IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 116 e 117 della Costituzione;
Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni per
la difesa del mare», in particolare, gli articoli 10 e 11;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, recante
«Attuazione delle direttive Euratom 89/618, 90/641, 96/29 in materia
di radiazioni ionizzanti, 2009/71 in materia di sicurezza nucleare
degli impianti nucleari e 2011/70 in materia di gestione sicura del
combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da
attivita' civili»;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali» e, in
particolare, gli articoli 17, 30, 31, 32 e 33;
Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353 recante «Legge-quadro in
materia di incendi boschivi»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24
luglio 2002, recante «Trasferimento alle regioni degli uffici
periferici del Dipartimento dei servizi tecnici nazionali - Servizio
idrografico e mareografico» e, in particolare, l'art. 9 relativo alla
trasmissione dei dati delle regioni al Dipartimento della protezione
civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
dell'11 ottobre 2002, n. 239;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
21 ottobre 2003 recante «Disposizioni attuative dell'art. 2, commi 2,
3 e 4, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n.
3274 del 20 marzo 2003, recante primi elementi in materia di criteri
generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e
normative tecniche per le costruzioni in zona sismica», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 ottobre
2003, n. 252;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 27
febbraio 2004 e successive modifiche, concernente gli «Indirizzi
operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed
idraulico ai fini di protezione civile», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2004, n. 59;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 27 gennaio 2005,
relativo all'«Istituzione di un Centro di coordinamento nazionale per
fronteggiare le situazioni di crisi in materia di viabilita'»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 2
febbraio 2005, n. 26;
Vista la legge 11 febbraio 2005, n. 15, recante «Modifiche ed
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, concernenti norme
generali sull'azione amministrativa»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
febbraio 2005, recante «Linee guida per la predisposizione del piano
d'emergenza esterna» di cui all'art. 20, comma 4, del decreto
legislativo 17 agosto 1999, n. 334 pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 6 marzo 2005, n. 62;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
febbraio 2006 recante «Linee guida per la pianificazione di emergenza
nelle aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a
propulsione nucleare», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n. 44;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10
febbraio 2006 recante «Linee guida per la pianificazione di emergenza
per il trasporto di materie radioattive e fissili», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 febbraio 2006, n.
44;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229» e, in particolare, gli articoli 1 e 24;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante «Norme
in materia ambientale»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 6
aprile 2006, recante «Coordinamento delle iniziative e delle misure
finalizzate a disciplinare gli interventi di soccorso e di assistenza
alla popolazione in occasione di incidenti stradali, ferroviari,
aerei ed in mare, di esplosioni e crolli di strutture e di incidenti
con presenza di sostanze pericolose», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 13 aprile 2006, n. 87;
Vista la direttiva del Capo del Dipartimento della protezione
civile 2 maggio 2006, recante «Indicazioni per il coordinamento
operativo di emergenze dovute a incidenti stradali, ferroviari, aerei
e in mare, ad esplosioni e crolli di strutture e ad incidenti con
presenza di sostanze pericolose», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 3 maggio 2006, n. 101;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
febbraio 2007, recante «Linee guida per l'informazione alla
popolazione sul rischio industriale», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 5 marzo 2007, n. 53;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 3
dicembre 2008, relativo alla «Organizzazione e funzionamento di
sistema presso la Sala situazione Italia del Dipartimento della
protezione civile», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 19 febbraio 2009, n. 41;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 3
dicembre 2008, recante «Indirizzi operativi per la gestione delle
emergenze», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 13 febbraio 2009, n. 36;
Visto il decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 32 «Attuazione
della direttiva n. 2007/2/CE, che istituisce un'infrastruttura per
l'informazione territoriale della Comunita' europea (INSPIRE)»;
Visto il decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione
della direttiva n. 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni» e, in particolare, l'art. 7;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 marzo
2010, recante «Piano nazionale delle misure protettive contro le
emergenze radiologiche», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 24 maggio 2010, n. 119;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4
novembre 2010, recante «Piano di pronto intervento nazionale per la
difesa da inquinamenti di idrocarburi o di altre sostanze nocive
causati da incidenti marini», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 19 novembre 2010, n. 271;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
luglio 2011, in materia di «Lotta attiva agli incendi boschivi»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7
settembre 2011, n. 208;
Visto il decreto interministeriale 10 novembre 2011, recante
«Adozione del sistema di riferimento geodetico nazionale», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio
2012, n. 48;
Visto il decreto interministeriale 10 novembre 2011, recante
«Regole tecniche per la definizione del contenuto del repertorio
nazionale dei dati territoriali, nonche' delle modalita' di prima
costituzione e di aggiornamento dello stesso», pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 febbraio 2012, n.
