Avvertenza
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del testo unico
delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione
dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche'
dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di
facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge,
integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che
di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui
riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea. (GUUE).
Art. 1
Piano nazionale per gli investimenti complementari
al Piano nazionale di ripresa e resilienza
1. E' approvato il Piano nazionale per gli investimenti
complementari finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza per
complessivi 30.622,46 milioni di euro per gli anni dal 2021 al 2026.
2. Le risorse nazionali degli interventi del ((Piano nazionale per
gli investimenti complementari di cui al comma 1)) sono ripartite
come segue:
a) quanto a complessivi 1.750 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per il trasferimento al bilancio della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per i seguenti programmi e
interventi:
1. Servizi digitali e cittadinanza digitale: 50 milioni di euro per
l'anno 2021, 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023,
50 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno
2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Servizi digitali e competenze digitali: 0,73 milioni di euro per
l'anno 2021, 46,81 milioni di euro per l'anno 2022, 26,77 milioni di
euro per l'anno 2023, 29,24 milioni di euro per l'anno 2024, 94,69
milioni di euro per l'anno 2025 e 51,76 milioni di euro per l'anno
2026;
3. Tecnologie satellitari ed economia spaziale: 65,98 milioni di
euro per l'anno 2022, 136,09 milioni di euro per l'anno 2023, 202,06
milioni di euro per l'anno 2024, 218,56 milioni di euro per l'anno
2025 e 177,31 milioni di euro per l'anno 2026;
4. Ecosistemi per l'innovazione al Sud in contesti urbani
marginalizzati: 70 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022
al 2026;
b) quanto a complessivi 1.780 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze riferiti al seguente programma:
1. Interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016: 220
milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022,
320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno
2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per
l'anno 2026;
c) quanto a complessivi 9.760 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili riferiti ai seguenti
programmi e interventi:
1. ((Rinnovo delle flotte di bus)), treni e navi verdi - Bus: 62,12
milioni di euro per l'anno 2022, 80,74 milioni di euro per l'anno
2023, 159,01 milioni di euro per l'anno 2024, 173,91 milioni di euro
per l'anno 2025 e 124,22 milioni di euro per l'anno 2026;
2. ((Rinnovo delle flotte di bus)), treni e navi verdi - Navi: 45
milioni di euro per l'anno 2021, 54,2 milioni di euro per l'anno
2022, 128,8 milioni di euro per l'anno 2023, 222 milioni di euro per
l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025 e 150 milioni di
euro per l'anno 2026;
3. ((Rafforzamento delle linee ferroviarie regionali)): 150 milioni
di euro per l'anno 2021, 360 milioni di euro per l'anno 2022, 405
milioni di euro per l'anno 2023, 376,9 milioni di euro per l'anno
2024, 248,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 10 milioni di euro per
l'anno 2026;
4. ((Rinnovo del materiale rotabile e infrastrutture per il
trasporto ferroviario delle merci)): 60 milioni di euro per l'anno
2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per
l'anno 2023, 30 milioni di euro per l'anno 2024 e 20 milioni di euro
per l'anno 2025;
5. ((Strade sicure - Messa in sicurezza e implementazione di un
sistema di monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ponti,
viadotti e tunnel (A24-A25))): 150 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, 90 milioni di euro per l'anno 2023, 337 milioni di
euro per l'anno 2024, 223 milioni di euro per l'anno 2025 e 50
milioni di euro per l'anno 2026;
6. Strade sicure - Implementazione di un sistema di
monitoraggio dinamico per il controllo da remoto di ((ponti, viadotti
e tunnel della rete viaria principale)): 25 milioni di euro per
l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 75 milioni di euro per
l'anno 2026;
7. Sviluppo dell'accessibilita' marittima e della resilienza
delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici: 300 milioni
di euro per l'anno 2021, 400 milioni di euro per l'anno 2022, 320
milioni di euro per l'anno 2023, 270 milioni di euro per l'anno 2024,
130 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno
2026;
8. Aumento selettivo della capacita' portuale: 72 milioni di
euro per l'anno 2021, 85 milioni di euro per l'anno 2022, 83 milioni
di euro per l'anno 2023, 90 milioni di euro per l'anno 2024 e 60
milioni di euro per l'anno 2025;
9. Ultimo/Penultimo miglio ferroviario/stradale: 20,41 milioni
di euro per l'anno 2021, 52,79 milioni di euro per l'anno 2022, 68,93
milioni di euro per l'anno 2023, 46,65 milioni di euro per l'anno
2024, 47,79 milioni di euro per l'anno 2025 e 13,43 milioni di euro
per l'anno 2026;
10. Efficientamento energetico: 3 milioni di euro per l'anno
2021, 7 milioni di euro per l'anno 2022 e 10 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2026;
11. Elettrificazione delle banchine (( (Cold ironing),
attraverso un sistema alimentato, ove l'energia non provenga dalla
rete di trasmissione nazionale, da fonti green rinnovabili o, qualora
queste non siano disponibili, da biogas o, in sua mancanza, da gas
naturale)): 80 milioni di euro per l'anno 2021, 150 milioni di euro
per l'anno 2022, 160 milioni di euro per l'anno 2023, 140 milioni di
euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 10
milioni di euro per l'anno 2026;
12. Strategia Nazionale Aree Interne - Miglioramento
dell'accessibilita' e della sicurezza delle strade, ((inclusa la
manutenzione straordinaria anche rispetto a fenomeni di dissesto
idrogeologico o a situazioni di limitazione della circolazione)): 20
milioni di euro per l'anno 2021, 50 milioni di euro per l'anno 2022,
30 milioni di euro per l'anno 2023, 50 milioni di euro per l'anno
2024, 100 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per
l'anno 2026;
13. Sicuro, verde e sociale: ((riqualificazione dell'edilizia))
residenziale pubblica: 200 milioni di euro per l'anno 2021, 400
milioni di euro per l'anno 2022 e 350 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2023 al 2026;
d) quanto a complessivi 1.455,24 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
cultura riferiti al seguente programma:
1. Piano di investimenti strategici ((su siti)) del patrimonio
culturale, edifici e aree naturali: 207,7 milioni di euro per l'anno
2021, 355,24 milioni di euro per l'anno 2022, 284,9 milioni di euro
per l'anno 2023, 265,1 milioni di euro per l'anno 2024, 260 milioni
di euro per l'anno 2025 e 82,3 milioni di euro per l'anno 2026;
e) quanto a complessivi 2.387,41 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
salute riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. ((Salute, ambiente, biodiversita' e clima)): 51,49 milioni di
euro per l'anno 2021, 128,09 milioni di euro per l'anno 2022, 150,88
milioni di euro per l'anno 2023, 120,56 milioni di euro per l'anno
2024, 46,54 milioni di euro per l'anno 2025 e 2,45 milioni di euro
per l'anno 2026;
2. Verso un ospedale sicuro e sostenibile: 250 milioni di euro per
l'anno 2021, 390 milioni di euro per l'anno 2022, 300 milioni di euro
per l'anno 2023, 250 milioni di euro per l'anno 2024, 140 milioni di
euro per l'anno 2025 e 120 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Ecosistema innovativo della salute: 10 milioni di euro per
l'anno 2021, 105,28 milioni di euro per l'anno 2022, 115,28 milioni
di euro per l'anno 2023, 84,28 milioni di euro per l'anno 2024, 68,28
milioni di euro per l'anno 2025 e 54,28 milioni di euro per l'anno
2026;
f) quanto a complessivi 6.880 milioni di euro per gli anni dal
2021 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico riferiti ai seguenti programmi e interventi:
1. «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale: 125 milioni
di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62
milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025
e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026;
2. Transizione 4.0: 704,5 milioni di euro per l'anno 2021, 1.414,95
milioni di euro per l'anno 2022, 1.624,88 milioni di euro per l'anno
2023, 989,17 milioni di euro per l'anno 2024, 324,71 milioni di euro
per l'anno 2025 e 21,79 milioni di euro per l'anno 2026;
3. Accordi per l'Innovazione: 100 milioni di euro per l'anno 2021,
150 milioni di euro per l'anno 2022 e 250 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
g) quanto a complessivi 132,9 milioni di euro per gli anni dal
2022 al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati,
nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della
giustizia riferiti al seguente programma e intervento:
1. Costruzione e miglioramento di padiglioni e spazi per
strutture penitenziarie per adulti e minori: 2,5 milioni di euro per
l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023, 41,5 milioni di euro
per l'anno 2024, 57 milioni di euro per l'anno 2025 e 12,9 milioni di
euro per l'anno 2026;
h) quanto a complessivi 1.203,3 milioni di euro per gli anni
((dal 2021 al 2026)) da iscrivere, per gli importi e le annualita'
indicati, nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del
((Ministero delle politiche agricole alimentari)) e forestali
riferiti al seguente programma e intervento:
1. Contratti di filiera e distrettuali per i ((settori
agroalimentare, della pesca e dell'acquacoltura, della silvicoltura,
della floricoltura e del vivaismo)): 200 milioni di euro per l'anno
2021, 300,83 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al
2023, 258,81 milioni di euro per l'anno 2024, 122,5 milioni di euro
per l'anno 2025 e 20,33 milioni di euro per l'anno 2026. ((Il 25 per
cento delle predette somme e' destinato esclusivamente alle
produzioni biologiche italiane ottenute conformemente alla normativa
europea e a quella nazionale di settore));
i) quanto a complessivi 500 milioni di euro per gli anni dal 2022
al 2026 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'universita' e della ricerca riferiti al seguente programma e
intervento:
1. Iniziative di ricerca per tecnologie e percorsi innovativi
in ambito sanitario e assistenziale: 100 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2022 al 2026;
l) quanto a complessivi 210 milioni di euro per gli anni dal 2021
al 2024 da iscrivere, per gli importi e le annualita' indicati, nei
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'interno riferiti al seguente programma e intervento:
1. Piani urbani integrati: 80 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, 30 milioni di euro nel 2023 e 20 milioni di
euro nell'anno 2024;
m) quanto a 910 milioni di euro per l'anno 2023, 829,9 milioni di
euro per l'anno 2024, 1.439,9 milioni di euro per l'anno 2025 e
1.383,81 milioni di euro per l'anno 2026 per il finanziamento degli
interventi di cui ai commi 3 e 4.
