IL DIRETTORE GENERALE DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni, recante  «Riforma  dell'organizzazione  del
Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 2, comma 1, n. 12, che, a seguito della  modifica
apportata dal decreto-legge 9 gennaio 2020,  n.  1,  convertito,  con
modificazioni, con legge 5 marzo 2020,  n.  12,  (Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 61 del  9  marzo  2020),  istituisce  il
Ministero dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  164   recante   il   «regolamento   concernente
l'organizzazione del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  30
settembre  2020,  n.  165   recante   il   «regolamento   concernente
l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del  Ministro
dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
19  febbraio  2021,  pubblicato  nella   Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana del 26 marzo 2021, n. 74, recante «Individuazione
e definizione dei compiti degli uffici di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'universita' e della ricerca»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca  del
26 marzo 2021, n. 296 (reg. UCB del 29 marzo 2021, n. 494),  con  cui
si e' provveduto  all'assegnazione  ai  responsabili  della  gestione
delle risorse  iscritte  nello  stato  di  previsione  del  Ministero
dell'universita' e della ricerca per l'anno 2021, il  quale  all'art.
11, comma 1, dispone che «fino alla definizione  delle  procedure  di
conferimento degli incarichi dirigenziali non generali, ciascun nuovo
ufficio di livello dirigenziale generale si avvale  dei  preesistenti
uffici  dirigenziali  non  generali,  in  relazione  alle  rispettive
competenze»; 
  Visto  l'art.  6  del  suddetto  decreto   ministeriale, il   quale
attribuisce al direttore generale della ex Direzione generale per  il
coordinamento, la promozione e la valorizzazione della ricerca e  dei
suoi risultati l'assegnazione delle risorse finanziarie di  cui  alla
tabella D, relative alle missioni e ai  programmi  di  spesa  a  piu'
centri  di  responsabilita'  amministrativa   secondo   gli   attuali
incarichi dirigenziali conferiti anteriormente alla data  di  entrata
in  vigore  del   regolamento   di   organizzazione   del   Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  -  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 164/2020, che continuano ad avere efficacia
sino  all'attribuzione  dei   nuovi   incarichi,   nelle   more   del
completamento del processo di riorganizzazione dello stesso; 
  Visto il decreto direttoriale del 9 aprile 2021, n. 855  (reg.  UCB
del 12 aprile 2021, n. 739), con il quale il  direttore  generale  ha
attribuito ai dirigenti degli uffici in cui si articola la  Direzione
generale della ricerca le  deleghe  per  l'esercizio  dei  poteri  di
spesa, in termini di competenza, residui e cassa; 
  Vista la legge 27 dicembre  2006,  n.  296,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato»  (legge
finanziaria 2007), ed in particolare l'art.  1,  comma  870,  recante
l'istituzione  del  Fondo  per   gli   investimenti   nella   ricerca
scientifica e  tecnologica  (FIRST)  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto l'art.  30  del  decreto-legge  n.  5  del  9  febbraio  2012
convertito in legge n. 35 del 4 aprile 2012 di modifica  del  decreto
legislativo 27 luglio 1999,  n.  297,  ai  sensi  del  quale,  per  i
progetti   selezionati   nel   quadro   di   programmi   europei    o
internazionali, non e' prevista  la  valutazione  tecnico-scientifica
ex-ante ne' il parere sull'ammissione a finanziamento  da  parte  del
Comitato di cui all'art. 7,  comma  2,  del  decreto  legislativo  27
luglio 1999, n. 297 e successive modifiche ed integrazioni; 
  Visti gli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge n. 83  del  22
giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge  n.  134  del  7
agosto 2012; 
  Visto il regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17  giugno
2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  dell'Unione  europea  L187
del  26  giugno  2014,  che  dichiara  alcune  categorie   di   aiuti
compatibili con il mercato interno, in  applicazione  degli  articoli
107  e  108  del Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea
(regolamento generale di esenzione per categoria)  e  in  particolare
l'art. 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo regolamento
a partire dal giorno 1° luglio 2014; 