48;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
12 gennaio 2012 in tema di tutela della salute e della sicurezza dei
volontari di protezione civile, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana del 6 aprile 2012, n. 82;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 29
febbraio 2012, n. 4007, recante «Attuazione dell'art. 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77», in merito ai contributi per gli
interventi di prevenzione del rischio sismico per l'anno 2011,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7
marzo 2012, n. 56;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 9
novembre 2012, inerente agli «Indirizzi operativi volti ad assicurare
l'unitaria partecipazione delle organizzazioni di volontariato
all'attivita' di protezione civile» pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 1° febbraio 2013, n. 27;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
gennaio 2014, relativa al «Programma nazionale di soccorso per il
rischio sismico» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 4 aprile
2014, n. 79;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
febbraio 2014, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12
maggio 2014, n. 108;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio
2014, recante l'«Istituzione del Nucleo tecnico nazionale (NTN) per
il rilievo del danno e la valutazione di agibilita' nell'emergenza
post-sismica e approvazione dell'aggiornamento del modello per il
rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilita' per edifici
ordinari nell'emergenza post-sismica e del relativo manuale di
compilazione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 18 ottobre 2014, n. 243;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 8
luglio 2014, recante gli «Indirizzi operativi inerenti l'attivita' di
protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi
dighe», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 4 novembre 2014, n. 256;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24
febbraio 2015, inerente agli «Indirizzi operativi inerenti la
predisposizione della parte dei piani di gestione relativa al sistema
di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio
idraulico ai fini di protezione civile di cui al decreto legislativo
23 febbraio 2010, n. 49 di recepimento della direttiva n.
2007/60/CE», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 31 marzo 2015, n. 75;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 2 febbraio 2015, recante «Indicazioni alle componenti ed alle
strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile
inerenti l'aggiornamento delle pianificazioni di emergenza ai fini
dell'evacuazione cautelativa della popolazione della Zona rossa
vesuviana», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 31 marzo 2015, n. 75;
Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della
protezione civile, inerenti a «La determinazione dei criteri generali
per l'individuazione dei Centri operativi di coordinamento e delle
aree di emergenza» del 31 marzo 2015;
Vista la direttiva del Ministro dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo 23 aprile 2015, relativa alle «Procedure per
la gestione delle attivita' di messa in sicurezza e salvaguardia del
patrimonio culturale in caso di emergenze derivanti da calamita'
naturali» pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 23 luglio 2015, n. 169;
Visto il decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105, recante
«Attuazione della direttiva n. 2012/18/UE relativa al controllo del
pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 16
novembre 2015 recante «Disposizioni per l'aggiornamento della
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico del Vesuvio per
le aree soggette a ricaduta di materiale piroclastico - Zona gialla»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18
gennaio 2016, n. 13;
Viste le indicazioni operative del Capo del Dipartimento della
protezione civile, recanti «Metodi e criteri per l'omogeneizzazione
dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio
meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di
protezione civile» del 10 febbraio 2016;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
giugno 2016, recante «Disposizioni per l'aggiornamento della
pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico dei Campi
Flegrei», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 19 agosto 2016, n. 193;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 24
giugno 2016, recante «Individuazione della Centrale remota operazioni
soccorso sanitario per il coordinamento dei soccorsi sanitari urgenti
nonche' dei referenti sanitari regionali in caso di emergenza
nazionale», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana del 20 agosto 2016, n. 194;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 17
febbraio 2017, recante «Istituzione del Sistema d'allertamento
nazionale per i maremoti generati da sisma - SIAM» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 giugno 2017, n.
128;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile» e, in particolare, gli articoli 3, 5, 6, 8,
10, 11, 12, 15, 17, 18, 23, 24, 25, 38, 39 e 40;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
2 ottobre 2018, recante «Indicazioni alle componenti ed alle
strutture operative del Servizio nazionale di protezione civile per
l'aggiornamento delle pianificazioni di protezione civile per il
rischio maremoto» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 15 novembre 2018, n. 266;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 7
gennaio 2019, recante «Impiego dei medici delle Aziende sanitarie
locali nei Centri operativi comunali ed intercomunali, degli
infermieri ASL per l'assistenza alla popolazione e la scheda SVEI per
la valutazione delle esigenze immediate della popolazione assistita»
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 20 marzo 2019, n. 67;
Visto il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito nella
legge 14 giugno 2019, n. 55, recante «Disposizioni urgenti per il
rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione
degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di eventi sismici» ed, in particolare, l'art.