((2-bis. Al fine di favorire la realizzazione di investimenti in
materia di mobilita' in tutto il territorio nazionale nonche' di
ridurre il divario infrastrutturale tra le diverse regioni, le
risorse di cui al comma 2, lettera c), punti 1 e 3, sono destinate
alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia,
Sicilia e Sardegna rispettivamente in misura almeno pari al 50 per
cento e all'80 per cento.
2-ter. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 2, sono
destinate:
a) nella misura di 18 milioni di euro per l'anno 2021, di 17,2
milioni di euro per l'anno 2022, di 56,5 milioni di euro per l'anno
2023, di 157,6 milioni di euro per l'anno 2024, di 142 milioni di
euro per l'anno 2025 e di 108,7 milioni di euro per l'anno 2026,
all'erogazione, fino a concorrenza delle risorse disponibili, di un
contributo di importo non superiore al 50 per cento dei costi
necessari per il rinnovo ovvero l'ammodernamento delle navi, anche in
fase di costruzione delle stesse;
b) nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2021, di 30
milioni di euro per l'anno 2022 e di 30 milioni di euro per l'anno
2023, al rinnovo ovvero all'acquisto, da parte di Rete ferroviaria
italiana Spa, di unita' navali impiegate nel traghettamento nello
Stretto di Messina per i servizi ferroviari di collegamento
passeggeri e merci ovvero nel traghettamento veloce dei passeggeri.
Tali risorse si intendono immediatamente disponibili alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai
fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti;
c) nella misura di 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e
2022, di 42,3 milioni di euro per l'anno 2023, di 64,4 milioni di
euro per l'anno 2024, di 58 milioni di euro per l'anno 2025 e di 41,3
milioni di euro per l'anno 2026, al finanziamento, in misura non
superiore al 50 per cento del relativo costo, di interventi destinati
alla realizzazione di impianti di liquefazione di gas naturale sul
territorio nazionale necessari alla decarbonizzazione dei trasporti e
in particolare nel settore marittimo, nonche' di punti di
rifornimento di gas naturale liquefatto (GNL) e Bio-GNL in ambito
portuale con le relative capacita' di stoccaggio, e per l'acquisto
delle unita' navali necessarie a sostenere le attivita' di
bunkeraggio a partire dai terminali di rigassificazione nazionali.
2-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, da adottare, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
sono stabiliti:
a) le modalita' di assegnazione delle risorse di cui al comma 2,
lettera c), punto 4, finalizzate all'erogazione di contributi in
favore delle imprese del settore ferroviario merci e della logistica
che svolgono le proprie attivita' sul territorio nazionale. I
contributi sono destinati al finanziamento, in misura non superiore
al 50 per cento, dell'acquisto di nuovi carri, locomotive e mezzi di
movimentazione per il trasporto merci ferroviario anche nei terminal
intermodali, nonche' al finanziamento, nella misura del 100 per
cento, di interventi destinati all'efficientamento ecosostenibile di
raccordi ferroviari di Rete ferroviaria italiana Spa;
b) la tipologia e i parametri tecnici degli interventi ammessi a
finanziamento ai sensi delle lettere a) e c) del comma 2-ter,
l'entita' del contributo riconoscibile, ai sensi delle citate
lettere, per ciascuna delle tipologie di intervento e le modalita' e
le condizioni di erogazione dello stesso.
2-quinquies. Le risorse di cui al comma 2, lettera c), punto 12,
sono destinate, al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita'
nel tempo della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree
interne del Paese, con particolare riferimento alla promozione e al
miglioramento dell'accessibilita' delle aree interne, al
finanziamento di interventi di messa in sicurezza e manutenzione
straordinaria della rete viaria delle medesime aree anche rispetto a
fenomeni di dissesto idrogeologico o a situazioni di limitazione
della circolazione. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro per il Sud e
la coesione territoriale e con il Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
si provvede alla ripartizione delle risorse tra le aree interne,
sulla base dei seguenti criteri:
a) entita' della popolazione residente;
b) estensione delle strade statali, provinciali e comunali qualora
queste ultime rappresentino l'unica comunicazione esistente tra due o
piu' comuni appartenenti all'area interna;
c) esistenza di rischi derivanti dalla classificazione sismica dei
territori e dall'accelerazione sismica;
d) esistenza di situazioni di dissesto idrogeologico e relativa
entita'.
2-sexies. Ai fini dell'assegnazione delle risorse di cui al comma
2-quinquies, si tiene conto, in modo prevalente, dei criteri di cui
alle lettere a) e b) del medesimo comma 2-quinquies, complessivamente
considerati.
2-septies. Al fine di favorire l'incremento del patrimonio di
edilizia residenziale pubblica di proprieta' delle regioni, dei
comuni e degli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, costituiti anche in forma societaria, nonche' degli enti
di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalita' degli ex
Istituti autonomi per le case popolari, le risorse di cui al comma 2,
lettera c), punto 13, sono destinate al finanziamento di un programma
di interventi di riqualificazione dell'edilizia residenziale
pubblica, ivi compresi interventi di demolizione e ricostruzione,
avente ad oggetto la realizzazione anche in forma congiunta di:
a) interventi diretti alla verifica e alla valutazione della
sicurezza sismica e statica di edifici di edilizia residenziale
pubblica e progetti di miglioramento o di adeguamento sismico;
b) interventi di efficientamento energetico di alloggi o di edifici
di edilizia residenziale pubblica, ivi comprese le relative
progettazioni;
c) interventi di razionalizzazione degli spazi di edilizia
residenziale pubblica, ivi compresi gli interventi di frazionamento e
ridimensionamento degli alloggi, se eseguiti congiuntamente a uno
degli interventi di cui alle lettere a) e b);
d) interventi di riqualificazione degli spazi pubblici, se eseguiti
congiuntamente a uno degli interventi di cui alle lettere a) e b),
ivi compresi i progetti di miglioramento e valorizzazione delle aree
verdi, dell'ambito urbano di pertinenza degli immobili oggetto di
intervento;
e) operazioni di acquisto di immobili, da destinare alla
sistemazione temporanea degli assegnatari di alloggi di edilizia
residenziale pubblica oggetto degli interventi di cui alle lettere a)
e b), a condizione che gli immobili da acquistare siano dotati di
caratteristiche energetiche e antisismiche almeno pari a quelle
indicate come requisito minimo da raggiungere per gli immobili
oggetto degli interventi di cui alle medesime lettere a) e b). Alle
finalita' di cui alla presente lettera puo' essere destinato un
importo non superiore al 10 per cento del totale delle risorse;
f) operazioni di locazione di alloggi da destinare temporaneamente
agli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica oggetto
degli interventi di cui alle lettere a) e b).
2-octies. Gli interventi finanziati con le risorse di cui al comma
2, lettera c), punto 13, non sono ammessi alle detrazioni previste
dall'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2-novies. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto, su proposta del
Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il
Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri,
previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8
del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
a) sono individuati gli indicatori di riparto su base regionale
delle risorse di cui al comma 2-septies, tenuto conto del numero di
alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti in ciascuna
regione, dell'entita' della popolazione residente nella regione
nonche' dell'entita' della popolazione regionale residente nelle zone
sismiche 1 e 2;
b) sono stabiliti le modalita' e i termini di ammissione a
finanziamento degli interventi, con priorita' per gli interventi
effettuati nelle zone sismiche 1 e 2, per quelli che prevedono azioni
congiunte sia di miglioramento di classe sismica sia di
efficientamento energetico, nonche' per quelli in relazione ai quali
sia gia' disponibile almeno il progetto di fattibilita' tecnica ed
economica di cui all'articolo 23 del codice dei contratti pubblici,
di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
c) sono disciplinate le modalita' di erogazione dei finanziamenti.
2-decies. Al fine di incrementare il patrimonio di edilizia
residenziale pubblica, le risorse del Programma di recupero di
immobili e alloggi di edilizia residenziale pubblica, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2014, n. 80, sono altresi'
destinate a:
a) interventi di ristrutturazione e riqualificazione di alloggi e
immobili gia' destinati a edilizia residenziale pubblica;
b) interventi finalizzati al riutilizzo, al completamento o alla
riconversione a edilizia residenziale sociale di immobili pubblici e
privati in disuso, sfitti o abbandonati, liberi da qualunque
vincolo.))
