IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29 novembre  2007,  n.  222,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  279  del  30
novembre  2007   e   rubricata   «Interventi   urgenti   in   materia
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' sociale»; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
Italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN),  ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del  29  settembre  2006  («Manovra  per  il  governo   della   spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la domanda  con  la  quale  la  societa'  Novartis  Europharm
Limited, titolare della A.I.C., in data 9 gennaio 2020 ha chiesto  la
modifica  della  posologia  in  regime  di  rimborso  del  medicinale
«Cosentyx»       (secukinumab)       -        codice        procedura
EMEA/H/C/003729/II/0033/G; 
  Visto il parere della  Commissione  consultiva  tecnico-scientifica
rilasciato nella sua seduta del 16-18 e 23 settembre 2020; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta del 21-23 aprile 2021; 
  Vista la deliberazione n. 29 del 28 maggio 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il nuovo schema posologico del medicinale COSENTYX (secukinumab): 
«Artrite psoriasica 
  Per i pazienti con concomitante psoriasi  a  placche  di  grado  da
moderato a severo o che hanno risposto in modo inadeguato  (IR)  alla
terapia con anti TNFa, la dose raccomandata e' 300 mg  per  iniezione
sottocutanea con dosaggio iniziale alle settimane 0,  1,  2,  3  e  4
seguito da un dosaggio di mantenimento mensile. Ogni dose da  300  mg
viene somministrata in due iniezioni sottocutanee da 150 mg. 
  Per gli  altri  pazienti,  la  dose  raccomandata  e'  150  mg  per
iniezione sottocutanea con dosaggio iniziale alle settimane 0, 1,  2,
3 e 4 seguito da un dosaggio  di  mantenimento  mensile.  Sulla  base
della risposta clinica, la dose puo' essere aumentata a 300 mg.» 
e' rimborsato come segue: 
  Confezioni: 
    «150 mg - soluzione iniettabile  in  siringa  preriempita  -  uso
sottocutaneo  -  siringa  (vetro)  1  ml  (150  mg/ml)»   1   siringa
preriempita - A.I.C. n. 043873025/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 525,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 866,46; 
    «150 mg -  soluzione  iniettabile  in  penna  preriempita  -  uso
sottocutaneo - siringa (vetro) 1 ml (150 mg/ml)» 2 penne  preriempite
(SensoReady) - A.I.C. n. 043873052/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.050,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.732,92; 
    «150 mg - soluzione iniettabile  in  siringa  preriempita  -  uso
sottocutaneo  -  siringa  (vetro)  1  ml  (150  mg/ml)»  2   siringhe
preriempite - A.I.C. n. 043873037/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 1.050,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 1.732,92; 
    «150 mg -  soluzione  iniettabile  in  penna  preriempita  -  uso
sottocutaneo - siringa (vetro) 1 ml (150 mg/ml)» 1 penna  preriempita
(SensoReady) - A.I.C. n. 043873049/E (in base 10); 
    classe di rimborsabilita': «H»; 
    prezzo ex-factory (IVA esclusa): euro 525,00; 
    prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 866,46. 
  Sconto obbligatorio su tutta la molecola sul prezzo ex-factory,  da
praticarsi  alle  strutture  sanitarie  pubbliche,  ivi  comprese  le
strutture sanitarie private accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, come da condizioni negoziali. 
  L'accordo deve intendersi novativo dei precedenti provvedimenti  di
rimborsabilita'  relativi  alle  confezioni   sopra   indicate   che,
pertanto, si estinguono. 
  Resta ferma la non rimborsabilita'  del  nuovo  schema  posologico,
relativo  al  dosaggio  da  300  mg  per   l'indicazione   Spondilite
anchilosante come da Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 277, del 6
novembre 2020. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.