane
e dei monopoli 2020 - 2022 (PTFP 2020-2022);
Considerate le esigenze rappresentate dall'Agenzia delle dogane e
dei monopoli con riguardo anche a situazioni di fatto e ad interventi
normativi che negli ultimi mesi ne hanno determinato l'incremento
delle competenze;
Visto l'esito positivo dell'istruttoria svolta sulla predetta
richiesta;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15
marzo 2021, che dispone la delega al Ministro per la pubblica
amministrazione, on. Renato Brunetta;
Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Art. 1
Agenzia delle dogane e dei monopoli
1. L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' autorizzata, sul budget
assunzionale derivante dalle cessazioni dell'anno 2019 - budget 2020
e dell'anno 2020 - budget 2021 del personale dirigenziale e non
dirigenziale, ad indire procedure di reclutamento e ad assumere a
tempo indeterminato le unita' le unita' di personale indicate nelle
tabelle 1 e 2 allegate, che costituiscono parte integrante del
presente provvedimento.