3. All'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3-bis, le parole «31 dicembre 2022» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2023»;
b) il comma 8-bis e' sostituito dal seguente: «8-bis. Per gli
interventi effettuati dalle persone fisiche di cui al comma 9,
lettera a), per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al
comma 9, lettera c), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.».
4. La copertura di parte degli oneri di cui all'articolo 1, comma
73, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, pari a 1.655,4 milioni di
euro per l'anno 2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a
1.376,1 milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro per
l'anno 2026, a valere sulle risorse previste per l'attuazione del
progetto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza ai
sensi dei commi da 1037 a 1050 della legge n. 178 del 2020, e'
rideterminata in 1.315,4 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.310,9
milioni di euro per l'anno 2024, in 560,1 milioni di euro per l'anno
2025 e in 505,79 milioni di euro per l'anno 2026.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 3, gli eventuali minori
oneri previsti anche in via prospettica rilevati dal monitoraggio
degli effetti dell'agevolazione di cui all'articolo 119, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, rispetto alla previsione
tendenziale, sono vincolati alla proroga del termine della fruizione
della citata agevolazione, da definire con successivi provvedimenti
legislativi. Il monitoraggio di cui al primo periodo e' effettuato
dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle
finanze sulla base dei dati comunicati con cadenza trimestrale
dall'((Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo
sviluppo economico sostenibile (ENEA) )) e i conseguenti
aggiornamenti delle stime sono comunicati alle competenti commissioni
parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
6. Agli interventi ricompresi nel ((Piano nazionale per gli
investimenti complementari)) si applicano, in quanto compatibili, le
procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di
trasparenza e conoscibilita' dello stato di avanzamento stabilite per
il Piano nazionale di ripresa e resilienza. ((Allo scopo di agevolare
la realizzazione degli interventi previsti dal comma 2, lettera f),
punto 1, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, le disposizioni di
cui al comma 2-quater dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n.
287, non si applicano ai soggetti individuati per l'attuazione degli
interventi suddetti.))
7. Ai fini del monitoraggio degli interventi, entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati per ciascun
intervento o programma gli obiettivi iniziali, intermedi e finali
determinati in relazione al cronoprogramma finanziario e coerenti con
gli impegni assunti nel ((Piano nazionale di ripresa e resilienza))
con la Commissione europea sull'incremento della capacita' di spesa
collegata all'attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli
investimenti complementari. ((Le informazioni necessarie per
l'attuazione degli investimenti di cui al presente articolo sono
rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto
legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Negli
altri casi e, comunque, per i programmi e gli interventi cofinanziati
dal Piano nazionale di ripresa e resilienza e' utilizzato il sistema
informatico di cui all'articolo 1, comma 1043, della legge 30
dicembre 2020, n. 178.
7-bis. Fatte salve le procedure applicabili ai programmi ed
interventi cofinanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza
ai sensi dell'articolo 14, comma 1, ultimo periodo, del decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77, e fermo restando anche quanto previsto dal
medesimo articolo 14, comma 1, primo periodo, il mancato rispetto dei
termini previsti dal cronoprogramma procedurale degli adempimenti o
la mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio comportano la
revoca del finanziamento ai sensi del presente comma, qualora non
risultino assunte obbligazioni giuridicamente vincolanti. I
provvedimenti di revoca sono adottati dal Ministro a cui risponde
l'amministrazione centrale titolare dell'intervento. Nel caso in cui
il soggetto attuatore sia la stessa amministrazione centrale, nonche'
per gli interventi di cui al comma 2, lettera b), punto 1, la revoca
e' disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze. Le risorse
disponibili per effetto delle revoche, anche iscritte in conto
residui, sono riprogrammate con uno o piu' decreti del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e
delle finanze, secondo criteri premianti nei confronti delle
amministrazioni che abbiano riportato i migliori dati di impiego
delle risorse. Per le risorse oggetto di revoca, i termini di
conservazione dei residui di cui all'articolo 34-bis, commi 3 e 4,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, decorrono nuovamente dal
momento dell'iscrizione nello stato di previsione di destinazione.
Qualora le somme oggetto di revoca siano state gia' trasferite dal
bilancio dello Stato, le stesse devono essere tempestivamente versate
all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva
riassegnazione, al fine di consentirne l'utilizzo previsto con la
riprogrammazione disposta con il decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche
in conto residui. In caso di mancato versamento delle predette somme
da parte degli enti locali delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della regione Sardegna, il recupero e' operato
con le procedure di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge
24 dicembre 2012, n. 228. Per gli enti locali delle regioni Friuli
Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e
di Bolzano, in caso di mancato versamento, le predette regioni e
province autonome assoggettano i propri enti ad una riduzione in
corrispondente misura dei trasferimenti correnti erogati dalle
medesime regioni o province autonome che provvedono,
conseguentemente, a riversare all'entrata del bilancio dello Stato le
somme recuperate. In caso di mancato versamento da parte delle
regioni e delle province autonome si procede al recupero delle somme
dovute a valere sulle giacenze depositate a qualsiasi titolo nei
conti aperti presso la tesoreria statale.
7-ter. L'attuazione degli investimenti di cui al comma 2, lettera
e), costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento
integrativo del Servizio sanitario nazionale ai fini e per gli
effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23
dicembre 2009, n. 191, come prorogato, a decorrere dal 2013,
dall'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e
la relativa verifica e' effettuata congiuntamente dal Comitato
permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di
assistenza e dal Tavolo di verifica degli adempimenti di cui
rispettivamente all'articolo 9 e all'articolo 12 dell'intesa tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano
sancita in data 23 marzo 2005.
7-quater. Fermo restando il rispetto del cronoprogramma finanziario
e procedurale previsto dal presente articolo e dal decreto di cui al
comma 7, alla ripartizione delle risorse per la concreta attuazione
degli interventi di cui al comma 2, lettera d), punto 1, si provvede
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta
del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, da adottare entro quindici giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7-quinquies. A partire dall'anno 2022 e fino alla completa
realizzazione del Piano nazionale per gli investimenti complementari,
e' presentata annualmente alle Camere, unitamente alla relazione gia'
prevista dall'articolo 7-bis, comma 3, del decreto-legge 29 dicembre
2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2017, n. 18, una relazione sulla ripartizione territoriale dei
programmi e degli interventi di cui al comma 2, anche sulla base
delle risultanze dei sistemi di monitoraggio di cui al comma 7.))
8. L'attuazione degli interventi di cui al presente articolo,
soggetti alla procedura di notifica ai sensi dell'articolo 108,
paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, ((e'
subordinata alla)) previa autorizzazione della Commissione europea.
((Le amministrazioni attuano gli interventi ricompresi nel Piano
nazionale per gli investimenti complementari in coerenza con il
principio dell'assenza di un danno significativo agli obiettivi
ambientali, di cui all'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020.))
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati ((in
3.005,53 milioni di euro)) per l'anno 2021, 6.053,59 milioni di euro
per l'anno 2022, 6.859,40 milioni di euro per l'anno 2023, 6.184,80
milioni di euro per l'anno 2024, 5.459,98 milioni di euro per l'anno
2025 e 3.201,96 milioni di euro per l'anno 2026, 70,9 milioni di euro
per l'anno 2027, 6,4 milioni di euro per l'anno 2028, 10,1 milioni di
euro per l'anno 2033 e 3,4 milioni di euro per l'anno 2034, che
aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di
indebitamento netto, in 3.585,98 milioni di euro per l'anno 2026,
2.809,90 milioni di euro per l'anno 2027, 2.806,40 milioni di euro
per l'anno 2028, 2.524,01 milioni di euro per l'anno 2029, 1.431,84
milioni di euro per l'anno 2030, si provvede ai sensi dell'articolo
5.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'art. 119 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 (Misure urgenti in materia di
salute, Sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19), come modificato dalla presente legge:
«Art. 119 (Incentivi per l'efficienza energetica,
sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di
veicoli elettrici). - 1. La detrazione di cui all'art. 14
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica
nella misura del 110 per cento per le spese documentate e
rimaste a carico del contribuente, sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi
diritto in cinque quote annuali di pari importo e in
quattro quote annuali di pari importo per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, nei seguenti casi:
a) interventi di isolamento termico delle superfici
opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25
per cento della superficie disperdente lorda dell'edificio
o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici
plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno. Gli
interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella
disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto
eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate
all'interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o piu'
accessi autonomi dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati
per il numero delle unita' immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita'
immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari. I
materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri
ambientali minimi di cui al decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 11
ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259
del 6 novembre 2017;
b) interventi sulle parti comuni degli edifici per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento,
il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria,
a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n.