  Visto il decreto ministeriale 26 luglio 2016,  n.  593,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016, «Disposizioni per
la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli  articoli
60, 61, 62 e 63 di cui al titolo III, capo IX «Misure per la  ricerca
scientifica e tecnologica» del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.  83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il decreto  del  Ministro  23  novembre  2020  prot.  n.  861
(registrato alla Corte dei conti il  10  dicembre  2020,  n.  2342  e
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 312 del 17 dicembre  2020)  di
«Proroga delle previsioni di cui al decreto ministeriale n. 26 luglio
2016, prot. n. 593» che estende la vigenza del  regime  di  aiuti  di
Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023; 
  Visto in particolare l'art. 18 del decreto ministeriale n. 593/2016
che disciplina la specifica fattispecie dei progetti internazionali; 
  Visto il decreto direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017  con  cui
sono state approvate le «Linee guida» al decreto ministeriale del  26
luglio 2016, n. 593 - Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23  agosto  2016,
«Disposizioni per la  concessione  delle  agevolazioni  finanziarie»,
adottato dal Ministero in  attuazione  dell'art.  16,  comma  5,  del
citato decreto ministeriale n. 593 del 26  luglio  2016,  cosi'  come
aggiornato con d.d. n. 2705 del 17 ottobre 2018; 
  Visto il decreto direttoriale n. 555 del 15 marzo  2018,  reg.  UCB
del 23 marzo 2018, n. 108, di attuazione delle disposizioni normative
ex art. 18 del decreto ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, ed  in
recepimento  delle  direttive  ministeriali  del   suddetto   decreto
direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017 ed integrazioni  di  cui  al
d.d. n. 2075 del 17 ottobre  2018  con  cui  sono  state  emanate  le
«Procedure   operative»   per   il   finanziamento    dei    progetti
internazionali,  che  disciplinano,  tra  l'altro,  le  modalita'  di
presentazione delle domande di finanziamento nazionale da  parte  dei
proponenti dei progetti di ricerca internazionale e di utilizzo e  di
gestione del FIRST/FAR/FESR per gli interventi  diretti  al  sostegno
delle attivita' di ricerca industriale, estese  a  non  preponderanti
processi di sviluppo  sperimentale  e  delle  connesse  attivita'  di
formazione  del  capitale  umano  nonche'  di  ricerca  fondamentale,
inseriti in accordi e programmi europei e internazionali; 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art. 18, decreto ministeriale n.  593  del
26 luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto  tecnico-scientifico
per  la  verifica  della   congruita'   dei   costi   del   programma
d'investimento e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui
all'art. 12, comma 1, del decreto ministeriale n.  593/2016,  per  le
parti   non   effettuate   dalla   struttura   internazionale,    per
l'approvazione del capitolato tecnico, eventualmente rettificato  ove
necessario; 
  Visto l'art.  238,  comma  7,  del  decreto-legge  n.  34/2020  che
testualmente recita: «Nelle more di una revisione dei decreti di  cui
all'art. 62 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,  convertito  con
modificazioni, dalla legge  7  agosto  2012,  n.  134,  il  Ministero
dell'universita'  e  della  ricerca  puo'  disporre  l'ammissione  al
finanziamento, anche in deroga alle procedure  definite  dai  decreti
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  26
luglio 2016, n. 593, 26 luglio 2016, n. 594 e 18  dicembre  2017,  n.
999, dei soggetti risultati  ammissibili  in  base  alle  graduatorie
adottate in sede internazionale, per la  realizzazione  dei  progetti
internazionali  di  cui  all'art.  18  del   decreto   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 luglio 2016,  n.
593.» 
  Dato atto di aver attivato tutte le prescritte istruttorie ai sensi
del decreto ministeriale n. 593/2016 propedeutiche all'ammissione  al
finanziamento; 
  Ritenuto di poter procedere, nelle  more  della  conclusione  delle
suddette  istruttorie,  ai  sensi  dell'art.  238,   comma   7,   del
decreto-legge   n.   34/2020,   all'ammissione   al    finanziamento,
condizionando risolutivamente la stessa e la relativa  sottoscrizione
dell'atto d'obbligo, ai necessari esiti istruttori cui sono  comunque
subordinate, altresi', le misure e  le  forme  di  finanziamento  ivi
previste  in  termini  di  calcolo  delle   intensita',   entita'   e