28 recante modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259
«Codice delle comunicazioni elettroniche»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 12
agosto 2019, recante «Indirizzi operativi per la gestione
organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale e
regionale e per la pianificazione di protezione civile territoriale
nell'ambito del rischio valanghe», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del 2 ottobre 2019, n. 231;
Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2020, n. 4, recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2
gennaio 2018, recante "Codice della protezione civile"»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 24
febbraio 2020, inerente ai «Rimborsi spettanti ai datori di lavoro
pubblici e privati dei volontari, ai volontari lavoratori
autonomi/liberi professionisti e alle organizzazioni di volontariato
per le attivita' di protezione civile autorizzate» pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 maggio 2020, n.
127;
Visto il decreto del Segretario generale del Ministero dei beni e
delle attivita' culturali e del turismo, n. 121 del 26 marzo 2020,
recante «Disciplina la riorganizzazione della Unita' di crisi
coordinamento nazionale»;
Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2020, recante «Allertamento di protezione civile e sistema di
allarme pubblico IT-Alert», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 12 febbraio 2021, n. 36;
Considerato che, ai sensi dell'art. 18, comma 4, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le modalita' di organizzazione e
svolgimento dell'attivita' di pianificazione di protezione civile e
del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione sono
disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del
medesimo decreto, al fine di garantire un quadro coordinato in tutto
il territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione
civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano;
Considerato che, ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, l'articolazione di base
dell'esercizio della funzione di protezione civile a livello
territoriale e' organizzata nell'ambito della pianificazione di cui
all'art. 18 del medesimo decreto che, nel rispetto dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza, definisce gli ambiti
territoriali e organizzativi ottimali individuati dalle regioni,
sulla base dei criteri generali fissati ai sensi dell'art. 18, comma
4;
Considerato che, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto
legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Presidente del Consiglio di
ministri, con direttiva di cui all'art. 15 del medesimo decreto,
predispone gli indirizzi per lo svolgimento, in forma coordinata,
delle attivita' di protezione civile di cui all'art. 2 del decreto,
al fine di assicurarne l'unitarieta' nel rispetto delle peculiarita'
dei territori;
Considerato che, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettere c) e d) del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, il Presidente del Consiglio
dei ministri si avvale del Dipartimento della protezione civile della
Presidenza del Consiglio dei ministri per l'elaborazione delle
proposte delle direttive di cui all'art. 15, nonche' per
l'elaborazione ed il coordinamento dell'attuazione dei piani
nazionali riferiti a specifici scenari di rischio di rilevanza
nazionale e dei programmi nazionali di soccorso contenenti il modello
di intervento per l'organizzazione della risposta operativa in caso o
in vista di eventi calamitosi di rilievo nazionale;
Considerato che, ai sensi dell'art. 10, comma 4, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, con la direttiva di cui al
successivo art. 18, comma 4, sono individuati i contenuti tecnici
minimi per l'efficace assolvimento, da parte del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco, delle attribuzioni di cui al medesimo art. 10;
Considerato che, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, le regioni, sulla base dei criteri
generali fissati ai sensi dell'art. 18, comma 4, del medesimo decreto
favoriscono l'individuazione del livello ottimale di organizzazione
di protezione civile a livello territoriale al fine di garantire
l'effettivita' delle funzioni di protezione civile, nonche'
l'organizzazione di modalita' di supporto per gli interventi da porre
in essere in occasione di emergenze di cui all'art. 7, comma 1,
lettera a), ivi inclusa l'organizzazione dei presidi territoriali;
Considerato che, ai sensi dell'art. 12, comma 2, del decreto
legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, i comuni, anche in forma associata,
nonche' ai sensi dell'art. 1, della legge 7 aprile 2014, n. 56,
assicurano l'attuazione delle attivita' di protezione civile nei
rispettivi territori, secondo quanto stabilito nella pianificazione
di cui all'art. 18, nel rispetto delle disposizioni contenute nel
medesimo decreto legislativo, delle leggi regionali in materia di
protezione civile e del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Considerato che, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 2
gennaio 2018, n. 1, su proposta del Capo del Dipartimento della
protezione civile, possono essere adottate direttive del Presidente
del Consiglio dei ministri al fine di assicurare, sul piano tecnico,
l'indirizzo unitario, nel rispetto delle peculiarita' dei territori,
per l'esercizio della funzione e lo svolgimento delle attivita' di
protezione civile, nell'ambito dei limiti e delle finalita' delle
quali, il Capo del Dipartimento della protezione civile, puo'
adottare indicazioni operative volte all'attuazione di specifiche
disposizioni in esse contenute da parte del Servizio nazionale della
protezione civile, consultando preventivamente le componenti e le
strutture operative nazionali interessate;
Ravvisata la necessita' di ottimizzare la capacita' di
pianificazione di protezione civile per favorire un'adeguata risposta
alle emergenze locali dovute ad eventi calamitosi e di omogeneizzare
il metodo di pianificazione ai diversi livelli territoriali;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata in data 25 marzo
2021;
Emana
la seguente direttiva recante «Indirizzi per la predisposizione dei
piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali».