811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa
di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici,
anche abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici
di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al
comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a
collettori solari, nonche', esclusivamente per i comuni
montani non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/ CE, l'allaccio a
sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il
numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti fino a otto unita' immobiliari
ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle
unita' immobiliari che compongono l'edificio per gli
edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari ed e'
riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e
alla bonifica dell'impianto sostituito;
c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle
unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno per
la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale
esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013
della Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore,
ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche
abbinati all'installazione di impianti fotovoltaici di cui
al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma
6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori
solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei
comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043
del 28 maggio 2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, con caldaie a
biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.
186, nonche', esclusivamente per i comuni montani non
interessati dalle procedure europee di infrazione n.
2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio
2015 per l'inottemperanza dell'Italia agli obblighi
previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l'allaccio a sistemi
di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi
dell'art. 2, comma 2, lettera tt), del decreto legislativo
4 luglio 2014, n. 102. La detrazione di cui alla presente
lettera e' calcolata su un ammontare complessivo delle
spese non superiore a euro 30.000 ed e' riconosciuta anche
per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell'impianto sostituito.
1-bis. Ai fini del presente articolo, per "accesso
autonomo dall'esterno" si intende un accesso indipendente,
non comune ad altre unita' immobiliari, chiuso da cancello
o portone d'ingresso che consenta l'accesso dalla strada o
da cortile o da giardino anche di proprieta' non esclusiva.
Un'unita' immobiliare puo' ritenersi "funzionalmente
indipendente" qualora sia dotata di almeno tre delle
seguenti installazioni o manufatti di proprieta' esclusiva:
impianti per l'approvvigionamento idrico; impianti per il
gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di
climatizzazione invernale.
1-ter. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici, l'incentivo di cui al comma 1 spetta per l'importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
1-quater. Sono compresi fra gli edifici che accedono
alle detrazioni di cui al presente articolo anche gli
edifici privi di attestato di prestazione energetica
perche' sprovvisti di copertura, di uno o piu' muri
perimetrali, o di entrambi, purche' al termine degli
interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla
lettera a) del comma 1, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente,
raggiungano una classe energetica in fascia A.
2. L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del
presente articolo si applica anche a tutti gli altri
interventi di efficienza energetica di cui all'art. 14 del
decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti
di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente, nonche' agli
interventi previsti dall'art. 16-bis, comma 1, lettera e),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati
in favore di persone di eta' superiore a sessantacinque
anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.
Qualora l'edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli
interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da
regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la
detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al
presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1,
fermi restando i requisiti di cui al comma 3.
3. Ai fini dell'accesso alla detrazione, gli
interventi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo
devono rispettare i requisiti minimi previsti dai decreti
di cui al comma 3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, e, nel loro complesso, devono
assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai
commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di
almeno due classi energetiche dell'edificio o delle unita'
immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari
le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di
uno o piu' accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se cio'
non sia possibile, il conseguimento della classe energetica
piu' alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (A.P.E.), di cui all'art. 6 del
decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, prima e dopo
l'intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella
forma della dichiarazione asseverata. Nel rispetto dei
suddetti requisiti minimi, sono ammessi all'agevolazione,
nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati
commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e
ricostruzione di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.
3-bis. Per gli interventi effettuati dai soggetti di
cui al comma 9, lettera c), le disposizioni dei commi da 1
a 3 si applicano anche alle spese, documentate e rimaste a
carico del contribuente, sostenute dal 1° gennaio 2022 al
30 giugno 2023. Per le spese sostenute dal 1° luglio 2022
la detrazione e' ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.
4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a
1-septies dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n.
63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto
2013, n. 90, l'aliquota delle detrazioni spettanti e'
elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022. Per la parte di spesa
sostenuta nell'anno 2022, la detrazione e' ripartita in
quattro quote annuali di pari importo. Per gli interventi
di cui al primo periodo, in caso di cessione del
corrispondente credito ad un'impresa di assicurazione e di
contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista
nell'art. 15, comma 1, lettera f-bis), del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella
misura del 90 per cento. Le disposizioni del primo e del
secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003,
pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta
Ufficiale n. 105 dell'8 maggio 2003.
4-bis. La detrazione spettante ai sensi del comma 4
del presente articolo e' riconosciuta anche per la
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici, a condizione che sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui ai commi da
1-bis a 1-septies dell'art. 16 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, nel rispetto dei limiti di spesa
previsti dalla legislazione vigente per i medesimi
interventi.
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione
degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono
aumentati del 50 per cento per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal
sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di
cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nonche'
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici
verificatisi dopo l'anno 2008 dove sia stato dichiarato lo
stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono
alternativi al contributo per la ricostruzione e sono
fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei
fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla
prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati
alle attivita' produttive.
4-quater. Nei comuni dei territori colpiti da eventi
sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi di
cui al comma 4 spettano per l'importo eccedente il
contributo previsto per la ricostruzione.
5. Per l'installazione di impianti solari
fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, ovvero di impianti
solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli
edifici, la detrazione di cui all'art. 16-bis, comma 1, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta, per le spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo
delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque
nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza
nominale dell'impianto solare fotovoltaico, da ripartire
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo e in quattro quote annuali di pari importo per la
parte di spesa sostenuta nell'anno 2022, sempreche'
l'installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente
ad uno degli interventi di cui ai commi 1 o 4 del presente
articolo. In caso di interventi di cui all'art. 3, comma 1,
lettere d), e) e f), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, il
predetto limite di spesa e' ridotto ad euro 1.600 per ogni
kW di potenza nominale.
6. La detrazione di cui al comma 5 e' riconosciuta
anche per l'installazione contestuale o successiva di
sistemi di accumulo integrati negli impianti solari
fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo
comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di
importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di
spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacita' di accumulo
del sistema di accumulo.
7. La detrazione di cui ai commi 5 e 6 del presente
articolo e' subordinata alla cessione in favore del Gestore
dei servizi energetici (GSE), con le modalita' di cui
all'art. 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre
2003, n. 387, dell'energia non autoconsumata in sito ovvero
non condivisa per l'autoconsumo, ai sensi dell'art. 42-bis
del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e non e'
cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di
agevolazione di qualsiasi natura previste dalla normativa
europea, nazionale e regionale, compresi i fondi di
garanzia e di rotazione di cui all'art. 11, comma 4, del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e gli incentivi
per lo scambio sul posto di cui all'art. 25-bis del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con il
decreto di cui al comma 9 del citato art. 42-bis del
decreto-legge n. 162 del 2019, il Ministro dello sviluppo
economico individua i limiti e le modalita' relativi
all'utilizzo e alla valorizzazione dell'energia condivisa
prodotta da impianti incentivati ai sensi del presente
comma.
8. Per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022, per gli interventi di installazione di infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui
all'art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, la detrazione e' riconosciuta nella misura del 110
per cento, da ripartire tra gli aventi diritto in cinque
quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di
pari importo per la parte di spesa sostenuta nell'anno
2022, sempreche' l'installazione sia eseguita
congiuntamente a uno degli interventi di cui al comma 1 del
presente articolo e comunque nel rispetto dei seguenti
limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di
esecuzione: euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per
le unita' immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o piu' accessi autonomi dall'esterno
secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente
articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero massimo di otto
colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i
condomini che installino un numero superiore a otto
colonnine. L'agevolazione si intende riferita a una sola
colonnina di ricarica per unita' immobiliare.
8-bis. Per gli interventi effettuati dalle persone
fisiche di cui al comma 9, lettera a), per i quali alla
data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a), la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2022. Per gli interventi
effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per
i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati
lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche
per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.
9. Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si
applicano agli interventi effettuati:
a) dai condomini e dalle persone fisiche, al di
fuori dell'esercizio di attivita' di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici
composti da due a quattro unita' immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o
in comproprieta' da piu' persone fisiche;
b) dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attivita' di impresa, arti e professioni,
su unita' immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati nonche' dagli enti aventi le stesse
finalita' sociali dei predetti istituti, istituiti nella
forma di societa' che rispondono ai requisiti della
legislazione europea in materia di "in house providing" per
interventi realizzati su immobili, di loro proprieta'
ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica;
d) dalle cooperative di abitazione a proprieta'
indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di
utilita' sociale di cui all'art. 10 del decreto legislativo
4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all'art. 6 della
legge 11 agosto 1991, n. 266, e dalle associazioni di
promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei
registri regionali e delle province autonome di Trento e di
Bolzano previsti dall'art. 7 della legge 7 dicembre 2000,
n. 383;
e) dalle associazioni e societa' sportive
dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'art. 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, limitatamente ai lavori destinati
ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
9-bis. Le deliberazioni dell'assemblea del condominio
aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti
finalizzati agli stessi, nonche' l'adesione all'opzione per
la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono
valide se approvate con un numero di voti che rappresenti
la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio. Le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o piu'
condomini dell'intera spesa riferita all'intervento
deliberato, sono valide se approvate con le stesse
modalita' di cui al periodo precedente e a condizione che i
condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere
favorevole.
10. Le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a)
e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi
da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo
di due unita' immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell'edificio.