qualificazione dei  costi  e  ogni  altro  elemento  suscettibile  di
variazione in relazione all'esame degli esperti tecnico-scientifici e
dell'esperto economico finanziario; 
  Vista  la  legge  del  30  dicembre  2010,  n.  240  e   successive
modificazioni ed integrazioni ed in  particolare  l'art.  21  che  ha
istituito il Comitato nazionale dei garanti della ricerca (CNGR); 
  Visto il decreto ministeriale n. 48 del 18 gennaio 2019  registrato
alla Corte dei conti in data 8 marzo 2019, n. 1-310, che definisce la
ripartizione delle risorse disponibili sul Fondo per gli investimenti
nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) per l'anno 2018; 
  Visto l'impegno a valere  sulle  risorse  FIRST  2018,  cap.  7245,
finalizzato   al   finanziamento   dei   progetti   di   cooperazione
internazionale, adottato con il decreto direttoriale n. 7632  del  12
maggio 2020, reg. UCB n. 506 del 14 maggio 2020; 
  Visto il bando internazionale della  Joint  programming  initiative
oceans, «Sources, distribution  &  impact  of  microplastics  in  the
marine environment», pubblicato dalla JPI in data 20  novembre  2018,
con la scadenza per la presentazione delle full-proposal  fissata  al
28 febbraio 2019; 
  Atteso che il MUR  partecipa  alla  predetta  Call  con  il  budget
finalizzato al finanziamento dei  progetti  nazionali  a  valere  sul
FIRST 2018, cap. 7245, nella forma di contributo alla spesa; 
  Considerato l'avviso integrativo prot. n. 177 del 6  febbraio  2019
che  descrive  i  criteri  di  eleggibilita'  e   le   modalita'   di
partecipazione, cosi' come le intensita' di finanziamento  utilizzate
ed ulteriori  regole  che  disciplinano  l'accesso  al  finanziamento
nazionale  dei  proponenti  italiani  che  partecipano  ai   progetti
riferiti alla Call di cui trattasi; 
  Vista la domanda  di  finanziamento  Microplasticc18_00013  del  28
febbraio 2019 relativa al progetto di cooperazione internazionale dal
titolo  «HOTMIC  Horizontal  and   vertical   oceanic   distribution,
transport, and impact of microplastics»  (acronimo  «HOTMIC»)  avente
come obiettivo «campionamento, mappatura e metodologie analitiche per
l'identificazione, la caratterizzazione e  la  quantificazione  delle
microplastiche,  dei   meccanismi   e   tempi   di   formazione   per
frammentazione  di  macroplastiche  e  degli  effetti   sull'ambiente
marino»; 
  Vista la decisione finale del Call steering committee, riunitosi  a
Bruxelles il 6 settembre 2019, con la quale e' stata formalizzata  la
graduatoria  delle  proposte  presentate  e,   in   particolare,   la
valutazione positiva espressa nei confronti del progetto «HOTMIC»; 
  Vista la nota n. 6131  del  20  aprile  2020,  a  firma  del  dott.
Consoli, dirigente dell'Ufficio VIII di  questa  Direzione  generale,
con la quale si comunicano gli esiti della valutazione internazionale
effettuata sui progetti presentati in risposta al bando  e  la  lista
dei progetti a partecipazione italiana meritevoli  di  finanziamento,
fra i quali il progetto «HOTMIC»; 
  Atteso che nel gruppo di ricerca relativo  al  progetto  figura  il
seguente proponente italiano: 
    Universita' di Pisa; 
  con sede legale in Lungarno Antonio Pacinotti n.  43,  56126  Pisa,
codice  fiscale  n.  80003670504  e  struttura  operativa   coinvolta
Dipartimento di  chimica  e  chimica  industriale  con  sede  in  via
Giuseppe Moruzzi n. 13, 56124 Pisa, Pec dcci@pec.unipi.it 
  Considerato che il costo complessivo del progetto «HOTMIC» e'  pari
a euro 214.280,00, per attivita' di ricerca fondamentale; 
  Visto  il  Consortium  agreement  siglato  tra  i  partecipanti  al
progetto «HOTMIC» con il quale vengono  stabilite,  tra  l'altro,  la
data di avvio delle attivita' progettuali, il 1° settembre 2020 e  la
loro conclusione il 31 agosto 2023, durata trentasei mesi; 
  Considerato che le procedure operative  per  il  finanziamento  dei
progetti internazionali ex art. 18 decreto ministeriale n. 593 del 26
luglio 2016, prevedono la nomina dell'esperto tecnico-scientifico per
la verifica della congruita' dei costi del  programma  d'investimento
e, all'esito dello svolgimento dell'istruttoria di cui  all'art.  12,
comma 1, del decreto  ministeriale n.  593/2016,  per  le  parti  non
effettuate dalla struttura  internazionale,  per  l'approvazione  del
capitolato tecnico, eventualmente rettificato ove necessario; 
  Visto il decreto direttoriale n. 1204 del 29 luglio 2020 (Reg.  UCB
n. 1436 del 7 agosto 2020), con il  quale  sono  stati  nominati  gli