1. Finalita' e principi generali.
La presente direttiva e' emanata in attuazione dell'art. 18 del
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice della
protezione civile» (di seguito «Codice»). In particolare, il comma 4
del suddetto articolo stabilisce che «le modalita' di organizzazione
e svolgimento dell'attivita' di pianificazione di protezione civile e
del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione» sono
disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell'art. 15 del
codice al fine di «garantire un quadro coordinato in tutto il
territorio nazionale e l'integrazione tra i sistemi di protezione
civile dei diversi territori, nel rispetto dell'autonomia
organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di
Bolzano».
La pianificazione di protezione civile e' un'attivita' di sistema
che deve essere svolta congiuntamente da tutte le amministrazioni ai
diversi livelli territoriali per la preparazione e la gestione delle
attivita' di cui all'art. 2 del codice, nel rispetto dei principi di
sussidiarieta', differenziazione e adeguatezza.
La finalita' del presente provvedimento e' quella di omogeneizzare
il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli
territoriali per la gestione delle attivita' connesse ad eventi
calamitosi di diversa natura e gravita', secondo quanto indicato
nell'allegato tecnico che ne costituisce parte integrante e
sostanziale.
Come previsto dal codice, i livelli di pianificazione sono:
nazionale;
regionale;
provinciale/citta' metropolitana/area vasta;
ambito territoriale e organizzativo ottimale;
comunale.
1.1. Livello nazionale.
A livello nazionale, in caso di eventi che si manifestino con
particolare gravita', tali da richiedere l'intervento di risorse
regionali e nazionali, in accordo con il principio di sussidiarieta',
si applicano le disposizioni contenute nella direttiva del Presidente
del Consiglio dei ministri del 3 dicembre 2008 inerente agli
«Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze». Il
Dipartimento della protezione civile provvede all'elaborazione ed al
coordinamento dell'attuazione dei piani nazionali riferiti a
specifici scenari di rischio di rilevanza nazionale e dei programmi
nazionali di soccorso, contenenti la struttura organizzativa
nazionale e gli elementi conoscitivi del territorio per
l'organizzazione della risposta operativa in caso o in vista di
eventi calamitosi di rilievo nazionale. I programmi nazionali di
soccorso di cui all'art. 8 del codice, integrati dagli allegati di
competenza regionale, approvati d'intesa con il Dipartimento, sono da
considerarsi quali piani nazionali di protezione civile. Le regioni
concorrono alle attivita' di soccorso e di assistenza alle
popolazioni colpite anche con la Colonna mobile nazionale delle
regioni, che viene coordinata nell'ambito del Comitato operativo
della protezione civile o dal Dipartimento della protezione civile
attraverso il supporto della Commissione speciale protezione civile
della Conferenza delle regioni e delle province autonome.
Per quanto attiene alla pianificazione nazionale, ci si riferisce a
determinati scenari di rischio, rientranti tra quelli indicati
all'art. 16 del codice, il cui verificarsi puo' dar luogo ad una
tipologia di evento emergenziale di cui alla lettera c), comma 1,
dell'art. 7 del codice e, quindi, determinare la necessita' di
mobilitare e coordinare l'intervento dell'intero Servizio nazionale
della protezione civile. Il piano nazionale, oltre a descrivere il
territorio potenzialmente interessato, individua, altresi', le
necessarie misure da attuare nonche' le corrispondenti procedure
operative finalizzate a garantire gli interventi di salvaguardia
della popolazione.