11. Ai fini dell'opzione per la cessione o per lo
sconto di cui all'art. 121, il contribuente richiede il
visto di conformita' dei dati relativi alla documentazione
che attesta la sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d'imposta per gli interventi di cui
al presente articolo. Il visto di conformita' e' rilasciato
ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, dai soggetti indicati alle lettere a) e b)
del comma 3 dell'art. 3 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e
dai responsabili dell'assistenza fiscale dei centri
costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997.
12. I dati relativi all'opzione sono comunicati
esclusivamente in via telematica, anche avvalendosi dei
soggetti che rilasciano il visto di conformita' di cui al
comma 11, secondo quanto disposto con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, che definisce anche
le modalita' attuative del presente articolo, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto.
13. Ai fini della detrazione del 110 per cento di cui
al presente articolo e dell'opzione per la cessione o per
lo sconto di cui all'art. 121:
a) per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 del
presente articolo, i tecnici abilitati asseverano il
rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma
3-ter dell'art. 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, e la corrispondente congruita' delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati. Una copia
dell'asseverazione e' trasmessa, esclusivamente per via
telematica, all'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie,
l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA). Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, sono stabilite
le modalita' di trasmissione della suddetta asseverazione e
le relative modalita' attuative;
b) per gli interventi di cui al comma 4,
l'efficacia degli stessi al fine della riduzione del
rischio sismico e' asseverata dai professionisti incaricati
della progettazione strutturale, della direzione dei lavori
delle strutture e del collaudo statico, secondo le
rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o
ai collegi professionali di appartenenza, in base alle
disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017. I
professionisti incaricati attestano altresi' la
corrispondente congruita' delle spese sostenute in
relazione agli interventi agevolati. Il soggetto che
rilascia il visto di conformita' di cui al comma 11
verifica la presenza delle asseverazioni e delle
attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
13-bis. L'asseverazione di cui al comma 13, lettere
a) e b), del presente articolo e' rilasciata al termine dei
lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla
base delle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 121.
L'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i
requisiti tecnici sulla base del progetto e dell'effettiva
realizzazione. Ai fini dell'asseverazione della congruita'
delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal
decreto di cui al comma 13, lettera a). Nelle more
dell'adozione del predetto decreto, la congruita' delle
spese e' determinata facendo riferimento ai prezzi
riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle
locali camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di
mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi.
13-ter. Al fine di semplificare la presentazione dei
titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti
comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal
presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati
in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all'art. 9-bis del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello
unico per l'edilizia sono riferiti esclusivamente alle
parti comuni degli edifici interessati dai medesimi
interventi.
14. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni
penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro
15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele
resa. I soggetti di cui al primo periodo stipulano una
polizza di assicurazione della responsabilita' civile, con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o
asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e,
comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine di
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il
risarcimento dei danni eventualmente provocati
dall'attivita' prestata. L'obbligo di sottoscrizione della
polizza si considera rispettato qualora i soggetti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni abbiano gia'
sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti
da attivita' professionale ai sensi dell'art. 5 del
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, purche' questa: a) non
preveda esclusioni relative ad attivita' di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro,
specifico per il rischio di asseverazione di cui al
presente comma, da integrare a cura del professionista ove
si renda necessario; c) garantisca, se in operativita' di
claims made, un'ultrattivita' pari ad almeno cinque anni in
caso di cessazione di attivita' e una retroattivita' pari
anch'essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti. In alternativa il
professionista puo' optare per una polizza dedicata alle
attivita' di cui al presente articolo con un massimale
adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la polizza
di responsabilita' civile di cui alla lettera a). La non
veridicita' delle attestazioni o asseverazioni comporta la
decadenza dal beneficio. Si applicano le disposizioni della
legge 24 novembre 1981, n. 689. L'organo addetto al
controllo sull'osservanza della presente disposizione ai
sensi dell'art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e'
individuato nel Ministero dello sviluppo economico.
14-bis. Per gli interventi di cui al presente
articolo, nel cartello esposto presso il cantiere, in un
luogo ben visibile e accessibile, deve essere indicata
anche la seguente dicitura: "Accesso agli incentivi statali
previsti dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, superbonus 110
per cento per interventi di efficienza energetica o
interventi antisismici".
15. Rientrano tra le spese detraibili per gli
interventi di cui al presente articolo quelle sostenute per
il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni di cui
ai commi 3 e 13 e del visto di conformita' di cui al comma
11.
15-bis. Le disposizioni del presente articolo non si
applicano alle unita' immobiliari appartenenti alle
categorie catastali A/1, A/8, nonche' alla categoria
catastale A/9 per le unita' immobiliari non aperte al
pubblico.
16. Al fine di semplificare l'attuazione delle norme
in materia di interventi di efficienza energetica e di
coordinare le stesse con le disposizioni dei commi da 1 e 3
del presente articolo, all'art. 14 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla
legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le seguenti
modificazioni, con efficacia dal 1° gennaio 2020:
a) il secondo, il terzo e il quarto periodo del
comma 1 sono soppressi;
b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
"2.1. La detrazione di cui ai commi 1 e 2 e'
ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1°
gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa
in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature
solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione
con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla
detrazione di cui al presente articolo gli interventi di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con
impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza
inferiore alla classe di cui al periodo precedente. La
detrazione si applica nella misura del 65 per cento per gli
interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione
invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione,
di efficienza almeno pari alla classe A di prodotto
prevista dal citato regolamento delegato (UE) n. 811/2013,
e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione
evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della
comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione, o con
impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa
di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati
in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per
funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese
sostenute per l'acquisto e la posa in opera di generatori
d'aria calda a condensazione».
16-bis. L'esercizio di impianti fino a 200 kW da
parte di comunita' energetiche rinnovabili costituite in
forma di enti non commerciali o da parte di condomini che
aderiscono alle configurazioni di cui all'art. 42-bis del
decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, non
costituisce svolgimento di attivita' commerciale abituale.
La detrazione prevista dall'art. 16-bis, comma 1, lettera
h), del testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per gli impianti a
fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle
configurazioni di cui al citato art. 42-bis del
decreto-legge n. 162 del 2019 si applica fino alla soglia
di 200 kW e per un ammontare complessivo di spesa non
superiore a euro 96.000.
16-ter. Le disposizioni del comma 5 si applicano
all'installazione degli impianti di cui al comma 16-bis.
L'aliquota di cui al medesimo comma 5 si applica alla quota
di spesa corrispondente alla potenza massima di 20 kW e per
la quota di spesa corrispondente alla potenza eccedente 20
kW spetta la detrazione stabilita dall'art. 16-bis, comma
1, lettera h), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel
limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito
all'intero impianto.
16-quater. Agli oneri derivanti dall'attuazione del
presente articolo, valutati in 63,6 milioni di euro per
l'anno 2020, in 1.294,3 milioni di euro per l'anno 2021, in
3.309,1 milioni di euro per l'anno 2022, in 2.935 milioni
di euro per l'anno 2023, in 2.755,6 milioni di euro per
l'anno 2024, in 2.752,8 milioni di euro per l'anno 2025, in
1.357,4 milioni di euro per l'anno 2026, in 27,6 milioni di
euro per l'anno 2027, in 11,9 milioni di euro per l'anno
2031 e in 48,6 milioni di euro per l'anno 2032, si provvede
ai sensi dell'articolo 265.".
- Si riporta il testo dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'art. 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.».
- Si riporta il testo dell'art. 23 del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti
pubblici):
«Art. 23 (Livelli della progettazione per gli
appalti, per le concessioni di lavori nonche' per i
servizi). - 1. La progettazione in materia di lavori
pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi
approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita'
tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto
esecutivo ed e' intesa ad assicurare:
a) il soddisfacimento dei fabbisogni della
collettivita';
b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale
e di relazione nel contesto dell'opera;
c) la conformita' alle norme ambientali,
urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla
normativa in materia di tutela della salute e della
sicurezza;
d) un limitato consumo del suolo;
e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici
e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti;
f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero
energetico nella realizzazione e nella successiva vita
dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e
della manutenibilita' delle opere;
g) la compatibilita' con le preesistenze
archeologiche;
h) la razionalizzazione delle attivita' di
progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le
infrastrutture;
i) la compatibilita' geologica, geomorfologica,
idrogeologica dell'opera;
l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto
previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere
architettoniche.
2. Per la progettazione di lavori di particolare
rilevanza sotto il profilo architettonico, ambientale,
paesaggistico, agronomico e forestale, storico-artistico,
conservativo, nonche' tecnologico, le stazioni appaltanti
ricorrono alle professionalita' interne, purche' in
possesso di idonea competenza nelle materie oggetto del
progetto o utilizzano la procedura del concorso di
progettazione o del concorso di idee di cui agli articoli
152, 153, 154, 155 e 156. Per le altre tipologie di lavori,
si applica quanto previsto dall'art. 24.
3. Con il regolamento di cui all'art. 216, comma
27-octies, sono definiti i contenuti della progettazione
nei tre livelli progettuali. Con il regolamento di cui al
primo periodo e', altresi', determinato il contenuto minimo
del quadro esigenziale che devono predisporre le stazioni
appaltanti. Fino alla data di entrata in vigore di detto
regolamento, si applica l'art. 216, comma 4.