esperti  tecnico  scientifici  per  la  valutazione  in  itinere  nel
progetto «HOTMIC», nel numero di un titolare e tre  sostituti,  cosi'
come proposti dal CNGR nella seduta del 22 maggio 2020; 
  Visto il decreto direttoriale n. 960 del 21 aprile 2020  di  nomina
degli esperti tecnico-scientifici come  individuati  dal  CNGR  nella
seduta del  17  marzo  2021,  da  incaricare  della  valutazione  del
progetto «HOTMIC» in sostituzione dei precedenti dimissionari; 
  Visto l'art. 13, comma 1, del decreto ministeriale n. 593/2016  che
prevede che il capitolato tecnico e  lo  schema  di  disciplinare,  o
qualsiasi altro atto negoziale tra le parti nella  forma  predisposta
dal MUR, contenente le regole e le modalita' per la corretta gestione
delle  attivita'  contrattuali  e   le   eventuali   condizioni   cui
subordinare  l'efficacia  del  provvedimento,   costituiscono   parte
integrante del decreto di concessione delle agevolazioni spettanti; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115 «regolamento recante la disciplina per il  funzionamento
del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi  dell'art.  52,
comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive  modifiche
e integrazioni» (Gazzetta Ufficiale, Serie generale  n.  175  del  28
luglio 2017), entrato in vigore il 12 agosto 2017, e, in particolare,
gli articoli 9, 13 e 14 che prevedono,  prima  della  concessione  da
parte del  Soggetto  concedente  aiuti  di  Stato,  la  registrazione
dell'aiuto individuale e  l'espletamento  di  verifiche  tramite  cui
estrarre le informazioni relative agli aiuti precedentemente  erogati
al soggetto richiedente per accertare che nulla osti alla concessione
degli aiuti; 
  Dato atto che gli obblighi di cui all'art. 11, comma 8, del decreto
ministeriale n. 593/2016,  sono  stati  assolti  mediante  l'avvenuta
iscrizione del progetto approvato,  e  dei  soggetti  fruitori  delle
agevolazioni, nell'Anagrafe nazionale della ricerca; 
  Dato atto dell'adempimento agli obblighi di cui al  citato  decreto
ministeriale 31 maggio 2017, n. 115, in esito al  quale  il  Registro
nazionale  degli  aiuti  di  Stato  (RNA)  ha  rilasciato  il  codice
concessione RNA CAR 4452 (Bando ID  35182)  id  n.  5614497/2021  COR
5310073 per l'universita' di Pisa; 
  Visto l'art. 15 del decreto del Ministro dello  sviluppo  economico
31 maggio 2017, n. 115 «regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive  modifiche  e  integrazioni»  (Gazzetta  Ufficiale,  Serie
generale n. 175 del 28 luglio 2017), e'  stata  acquisita  la  visura
Deggendorf n. 11740242 del 19 aprile 2021 per l'Universita' di Pisa; 
  Visto il decreto legislativo del 14 marzo 2013,  n.  33:  «Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza
e   diffusione   di   informazioni   da   parte    delle    pubbliche
amministrazioni»; 
  Vista la legge del 6 novembre 2012, n. 190,  «Disposizioni  per  la
prevenzione e la  repressione  della  corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, «Disposizioni in materia  di
giurisdizione  e  controllo  della  Corte  dei  conti»  e  successive
modificazioni ed integrazioni.; 
  Visto l'art. 12 della  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  rubricato
«Provvedimenti attributivi di vantaggi economici»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Il progetto di cooperazione internazionale Microplasticc18_00013
dal titolo «HOTMIC  Horizontal  and  vertical  oceanic  distribution,
transport,  and  impact  of   microplastics»   (acronimo   «HOTMIC»),
presentato ai sensi del decreto ministeriale n. 593/2016 da: 
    Universita'  di  Pisa  -  Dipartimento  di  chimica   e   chimica
industriale 
  in risposta al Bando internazionale della  JPI  Oceans  Call  2018,
«Sources, distribution  &  impact  of  microplastics  in  the  marine
environment», e'  ammesso  alle  agevolazioni  previste,  secondo  le
normative citate nelle premesse, nella  forma,  misura,  modalita'  e
condizioni  indicate  nella  scheda  allegata  al  presente   decreto
(Allegato 1), che ne costituisce parte integrante; 
  2. In accordo con il progetto  internazionale,  la  decorrenza  del
progetto e'  fissata  al  1°  settembre  2020  e  la  sua  durata  e'
di trentasei mesi; 
  3. Il finanziamento  sara'  regolamentato  con  le  modalita'  e  i
termini di  cui  all'allegato  disciplinare  (Allegato  2)  e  dovra'
svolgersi secondo le modalita' e  i  termini  previsti  nell'allegato
capitolato tecnico (Allegato 3), ambedue i  citati  allegati  facenti
parte integrante del presente decreto;