La presente direttiva non disciplina la struttura dei piani di
protezione civile nazionali, per i quali si rinvia a quanto previsto
dalle disposizioni normative e dalle indicazioni operative emanate
per i rischi specifici e per gli scenari di rischio nazionali.
1.2. Livello regionale.
A livello regionale, le regioni provvedono all'adozione ed
all'attuazione del piano regionale di protezione civile, che prevede
criteri e modalita' di intervento da seguire in caso di emergenza
secondo quanto stabilito dalla lettera a), comma 1, dell'art. 11 del
codice. In particolare, il piano definisce le modalita' di
coordinamento del concorso delle diverse strutture regionali alle
attivita' di protezione civile.
1.3. Livello provinciale/citta' metropolitana/area vasta.
A livello provinciale, le regioni provvedono alla predisposizione
dei piani provinciali di protezione civile, ove non diversamente
disciplinato nelle leggi regionali, in raccordo con le prefetture -
uffici territoriali del Governo sulla base degli indirizzi regionali
di cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 11 del codice.
Il piano provinciale/citta' metropolitana/area vasta deve essere
elaborato riportando essenzialmente lo scenario di riferimento, le
modalita' per la diffusione eventuale delle allerte, gli aspetti
connessi all'organizzazione del sistema di coordinamento di livello
provinciale in emergenza, le modalita' che garantiscano il flusso
delle comunicazioni e le procedure operative di attivazione e
raccordo tra gli enti coinvolti.
Ai fini di economicita' e semplificazione dell'iter di
pianificazione, nel caso in cui il soggetto definito per la
pianificazione provinciale e di ambito sia il medesimo, il piano
provinciale include le pianificazioni di tutti gli ambiti di
competenza.
1.4. Livello d'ambito.
Il codice prevede, agli articoli 3, 11 e 18, la necessita' di
definire a cura delle regioni gli «ambiti territoriali e
organizzativi ottimali» (di seguito «ambiti») che devono essere
«costituiti da uno o piu' comuni» per assicurare lo svolgimento delle
attivita' di protezione civile.
A livello provinciale, gli ambiti rappresentano, pertanto, il
livello territoriale in cui si esplicita l'articolazione di base
dell'esercizio della funzione di protezione civile. Il piano di
protezione civile d'ambito deve essere redatto dalla regione, ove non
diversamente previsto nelle leggi regionali, ai sensi della lettera
o), comma 1, dell'art. 11 del codice.
Lo scopo del piano di ambito e' quello di garantire
l'ottimizzazione delle risorse disponibili, supportando i comuni
nella gestione delle risorse in emergenza, nonche' di garantire il
necessario raccordo informativo tra il livello comunale e quello
provinciale/regionale. La pianificazione di protezione civile di
ambito non e', quindi, sostitutiva di quella comunale, ma e' parte
integrante della pianificazione di livello provinciale o con essa
coordinata in base a quanto stabilito dalle norme regionali.
1.5. Livello comunale.
A livello comunale, si provvede alla predisposizione dei piani
comunali di protezione civile sulla base degli indirizzi regionali di
cui alla lettera b), comma 1, dell'art. 11 del codice, ferme restando
le disposizioni specifiche riferite a Roma capitale di cui al comma
7, art. 12, del medesimo codice.
I contenuti della pianificazione di protezione civile comunale
indicati nella presente direttiva devono essere commisurati
all'effettiva capacita' di pianificazione da parte dei comuni di
piccole dimensioni.
Alla definizione dei piani di protezione civile comunale, al loro
aggiornamento ed alla relativa attuazione devono concorrere tutte le
aree/settori dell'amministrazione (ad esempio: urbanistica, settori
tecnici, viabilita') sotto il coordinamento del Servizio di
protezione civile comunale ove esistente.