3-bis. Con ulteriore decreto del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, su proposta del Consiglio
superiore dei lavori pubblici, sentita la Conferenza
Unificata, e' disciplinata una progettazione semplificata
degli interventi di manutenzione ordinaria fino a un
importo di 2.500.000 euro. Tale decreto individua le
modalita' e i criteri di semplificazione in relazione agli
interventi previsti.
4. La stazione appaltante, in rapporto alla specifica
tipologia e alla dimensione dell'intervento, indica le
caratteristiche, i requisiti e gli elaborati progettuali
necessari per la definizione di ogni fase della
progettazione. E' consentita, altresi', l'omissione di uno
o di entrambi i primi due livelli di progettazione, purche'
il livello successivo contenga tutti gli elementi previsti
per il livello omesso, salvaguardando la qualita' della
progettazione.
5. Il progetto di fattibilita' tecnica ed economica
individua, tra piu' soluzioni, quella che presenta il
miglior rapporto tra costi e benefici per la collettivita',
in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e
prestazioni da fornire. Per i lavori pubblici di importo
pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35 anche ai
fini della programmazione di cui all'art. 21, comma 3,
nonche' per l'espletamento delle procedure di dibattito
pubblico di cui all'art. 22 e per i concorsi di
progettazione e di idee di cui all'art. 152, il progetto di
fattibilita' e' preceduto dal documento di fattibilita'
delle alternative progettuali di cui all'art. 3, comma 1,
lettera ggggg-quater), nel rispetto dei contenuti di cui al
regolamento previsto dal comma 3 del presente articolo.
Resta ferma la facolta' della stazione appaltante di
richiedere la redazione del documento di fattibilita' delle
alternative progettuali anche per lavori pubblici di
importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35. Nel
progetto di fattibilita' tecnica ed economica, il
progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale,
tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione
degli aspetti di cui al comma 1, nonche' gli elaborati
grafici per l'individuazione delle caratteristiche
dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e
tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime
economiche, secondo le modalita' previste nel regolamento
di cui al comma 3, ivi compresa la scelta in merito alla
possibile suddivisione in lotti funzionali. Il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica deve consentire, ove
necessario, l'avvio della procedura espropriativa.
5-bis. Per le opere proposte in variante urbanistica
ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, il progetto di
fattibilita' tecnica ed economica sostituisce il progetto
preliminare di cui al comma 2 del citato art. 19 ed e'
redatto ai sensi del comma 5.
6. Il progetto di fattibilita' e' redatto sulla base
dell'avvenuto svolgimento di indagini geologiche,
idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche,
sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche, di
verifiche relative alla possibilita' del riuso del
patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione
delle aree dismesse, di verifiche preventive dell'interesse
archeologico, di studi di fattibilita' ambientale e
paesaggistica e evidenzia, con apposito adeguato elaborato
cartografico, le aree impegnate, le relative eventuali
fasce di rispetto e le occorrenti misure di salvaguardia;
deve, altresi', ricomprendere le valutazioni ovvero le
eventuali diagnosi energetiche dell'opera in progetto, con
riferimento al contenimento dei consumi energetici e alle
eventuali misure per la produzione e il recupero di energia
anche con riferimento all'impatto sul piano
economico-finanziario dell'opera; indica, inoltre, le
caratteristiche prestazionali, le specifiche funzionali, la
descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione
dell'impatto ambientale, nonche' i limiti di spesa,
calcolati secondo le modalita' indicate dal decreto di cui
al comma 3, dell'infrastruttura da realizzare ad un livello
tale da consentire, gia' in sede di approvazione del
progetto medesimo, salvo circostanze imprevedibili,
l'individuazione della localizzazione o del tracciato
dell'infrastruttura nonche' delle opere compensative o di
mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.
7. Il progetto definitivo individua compiutamente i
lavori da realizzare, nel rispetto delle esigenze, dei
criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni
stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal
progetto di fattibilita'; il progetto definitivo contiene,
altresi', tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonche' la
quantificazione definitiva del limite di spesa per la
realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso
l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle
regioni e dalle province autonome territorialmente
competenti, di concerto con le articolazioni territoriali
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo
quanto previsto al comma 16.
8. Il progetto esecutivo, redatto in conformita' al
progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori
da realizzare, il relativo costo previsto, il
cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo,
e deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale
che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita', dimensione e prezzo. Il progetto esecutivo deve
essere, altresi', corredato da apposito piano di
manutenzione dell'opera e delle sue parti in relazione al
ciclo di vita.
9. In relazione alle caratteristiche e all'importanza
dell'opera, il responsabile unico del procedimento, secondo
quanto previsto dall'art. 26, stabilisce criteri, contenuti
e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di
progettazione.
10. L'accesso ad aree interessate ad indagini e
ricerche necessarie all'attivita' di progettazione e'
soggetto all'autorizzazione di cui all'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. La
medesima autorizzazione si estende alle ricerche
archeologiche, alla bonifica di ordigni bellici e alla
bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono
compiute sotto la vigilanza delle competenti
soprintendenze.
11. Gli oneri inerenti alla progettazione, ivi
compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla
direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli
studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di
sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, alle prestazioni
professionali e specialistiche, necessari per la redazione
di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio,
possono essere fatti gravare sulle disponibilita'
finanziarie della stazione appaltante cui accede la
progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione
dell'importo stimato, il conteggio deve ricomprendere tutti
i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di
affidamento allo stesso progettista esterno.
11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro
economico di ciascun intervento sono comprese le spese di
carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni
aggiudicatrici in relazione all'intervento.
11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per
sopralluoghi, riguardanti le attivita' finalizzate alla
stesura del piano generale degli interventi del sistema
accentrato delle manutenzioni, di cui all'art. 12 del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono a
carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze trasferite all'Agenzia del demanio.
12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono,
preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde
garantire omogeneita' e coerenza al procedimento. In caso
di motivate ragioni di affidamento disgiunto, il nuovo
progettista deve accettare l'attivita' progettuale svolta
in precedenza. In caso di affidamento esterno della
progettazione che ricomprenda, entrambi i livelli di
progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva e'
condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti
sulla progettazione definitiva. In sede di verifica della
coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica
quanto previsto dall'art. 26, comma 3.
13. Le stazioni appaltanti possono richiedere per le
nuove opere nonche' per interventi di recupero,
riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori
complessi, l'uso dei metodi e strumenti elettronici
specifici di cui al comma 1, lettera h). Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati
aperti non proprietari, al fine di non limitare la
concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il
coinvolgimento di specifiche progettualita' tra i
progettisti. L'uso, dei metodi e strumenti elettronici puo'
essere richiesto soltanto dalle stazioni appaltanti dotate
di personale adeguatamente formato. Con decreto del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare
entro il 31 luglio 2016, anche avvalendosi di una
Commissione appositamente istituita presso il medesimo
Ministero, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza
pubblica sono definiti le modalita' e i tempi di
progressiva introduzione dell'obbligatorieta' dei suddetti
metodi presso le stazioni appaltanti, le amministrazioni
concedenti e gli operatori economici, valutata in relazione
alla tipologia delle opere da affidare e della strategia di
digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche e del
settore delle costruzioni. L'utilizzo di tali metodologie
costituisce parametro di valutazione dei requisiti
premianti di cui all'art. 38.
14. La progettazione di servizi e forniture e'
articolata, di regola, in un unico livello ed e'
predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante
propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di
progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o
piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione
appaltante individua requisiti e caratteristiche.
15. Per quanto attiene agli appalti di servizi, il
progetto deve contenere: la relazione tecnico -
illustrativa del contesto in cui e' inserito il servizio;
le indicazioni e disposizioni per la stesura dei documenti
inerenti alla sicurezza di cui all'art. 26, comma 3, del
decreto legislativo n. 81 del 2008; il calcolo degli
importi per l'acquisizione dei servizi, con indicazione
degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; il
prospetto economico degli oneri complessivi necessari per
l'acquisizione dei servizi; il capitolato speciale
descrittivo e prestazionale, comprendente le specifiche
tecniche, l'indicazione dei requisiti minimi che le offerte
devono comunque garantire e degli aspetti che possono
essere oggetto di variante migliorativa e conseguentemente,
i criteri premiali da applicare alla valutazione delle
offerte in sede di gara, l'indicazione di altre circostanze
che potrebbero determinare la modifica delle condizioni
negoziali durante il periodo di validita', fermo restando
il divieto di modifica sostanziale. Per i servizi di
gestione dei patrimoni immobiliari, ivi inclusi quelli di
gestione della manutenzione e della sostenibilita'
energetica, i progetti devono riferirsi anche a quanto
previsto dalle pertinenti norme tecniche.
16. Per i contratti relativi a lavori, servizi e
forniture, il costo del lavoro e' determinato annualmente,
in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle
politiche sociali sulla base dei valori economici definiti
dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di
lavoro comparativamente piu' rappresentativi, delle norme
in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali.
