IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visti gli articoli 32, 117,  comma  2,  lettera  q),  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante  «Istituzione  del
Servizio sanitario nazionale» e, in particolare, l'art. 32; 
  Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112,  in
materia di conferimento di funzioni e  compiti  amministrativi  dello
Stato alle regioni e agli enti locali; 
  Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti  allo
Stato in materia di tutela della salute; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da  COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 2, comma 2; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020 e disciplina
del rinnovo degli incarichi di direzione di  organi  del  Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del  sistema  di  allerta  COVID,  nonche'  per  l'attuazione   della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 14  gennaio  2021,  n.  2,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  contenimento  e   prevenzione
dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19  e  di  svolgimento  delle
elezioni per l'anno 2021»; 
  Visto il decreto-legge  13  marzo  2021,  n.  30,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 maggio  2021,  n.  61,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e  interventi  di
sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in
quarantena»; 
  Visto il decreto-legge 1°  aprile  2021,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,  n.  76,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2021,  n.  52,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021,  n.  87,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19», e, in particolare, l'art. 1, comma 1,  ai
sensi del  quale:  «Fatto  salvo  quanto  diversamente  disposto  dal
presente decreto, dal 1° maggio al 31 luglio 2021,  si  applicano  le
misure di cui aldecreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  2
marzo  2021,  pubblicato  nel  supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 2 marzo 2021, adottato in attuazione dell'art. 2,
comma 1, del decreto-legge 25 marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dallalegge 22 maggio 2020, n. 35»; 
  Visto, altresi', l'art. 5-bis del citato  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, il quale prevede, tra  l'altro,  che:  «In  zona  gialla
(...) Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni dell'art. 4, comma
2, secondo periodo, del regolamento di cui al  decreto  del  Ministro
per i beni culturali e  ambientali  11  dicembre  1997,  n.  507,  in
materia di libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura
statali la prima domenica del mese»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2  marzo
2021, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge  25
marzo 2020, n. 19, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  22
maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per   fronteggiare
l'emergenza epidemiologica da COVID-19", del decreto-legge 16  maggio
2020, n. 33, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  14  luglio
2020, n. 74,  recante  "Ulteriori  misure  urgenti  per  fronteggiare
l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19",  e  del  decreto-legge  23
febbraio 2021, n. 15,  recante  "Ulteriori  disposizioni  urgenti  in
materia di spostamenti sul territorio nazionale per  il  contenimento
dell'emergenza  epidemiologica  da   COVID-19"»,   pubblicato   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 marzo 2021, n. 52; 
  Visto, altresi', l'art. 7 del citato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei  ministri  2  marzo  2021,  concernente  le  misure  di
contenimento del contagio che si applicano in «zona bianca»; 
  Visto il documento  recante  «Indicazioni  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome sulle "zone bianche"» del 26 maggio
2021 (21/72/CR04/COV19); 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 21 aprile  2021  con  le
quali e' stato dichiarato e  prorogato  lo  stato  di  emergenza  sul
territorio  nazionale  relativo   al   rischio   sanitario   connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale  della  sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale  l'epidemia  da  COVID-19  e'  stata
valutata  come  «pandemia»   in   considerazione   dei   livelli   di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale; 
  Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali  11
dicembre  1997,  n.  507,  recante  «Regolamento  recante  norme  per
l'istituzione del biglietto d'ingresso ai monumenti, musei, gallerie,
scavi d'antichita', parchi e giardini monumentali dello Stato»,  come
modificato, da ultimo, dal decreto del  Ministro  per  i  beni  e  le
attivita' culturali e per il turismo 17 novembre 2020, n. 189, e,  in
particolare, l'art. 4,  comma  2,  ai  sensi  del  quale:  «La  prima
domenica di ogni mese e' in ogni caso libero l'accesso  a  tutti  gli
istituti ed ai luoghi della cultura di cui all'art. 1, comma  1,  ivi
inclusi, in assenza di  un  percorso  espositivo  separato  e  di  un
biglietto  distinto,  gli  spazi  in  cui  sono  allestite  mostre  o
esposizioni temporanee»; 
  Vista la nota prot. n. 19161 del 30 giugno 2021, con  la  quale  il
Ministero della cultura  ha  segnalato  la  necessita',  al  fine  di
evitare  situazioni  nelle  quali  non  possa  essere  assicurato  il
rispetto delle norme di distanziamento, di «confermare, su  tutto  il
territorio nazionale, la sospensione del libero accesso agli istituti
e ai luoghi della cultura previsto, ogni prima domenica del mese, dal
decreto 11 dicembre 1997, n. 507, recante "Regolamento recante  norme
per l'istituzione  del  biglietto  d'ingresso  ai  monumenti,  musei,
gallerie, scavi d'antichita', parchi  e  giardini  monumentali  dello
Stato"»; 
  Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica  a  livello
internazionale e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia
da COVID-19; 
  Ritenuto necessario, nelle  more  dell'adozione  di  un  successivo
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi  dell'art.
2, comma 2, del  richiamato  decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,
prevedere, anche in «zona  bianca»,  misure  urgenti  finalizzate  ad
evitare la formazione di possibili assembramenti nelle  occasioni  di
apertura al pubblico, la prima domenica del mese,  degli  istituti  e
luoghi della cultura statali; 
  Sentito il Ministro della cultura; 
 
                                Emana 
                       la seguente ordinanza: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Ai fini del contenimento della diffusione del virus  Sars-Cov-2,
fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 2 marzo 2021 e  dal  decreto-legge  22  aprile
2021, n. 52, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  17  giugno
2021, n. 87, l'efficacia delle disposizioni  dell'art.  4,  comma  2,
secondo periodo, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i
beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, in  materia  di
libero accesso a tutti gli istituti e luoghi della cultura statali la
prima domenica del mese, e' sospesa anche nelle «zone bianche».