1.6. Attuazione dell'art. 10, comma 4, del codice.
Il presente provvedimento ha, inoltre, la finalita' di definire, in
attuazione dell'art. 10, comma 4, del codice, gli elementi
fondamentali della pianificazione di protezione civile ai diversi
livelli territoriali, da intendersi come i contenuti tecnici minimi
per l'intervento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai fini
dell'assolvimento dei compiti loro affidati. Gli elementi di
pianificazione forniti dalla presente direttiva costituiscono il
riferimento per consentire che l'intervento del Corpo nazionale dei
vigili del fuoco sia uniforme sul territorio nazionale, sulla base
delle indicazioni che verranno fornite dal Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile alle
articolazioni territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
L'allegato alla presente direttiva disciplina, pertanto,
l'individuazione di elementi strategici minimi ed indispensabili per
i contenuti dei piani di protezione civile ai diversi livelli
territoriali, tra cui:
la rappresentazione uniforme dei dati territoriali, consultabili
e confrontabili tra loro per l'intero territorio nazionale e
accessibili a beneficio di tutti i soggetti del Servizio nazionale di
protezione civile, attraverso il «Catalogo nazionale dei piani di
protezione civile» di cui al capitolo 6 dell'allegato;
la descrizione dell'organizzazione delle strutture di protezione
civile ai diversi livelli territoriali, sia in ordinario che in
emergenza, in modo da consentire un'agevole individuazione dei
responsabili degli enti e delle amministrazioni di riferimento sia
nelle attivita' di pianificazione che in quelle di gestione
dell'emergenza, di cui al paragrafo 2.4.1. dell'allegato;
l'inquadramento territoriale e gli scenari di pericolosita' e di
rischio, che devono essere definiti per ciascun livello territoriale
di cui ai paragrafi 2.2 e 2.3 dell'allegato;
l'individuazione dei Centri di coordinamento di cui al successivo
paragrafo 2.4.2. lettera b) dell'allegato.
1.7. Partecipazione del volontariato organizzato alla pianificazione
di protezione civile.
In attuazione dell'art. 38, comma 3, del codice, il volontariato
organizzato di protezione civile prende parte alle attivita' di
redazione ed aggiornamento della pianificazione partecipando secondo
le forme e le modalita' che saranno concordate con l'autorita'
competente. Per tale attivita' puo' essere prevista l'applicazione
dei benefici di cui agli articoli 39 e 40 del codice.
2. Disposizioni finali.
Per le Province autonome di Trento e di Bolzano restano ferme le
competenze loro affidate dai relativi statuti e dalle relative norme
di attuazione, ai sensi dei quali provvedono alle finalita' della
presente direttiva.
Il Dipartimento della protezione civile provvede a:
a) emanare le indicazioni operative del Capo del Dipartimento
della protezione civile ai sensi dell'art. 15, comma 3, del codice,
condivise con le regioni, inerenti all'organizzazione informativa dei
dati territoriali, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente
direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
b) emanare la mosaicatura nazionale degli ambiti territoriali e
organizzativi ottimali, cosi' come individuati dai provvedimenti
normativi regionali, con indicazioni operative del Capo del
Dipartimento della protezione civile, entro sei mesi
dall'individuazione formale degli ambiti da parte di tutte le
regioni.
Le regioni provvedono a:
a) definire, quale elemento preliminare del piano regionale di
protezione civile, in condivisione con le prefetture - uffici
territoriali del Governo, le province, le citta' metropolitane e i
comuni, i confini geografici, con il supporto del Dipartimento della
protezione civile, ed i criteri organizzativi degli ambiti
territoriali ottimali entro dodici mesi dalla data di pubblicazione
del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana;
b) emanare o aggiornare gli indirizzi regionali per la
pianificazione provinciale/citta' metropolitana, di ambito e comunale
di protezione civile per i diversi tipi di rischio, entro dodici mesi
dalla data di pubblicazione della presente direttiva nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, dandone comunicazione al
Dipartimento della protezione civile;
c) emanare o aggiornare il piano regionale di protezione civile
entro dodici mesi dalla data di pubblicazione delle indicazioni
operative del Capo del Dipartimento della protezione civile inerenti
all'organizzazione informativa dei dati territoriali.
I comuni provvedono ad aggiornare i piani comunali di protezione
civile in ottemperanza alla presente direttiva ed agli indirizzi
regionali, entro dodici mesi dall'emanazione di questi ultimi.
Nell'ipotesi di mancata attuazione da parte delle regioni di quanto
previsto alla lettera b), entro diciotto mesi dalla pubblicazione
della presente direttiva nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, i comuni possono procedere alla pianificazione di
protezione civile secondo gli indirizzi regionali vigenti, nonche'
gli indirizzi di cui alla presente direttiva, laddove compatibili.
All'attuazione del presente provvedimento si provvede nell'ambito
delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica.
La presente direttiva sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 30 aprile 2021
Il Presidente
del Consiglio dei ministri
Draghi
Registrato alla Corte dei conti il 14 giugno 2021
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio, del
Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri e della
cooperazione internazionale, reg. n. 1543