In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo
del lavoro e' determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico piu' vicino a quello
preso in considerazione. Per i contratti relativi a lavori
il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni e' determinato sulla base dei prezzari
regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari cessano di
avere validita' il 31 dicembre di ogni anno e possono
essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno
dell'anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di
inadempienza da parte delle Regioni, i prezzari sono
aggiornati, entro i successivi trenta giorni, dalle
competenti articolazioni territoriali del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti sentite le Regioni
interessate. Fino all'adozione delle tabelle di cui al
presente comma, si applica l'art. 216, comma 4. Nei
contratti di lavori e servizi la stazione appaltante, al
fine di determinare l'importo posto a base di gara,
individua nei documenti posti a base di gara i costi della
manodopera sulla base di quanto previsto nel presente
comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell'importo assoggettato al ribasso.».
- Si riporta il testo dell'art. 4 del decreto-legge 28
marzo 2014, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla
legge 23 maggio 2014, n. 80 (Misure urgenti per l'emergenza
abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo
2015):
«Art. 4 (Programma di recupero di immobili e alloggi
di edilizia residenziale pubblica). - 1. Entro quattro mesi
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro
dell'economia e delle finanze e il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza
unificata, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, approvano con decreto i criteri per la
formulazione di un Programma di recupero e
razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di
edilizia residenziale pubblica di proprieta' dei comuni e
degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque
denominati, costituiti anche in forma societaria, e degli
enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse
finalita' degli IACP sia attraverso il ripristino di
alloggi di risulta sia per il tramite della manutenzione
straordinaria degli alloggi anche ai fini dell'adeguamento
energetico, impiantistico statico e del miglioramento
sismico degli immobili.
1-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, le
regioni trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti gli elenchi, predisposti dai comuni e dagli IACP,
comunque denominati, delle unita' immobiliari che, con
interventi di manutenzione ed efficientamento di non
rilevante entita', siano resi prontamente disponibili per
le assegnazioni.
2. Il Programma di cui al comma 1 nonche' gli
interventi di cui al successivo art. 10, comma 10, sono
finanziati con le risorse rivenienti dalle revoche di cui
all'art. 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio
2011, n. 111, e successive modificazioni, nel limite
massimo di 500 milioni di euro e con le risorse di cui al
comma 5. Con decreti, del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono individuati i finanziamenti revocati ai
sensi del periodo precedente. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti comunica al CIPE i
finanziamenti revocati. Le quote annuali dei contributi
revocati e iscritte in bilancio, ivi incluse quelle in
conto residui, affluiscono ad un Fondo appositamente
istituito nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.
3. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai
sensi del comma 2 iscritte in conto residui, ad eccezione
di quelle eventualmente conservate ai sensi dell'art. 30
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, dovranno essere
mantenute in bilancio e versate all'entrata dello Stato,
secondo la cadenza temporale individuata nel decreti di cui
al comma 2, in modo da non comportare effetti negativi sui
saldi di finanza pubblica, per essere riassegnate sul Fondo
di cui al comma 2.
4. Nell'ambito del Programma di cui al comma 1, gli
alloggi oggetto di interventi di manutenzione e di recupero
con le risorse di cui al comma 5, sono assegnati con
priorita' alle categorie sociali individuate dall'art. 1,
comma 1, della legge 8 febbraio 2007, n. 9, a condizione
che i soggetti appartenenti a tali categorie siano
collocati utilmente nelle graduatorie comunali per
l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica.
5. Per l'attuazione degli interventi previsti dal
comma 4, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 e fino
al 31 dicembre 2017, e' istituito, nello stato di
previsione del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, un Fondo, denominato «Fondo per gli interventi
di manutenzione e di recupero di alloggi abitativi privi di
soggetti assegnatari», nel quale confluiscono le risorse,
non utilizzate relative alla seguenti autorizzazioni:
a) dell'art. 36, della legge 5 agosto 1978, n. 457,
relativamente all'art. 2, lettera f) e all'art. 3, lettera
q) della medesima legge n. 457 del 1978;
b) dell'art. 3, comma 7-bis, del decreto-legge 7
febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla
legge 5 aprile 1985, n. 118;
c) dell'art. 22, comma 3, della legge 11 marzo
1988, n. 67.
6. All'onere derivante dall'attuazione del comma 4,
nel limite di euro 5 milioni per l'anno 2014, di euro 20
milioni per l'anno 2015, di euro 20 milioni per l'anno 2016
e di euro 22,9 milioni per l'anno 2017 si provvede mediante
utilizzo delle risorse previste alle lettere a), b) e c)
del comma 5 che sono versate annualmente all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo di
cui al medesimo comma 5.
7. Alla compensazione degli effetti finanziari in
termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti
dall'attuazione del comma 5, valutati complessivamente in 5
milioni di euro per il 2014, 20 milioni di euro per il
2015, 20 milioni di euro per il 2016 e 22,9 milioni di euro
per il 2017 si provvede mediante corrispondente utilizzo
del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'art. 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
2008, n. 189, e successive modificazioni.
8. Con il decreto interministeriale di cui al comma 1
sono definiti i criteri di ripartizione delle risorse di
cui al comma 5 tra le regioni e le Province Autonome di
Trento e Bolzano che provvedono entro due mesi
all'assegnazione delle risorse ai Comuni e agli Istituti
autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonche'
agli enti di edilizia residenziale aventi le stesse
finalita' degli IACP.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
9-bis. Il Governo riferisce alle competenti
Commissioni parlamentari circa lo stato di attuazione del
Programma di recupero di cui al presente articolo decorsi
sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1 e
successivamente ogni sei mesi, fino alla completa
attuazione del Programma.».
- Si riporta il testo del comma 73 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023):
«1. - 72. (Omissis).
73. Agli oneri derivanti dalle proroghe di cui ai
commi da 66 a 72, valutati in 3,9 milioni di euro per
l'anno 2021, in 206,9 milioni di euro per l'anno 2022, in
2.016 milioni di euro per l'anno 2023, in 1.836,7 milioni
di euro per l'anno 2024, in 1.743,8 milioni di euro per
l'anno 2025 e in 1.743,5 milioni di euro per l'anno 2026,
si provvede, quanto a 1.655,4 milioni di euro per l'anno
2023, a 1.468,9 milioni di euro per l'anno 2024, a 1.376,1
milioni di euro per l'anno 2025 e a 1.274 milioni di euro
per l'anno 2026, ai sensi dei commi da 1037 a 1050, con le
risorse previste per l'attuazione del progetto nell'ambito
del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, quanto
a 729,7 milioni di euro per l'anno 2026, mediante
corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la
coesione - programmazione 2021-2027, e, per la restante
parte, con i minori oneri di cui al comma 72.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 2-quater dell'art. 8
della legge 10 ottobre 1990 (Norme per la tutela della
concorrenza e del mercato):
«Art. 8 (Imprese pubbliche e in monopolio legale). -
1. - 2-ter. (Omissis).
2-quater. Al fine di garantire pari opportunita' di
iniziativa economica, qualora le imprese di cui al comma 2
rendano disponibili a societa' da esse partecipate o
controllate nei mercati diversi di cui al comma 2-bis beni
o servizi, anche informativi, di cui abbiano la
disponibilita' esclusiva in dipendenza delle attivita'
svolte ai sensi del medesimo comma 2, esse sono tenute a
rendere accessibili tali beni o servizi, a condizioni
equivalenti, alle altre imprese direttamente concorrenti.
(Omissis).».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229,
recante «Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e
g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti», e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta il testo del comma 1043 dell'art. 1 della
citata legge 30 dicembre 2020, n. 178:
«1. - 1042. (Omissis).
1043. Le amministrazioni e gli organismi titolari dei
progetti finanziati ai sensi dei commi da 1037 a 1050 sono
responsabili della relativa attuazione conformemente al
principio della sana gestione finanziaria e alla normativa
nazionale ed europea, in particolare per quanto riguarda la
prevenzione, l'individuazione e la correzione delle frodi,
la corruzione e i conflitti di interessi, e realizzano i
progetti nel rispetto dei cronoprogrammi per il
conseguimento dei relativi target intermedi e finali. Al
fine di supportare le attivita' di gestione, di
monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle
componenti del Next Generation EU, il Ministero
dell'economia e delle finanze - Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende
disponibile un apposito sistema informatico.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 14 del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (Governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure):
«Art. 14 (Estensione della disciplina del PNRR al
Piano complementare). - 1. Le misure e le procedure di
accelerazione e semplificazione per l'efficace e tempestiva
attuazione degli interventi di cui al presente decreto,
incluse quelle relative al rafforzamento della capacita'
amministrativa delle amministrazioni e delle stazioni
appaltanti nonche' il meccanismo di superamento del
dissenso e i poteri sostitutivi, trovano applicazione anche
agli investimenti contenuti nel Piano nazionale
complementare di cui all'art. 1 del decreto legge 6 maggio
2021, n. 59. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni
del presente decreto agli interventi di cui al citato art.
1 del decreto-legge 59 del 2021, cofinanziati dal PNRR.
2. Alla gestione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, periodo di programmazione
2021-2027, di cui all'art. 1, comma 177, della legge 30
dicembre 2020, n. 178, che concorrono al finanziamento
degli interventi previsti dal PNRR, si provvede in deroga
alle specifiche normative di settore, con le procedure
finanziarie del PNRR stabilite con le modalita' di cui
all'art. 1, commi da 1038 a 1049 della citata legge 30
dicembre 2020, n. 178.».
