IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze  del
20  settembre  2004,  n.  245,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione e  il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla  legge  21
novembre 2003, n. 326»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  e,
in particolare, l'art. 36; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche' della direttiva n.  2003/94/CE»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visti, in particolare, l'art.  1,  comma  1,  lettera  s),  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 sopra citato,  ai  sensi
del quale «non possono essere sottratti, alla  distribuzione  e  alla
vendita per il territorio nazionale, i medicinali per  i  quali  sono
stati  adottati  specifici  provvedimenti  al  fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al  medesimo
fine, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  dandone  previa  notizia  al
Ministero  della  salute,  pubblica  un   provvedimento   di   blocco
temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso  in  cui  si  renda
necessario  per   prevenire   o   limitare   stati   di   carenza   o
indisponibilita'», nonche' l'art. 34, comma 6, e l'art. 105, comma 2; 
  Visto  il  documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali approvato in sede di riunione tecnica ad  hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza  di  medicinali  in  data  25
maggio 2018, nel quale e' stato riconosciuto  che  gli  Stati  membri
possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o  per
far fronte a tale situazione limitando la libera  circolazione  delle
merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare,  limitazioni
alla fornitura di medicinali da parte dei  distributori  all'ingrosso
verso  operatori  in  altri  Stati  membri,  purche'   queste   siano
giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle
persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali; 
  Vista la determina AIFA n. 416 del 7 aprile 2021,  recante  «Elenco
dei medicinali che non possono essere sottratti alla distribuzione  e
alla vendita per il territorio  nazionale  al  fine  di  prevenire  o
limitare stati  di  carenza  o  indisponibilita'»,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 86 del 10 aprile 2021; 
  Tenuto conto che AIFA  pubblica  periodicamente  nel  suo  sito  un
elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti per i quali, in
considerazione dell'interruzione della commercializzazione comunicata
dal titolare A.I.C., dell'assenza di analoghi sul mercato italiano  e
del rilievo dell'uso in terapia, viene rilasciata al titolare o  alle
strutture sanitarie  l'autorizzazione  all'importazione  per  analogo
autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di medicinali di  cui  al  citato  art.  105,
comma 3-bis, del decreto legislativo n. 219/2006; 
  Considerate  le  segnalazioni  ricevute  dai  pazienti   circa   la
difficolta'  di  reperimento  del   medicinale   «Questran»   (A.I.C.
n. 023014018) e le evidenze di un rilevante  flusso  di  esportazione
registrato nel 2021,  confermato  dai  dati  relativi  ai  flussi  di
movimentazione forniti dal Ministero della salute; 
  Considerato che il titolare A.I.C. Cheplapharm Arzneimittel GmbH ha
dichiarato  che  il  medicinale   e'   disponibile   e   regolarmente
distribuito sul territorio italiano; 
  Considerata  l'assenza  sul  territorio  nazionale  di   medicinali
equivalenti al medicinale «Questran» e di  medicinali  contenenti  lo
stesso principio attivo (colestiramina); 
  Preso atto  dello  stato  di  carenza  del  medicinale  «Progynova»
(A.I.C. 021226016) notificato dal titolare  A.I.C.  Bayer  S.p.a.  in
data 16 febbraio 2021 con nota prot. 18769 del  16  febbraio  2021  e
decorrente dal 12 aprile 2021; 
  Considerato che il titolare A.I.C. Bayer S.p.a.  ha  dichiarato  di
aver ricevuto una nuova fornitura del medicinale che,  tuttavia,  non
sara' sufficiente a concludere lo stato di  carenza,  considerata  la
criticita' di tale medicinale, le numerose  richieste  da  parte  dei
pazienti e la possibilita' che si verifichino esportazioni a  seguito
del lungo periodo di carenza; 
  Preso  atto  della  conclusione  dello  stato  di  carenza  per  il
medicinale  SALAZOPYRIN  EN  (A.I.C.  n.  012048043)  notificata  dal
titolare A.I.C. Pfizer Italia S.r.l. con  nota  prot.  38692  del  30
marzo 2021 e considerata l'assenza di segnalazioni di irreperibilita'
dal territorio per tale medicinale; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a  tutela  della  saluta
pubblica, aggiornare l'elenco allegato alla determina n.  416  del  7
aprile 2021, istitutiva della  misura  del  blocco  temporaneo  delle
esportazioni ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s),  del  decreto
legislativo n. 219/2006, inserendo tra i medicinali assoggettati alla
suddetta i medicinali «Questran» (A.I.C. n. 023014018) e  «Progynova»
(A.I.C. n. 021226016); 
  Informato il Ministero della salute in data 22 giugno 2021; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto  di
competenza, da parte del titolare  A.I.C.,  dei  medicinali  QUESTRAN
(A.I.C. n. 023014018) e PROGYNOVA (A.I.C. n. 021226016). 
  2. A tal fine i  medicinali  «Questran»  (A.I.C.  n.  023014018)  e
«Progynova»  (A.I.C.  n.  021226016)  vengono  inseriti   nell'elenco
allegato alla presente determina e ne costituiscono parte integrante. 
  3. Il medicinale «Salazopyrin EN» (A.I.C. n. 012048043) e'  espunto
dall'elenco allegato alla determina n. 416 del  7  aprile  2021,  per
cessato stato di carenza o indisponibilita'.