IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48 del  decreto  legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva  2001/83/CE  (e  successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano e, in particolare, l'art. 14,  comma  2,  che  prevede  la  non
inclusione   per   i   medicinali   equivalenti   delle   indicazioni
terapeutiche non coperte da brevetto; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1º febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN),  ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n.  227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  n.  1125/2018  del  13  luglio  2018  di
rinegoziazione del medicinale  per  uso  umano  «Oralair»,  ai  sensi
dell'art. 8,  comma  10,  della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 176 del 31 luglio 2018; 
  Vista la domanda presentata in data 24 ottobre 2018 con la quale la
societa' Stallergenes ha chiesto  la  rinegoziazione  del  medicinale
«Oralair»  (estratto  allergenico  di  polline  di   graminacee   da:
mazzolina  (Dactylis  glomerata  L.),  paleo  odoroso   (Anthoxanthum
odoratum L.), logliarello (Lolium perenne L.), erba  dei  prati  (Poa
pratensis  L.)  e  codolina  (Phleum  pratense   L.))   -   procedura
DE/H/1930/001-002-MR; 
  Visti i pareri resi dalla Commissione tecnico-scientifica dell'AIFA
nelle sue sedute del 3-5 aprile 2019, 15-17 luglio 2020 e 16-18 e  23
settembre 2020; 
  Visto il parere del Comitato prezzi e rimborso dell'AIFA,  espresso
nella seduta del 30-31 marzo e 1° aprile 2021; 
  Vista la deliberazione n. 29 del 28 maggio 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il  medicinale  ORALAIR  (estratto  allergenico   di   polline   di
graminacee da:  mazzolina  (Dactylis  glomerata  L.),  paleo  odoroso
(Anthoxanthum odoratum L.), logliarello (Lolium perenne L.), erba dei
prati  (Poa  pratensis  L.)  e  codolina  (Phleum  pratense  L.))  e'
rinegoziato alle condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: trattamento della rinite allergica dovuta
a pollini di graminacee  con  o  senza  congiuntivite  negli  adulti,
adolescenti  e  bambini  di  eta'  superiore  ai  cinque   anni   con
sintomatologia  clinica  di  rilievo,  confermata  dal  test  cutaneo
positivo e/o dal titolo positivo delle IgE specifiche per  i  pollini
di graminacee. 
  Confezioni: 
    «100 IR & 300 IR compresse sublinguali» 31 compresse  in  blister
PA/AL/PVC - A.I.C. n. 039857014 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 66,65; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 110,00; 
    «300 IR compresse sublinguali» 30 compresse in blister  PA/AL/PVC
- A.I.C. n. 039857026 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 66,65; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 110,00; 
    «300 IR compresse sublinguali» 90 compresse in blister  PA/AL/PVC
- A.I.C. n. 039857038 (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «A»; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 199,95; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 330,00. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  A partire da marzo 2021 viene modificato il tetto di spesa  vigente
e si applica  un  tetto  di  classe  per  le  specialita'  medicinali
«Oralair» e «Grazax» pari a 5,6Mln di euro/12 mesi.  Lo  stesso  deve
essere ripartito,  ai  fini  dell'eventuale  ripiano  tra  i  singoli
farmaci, in modo tale che ciascuna delle due aziende  risponda  dello
sforamento   del   budget   ad   essa   assegnato   (2,8Mln    euro),
subordinatamente al superamento del tetto complessivo di 5,6Mln euro.
Nella contabilizzazione del fatturato complessivo  e,  quindi,  dello
sforamento registrato, verra' inserita anche la spesa  sostenuta  per
l'acquisto dei farmaci importati in caso di carenza del  farmaco  sul
mercato nazionale, nonche' ogni  altra  movimentazione  rilevata  dai
flussi della tracciabilita' del farmaco (NSIS) e Osmed. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.