- Si riporta il testo dei commi 3 e 4 dell'art. 34-bis
della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita'
e finanza pubblica):
«Art. 34-bis (Conservazione dei residui passivi). -
1. - 2. (Omissis).
3. Le somme stanziate per spese in conto capitale non
impegnate alla chiusura dell'esercizio possono essere
mantenute in bilancio, quali residui, non oltre l'esercizio
successivo a quello di iscrizione in bilancio, salvo che
questa non avvenga in forza di disposizioni legislative
entrate in vigore nell'ultimo quadrimestre dell'esercizio
precedente. In tale caso il periodo di conservazione e'
protratto di un ulteriore anno. In alternativa, in luogo
del mantenimento in bilancio, alle predette somme puo'
applicarsi il disposto di cui al terzo periodo del comma 2
dell'art. 30.
4. I residui delle spese in conto capitale non pagati
entro il terzo esercizio successivo a quello
dell'assunzione dell'impegno di spesa, si intendono perenti
agli effetti amministrativi. Le somme eliminate possono
riprodursi in bilancio con riassegnazione alle pertinenti
unita' elementari di bilancio degli esercizi successivi.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dei commi 128 e 129 dell'art. 1
della legge 24 dicembre 2012, n. 228 «Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(Legge di stabilita' 2013)»:
«1. - 127. (Omissis).
128. A decorrere dal 1° gennaio 2013 le somme a
debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al
Ministero dell'interno sono recuperate a valere su
qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero
stesso. Resta ferma la procedura amministrativa prevista
dal decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 2001
per la reiscrizione dei residui passivi perenti. Nei soli
casi di recuperi relativi ad assegnazioni e contributi
relativi alla mobilita' del personale, ai minori gettiti
ICI per gli immobili di classe «D», nonche' per i maggiori
gettiti ICI di cui all'art. 2, commi da 33 a 38, nonche'
commi da 40 a 45 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2006, n. 286, il Ministero dell'interno, su richiesta
dell'ente locale a firma del suo legale rappresentante, del
Segretario e del responsabile finanziario, che attesta la
necessita' di rateizzare l'importo dovuto per non
compromettere la stabilita' degli equilibri di bilancio,
procede all'istruttoria ai fini della concessione alla
rateizzazione in un periodo massimo di cinque anni
dall'esercizio successivo a quello della determinazione
definitiva dell'importo da recuperare, con gravame di
interessi al tasso riconosciuto sui depositi fruttiferi
degli enti locali dalla disciplina della tesoreria unica al
momento dell'inizio dell'operazione. Tale rateizzazione
puo' essere concessa anche su somme dovute e determinate
nell'importo definitivo anteriormente al 2012.
129. In caso di incapienza sulle assegnazioni
finanziarie di cui al comma 128, sulla base dei dati
comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle
Entrate, provvede a trattenere le relative somme, per i
comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi
dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
riscossa tramite modello F24 o bollettino di conto corrente
postale e, per le province, all'atto del riversamento alle
medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei
veicoli a motore, esclusi i ciclomotori di cui all'art. 60
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, riscossa
tramite modello F24.3. Con cadenza trimestrale, gli importi
recuperati dall'Agenzia delle entrate sono riversati dalla
stessa Agenzia ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato ai fini della successiva
riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di
previsione del Ministero dell'interno. Nel caso in cui
l'Agenzia delle entrate non riesca a procedere, in tutto o
in parte, al recupero richiesto dal Ministero dell'interno,
l'ente e' tenuto a versare la somma residua direttamente
all'entrata del bilancio dello Stato, dando comunicazione
dell'adempimento al Ministero dell'interno.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 68 dell'art. 2 della
legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2010)":
«Art. 2 (Disposizioni diverse). - 1.-67. (Omissis).
68. Al fine di consentire in via anticipata
l'erogazione del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale a cui concorre ordinariamente lo Stato, per gli
anni 2010, 2011 e 2012:
a) in deroga a quanto stabilito dall'art. 13, comma
6, del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
concedere alle regioni a statuto ordinario e alla Regione
siciliana anticipazioni, con riferimento al livello del
finanziamento a cui concorre ordinariamente lo Stato, da
accreditare sulle contabilita' speciali di cui al comma 6
dell'art. 66 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in
essere presso le tesorerie provinciali dello Stato, fermo
restando quanto previsto dall'art. 77-quater, commi da 2 a
6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
b) la misura dell'erogazione del suddetto
finanziamento, comprensiva di eventuali anticipazioni di
cui alla lettera a), e' fissata al livello del 97 per cento
delle somme dovute a titolo di finanziamento ordinario
della quota indistinta, al netto delle entrate proprie e,
per la Regione siciliana, della compartecipazione regionale
al finanziamento della spesa sanitaria, quale risulta
dall'intesa espressa, ai sensi delle norme vigenti, dalla
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla
ripartizione delle disponibilita' finanziarie complessive
destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale
per i medesimi anni. Per le regioni che risultano
adempienti nell'ultimo triennio rispetto agli adempimenti
previsti dalla normativa vigente, la misura della citata
erogazione del finanziamento e' fissata al livello del 98
per cento; tale livello puo' essere ulteriormente elevato
compatibilmente con gli obblighi di finanza pubblica;
c) la quota di finanziamento condizionata alla
verifica positiva degli adempimenti regionali e' fissata
nelle misure del 3 per cento e del 2 per cento delle somme
di cui alla lettera b) rispettivamente per le regioni che
accedono all'erogazione nella misura del 97 per cento e per
quelle che accedono all'erogazione nella misura del 98 per
cento ovvero in misura superiore. All'erogazione di detta
quota si provvede a seguito dell'esito positivo della
verifica degli adempimenti previsti dalla normativa vigente
e dalla presente legge;
d) nelle more dell'espressione dell'intesa, ai
sensi delle norme vigenti, da parte della Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano sulla ripartizione
delle disponibilita' finanziarie complessive destinate al
finanziamento del Servizio sanitario nazionale,
l'erogazione delle risorse in via anticipata provvisoria e'
commisurata al livello delle erogazioni effettuate in via
anticipata definitiva, a seguito del raggiungimento della
citata intesa, relative al secondo anno precedente a quello
di riferimento;
e) sono autorizzati, in sede di conguaglio,
eventuali recuperi necessari, anche a carico delle somme a
qualsiasi titolo spettanti alle regioni per gli esercizi
successivi;
f) sono autorizzate, a carico di somme a qualsiasi
titolo spettanti, le compensazioni degli importi a credito
e a debito di ciascuna regione e provincia autonoma,
connessi alla mobilita' sanitaria interregionale di cui
all'art. 12, comma 3, lettera b), del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni,
nonche' alla mobilita' sanitaria internazionale di cui
all'art. 18, comma 7, dello stesso decreto legislativo n.
502 del 1992, e successive modificazioni. I predetti
importi sono definiti dal Ministero della salute d'intesa
con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 24 dell'art. 15 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 95
(Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore
bancario):
«Art. 15 (Disposizioni urgenti per l'equilibrio del
settore sanitario e misure di governo della spesa
farmaceutica). - 1.-23. (Omissis).
24. Si applicano, a decorrere dall'esercizio 2013, le
disposizioni di cui all'art. 2, comma 68, della legge 23
dicembre 2009, n. 191.
(Omissis).».
- Si riporta il testo del comma 3 dell'art. 7-bis del
decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18
(Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno):
«Art. 7-bis (Principi per il riequilibrio
territoriale). - 1.-2-ter. (Omissis).
3. Il Ministro per il Sud e la coesione territoriale
presenta annualmente alle Camere una relazione
sull'attuazione di quanto previsto dal presente articolo,
con l'indicazione delle idonee misure correttive
eventualmente necessarie.
(Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea:
«Art. 108. - 1. La Commissione procede con gli Stati
membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti
in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli
interessati di presentare le loro osservazioni, constati
che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi
statali, non e' compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, oppure che tale aiuto e' attuato in modo
abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale
decisione entro il termine stabilito, la Commissione o
qualsiasi altro Stato interessato puo' adire direttamente
la Corte di giustizia dell'Unione europea, in deroga agli
articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio,
deliberando all'unanimita', puo' decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve
considerarsi compatibile con il mercato interno, in deroga
alle disposizioni dell'art. 107 o ai regolamenti di cui
all'art. 109, quando circostanze eccezionali giustifichino
tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato
interessato rivolta al Consiglio avra' per effetto di
sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si e' pronunciato entro
tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione
delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile
perche' presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto
non sia compatibile con il mercato interno a norma
dell'art. 107, la Commissione inizia senza indugio la
procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato
membro interessato non puo' dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una
decisione finale.
4. La Commissione puo' adottare regolamenti
concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali il
Consiglio ha stabilito, conformemente all'art. 109, che
possono essere dispensate dalla procedura di cui al
paragrafo 3 del presente articolo.».
- Il regolamento 18 giugno 2020, n. 2020/852/UE,
relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli
investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento
(UE) 2019/2088, e' pubblicato nella GUUE L 198 del 22
giugno 2020.