IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto il testo unico delle  leggi  sanitarie  approvato  con  regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni; 
  Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato  con  decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni; 
  Vista la legge 9 giugno  1964,  n.  615,  concernente  la  bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla  brucellosi,  e
successive modificazioni; 
  Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23  dicembre  1978,  n.  833,
recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale»  relativamente
al potere  del  Ministro  della  sanita'  di  emettere  ordinanze  di
carattere contingibile e urgente, in  materia  di  igiene  e  sanita'
pubblica e di polizia veterinaria, con  efficacia  estesa  all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni; 
  Visto l'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 112, recante «Conferimento di funzioni  e  compiti  amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del  capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  28  marzo  1989,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  29
marzo 1989, n. 73,  concernente  l'obbligo  in  tutto  il  territorio
nazionale delle operazioni  di  profilassi  e  di  risanamento  degli
allevamenti bovini da brucellosi; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n.  453,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  23
novembre 1992, n. 276, concernente «Regolamento concernente il  piano
nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini
e caprini» e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
novembre  1994,  n.  277,  concernente   il   piano   nazionale   per
l'eradicazione  della  brucellosi   negli   allevamenti   bovini,   e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 15  dicembre  1995,  n.
592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
maggio 1996, n. 125 concernente il piano nazionale per l'eradicazione
della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, concernente «Regolamento recante norme  per  l'attuazione  della
direttiva 92/102/CEE del Consiglio del  27  novembre  1992,  relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali»; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n.  358,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  10
luglio 1996,  n.  160,  recante  «Regolamento  concernente  il  piano
nazionale per  l'eradicazione  della  leucosi  bovina  enzootica»,  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  22  maggio  1999,  n.  196,  recante
«Attuazione della direttiva 97/12/CE,  che  modifica  e  aggiorna  la
direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26  giugno  1964  relativa  ai
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali della specie bovina e suina»; 
  Visto il decreto  legislativo  29  gennaio  2004,  n.  58,  recante
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n.
1760/2000   e   del   regolamento   (CE)   n.   1825/2000,   relativi
all'identificazione   e    registrazione    dei    bovini,    nonche'
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base  di  carni
bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39»; 
  Visto il decreto  legislativo  19  agosto  2005,  n.  193,  recante
«Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento  dei
controlli sui movimenti di ovini e caprini»; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  14  novembre  2006,
pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  7
dicembre 2006, n. 285,  S.O.,  relativa  a  misure  straordinarie  di
polizia veterinaria in materia di tubercolosi,  brucellosi  bovina  e
bufalina, brucellosi  ovi-caprina,  leucosi  in  Calabria,  Campania,
Puglia e Sicilia; 
  Vista  l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  9  agosto   2012,
pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  11
settembre 2012, n. 212, relativa a misure  straordinarie  di  polizia
veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,
brucellosi ovi-caprina,  leucosi  in  Calabria,  Campania,  Puglia  e
Sicilia; 
  Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE  del
12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la  notifica  dei
programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi
ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e
che abroga la decisione 2008/940/CE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15  maggio  2014  che  fissa  le  disposizioni  per  la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute  e
al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al  materiale
riproduttivo vegetale; 
  Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
1760/2000  per  quanto  riguarda  l'identificazione  elettronica  dei
bovini e l'etichettatura delle carni bovine; 
  Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante
misure  straordinarie  di   polizia   veterinaria   in   materia   di
tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina,
leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, prorogata, da ultimo, con
l'ordinanza del Ministro della  salute  23  giugno  2020,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 luglio 2020,  n.
169; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  salute  28  giugno  2016  di
modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996,  n.  317,  recante  «Regolamento  recante  norme  per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa  all'identificazione
e alla registrazione degli animali» e in particolare l'art. 2,  comma
1, che introduce, dal 2 settembre 2017, l'obbligo della  compilazione
della dichiarazione  di  provenienza  e  destinazione  degli  animali
(Modello 4) esclusivamente in modalita' informatica; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e  del
Consiglio  del  9  marzo  2016   relativo   alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita'  animale
(«normativa in materia di sanita' animale»); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali  effettuati  per  garantire  l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi,  delle  norme  sulla
salute e sul benessere degli  animali,  sulla  sanita'  delle  piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, che  ha  abrogato  il  regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio; 
  Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della  Commissione
del  17  ottobre  2017,  con  cui  l'Italia   e'   stata   dichiarata
ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2018/1882   della
Commissione  del  3  dicembre  2018  relativo   all'applicazione   di
determinate norme di prevenzione  e  controllo  delle  malattie  alle
categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e
gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione  di
tali malattie elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035  della  Commissione
del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE)  n. 2016/429  per
le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e
agli incubatoi, nonche' alla tracciabilita' di determinati animali; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/687  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/688  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
le norme relative ai movimenti di animali terrestri e  uova  da  cova
all'interno dell'Unione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) n.  2020/689  della  Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi  di
eradicazione e allo status di indenne  da  malattia  per  determinate
malattie elencate ed emergenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.   2020/690   della
Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalita' di  applicazione
del regolamento (UE) n. 2016/429  per  quanto  riguarda  le  malattie
elencate oggetto di programmi di sorveglianza  dell'Unione,  l'ambito
geografico di applicazione di tali programmi e le  malattie  elencate
per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne  da  malattia
dei compartimenti; 
  Visto  il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  2020/2002   della
Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del
regolamento  (UE)  n.  2016/429  per  quanto  riguarda  la   notifica
nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i
formati e le procedure per la presentazione e  la  comunicazione  dei
programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione
nonche' per le domande di riconoscimento dello status di  indenne  da
malattia,  e  il  sistema  informatico  per  il   trattamento   delle
informazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  2  febbraio  2021,  n.  27,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE)  2021/385  della  Commissione
del  2  marzo  2021,  che  modifica  l'allegato  II  della  decisione
93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di  ufficialmente  indenni
da brucellosi (B.melitensis), gli allegati I  e  II  della  decisione
2003/4677CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni
da tubercolosi e brucellosi; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante  «Delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge  di  delegazione  2019-2020»  e,  in
particolare, l'art. 14; 
  Considerato che,  con  l'applicazione  dei  piani  di  eradicazione
previsti dall'ordinanza del Ministro  della  salute  28  maggio  2015
anche a seguito delle proroghe disposte con le ordinanze del Ministro
della salute 6 giugno 2017, 11 maggio 2018, 13 maggio 2019, 23 giugno
2020, e'  stato  accertato  un  generale  calo  di  prevalenza  delle
malattie infettive ivi disciplinate pur non  raggiungendo  tutti  gli
obiettivi prefissati; 
  Considerato  che,  con  la  citata  decisione  di  esecuzione  (UE)
2021/385, lo status di ufficialmente indenne e' stato assegnato  alla
Regione Molise per tubercolosi bovina, alla Provincia di  Matera  per
tubercolosi  bovina,  alle  Province  di  Sud   Sardegna   e   Citta'
metropolitana  di  Cagliari  per  tubercolosi  bovina,  alla  Regione
Abruzzo per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari, Barletta -
Andria - Trani e Taranto per brucellosi ovi-caprina, alle Province di
Bari, Barletta - Andria - Trani e Lecce per brucellosi  bovina,  alle
Province di Avellino, Benevento e  Napoli  per  brucellosi  bovina  e
bufalina; 
  Considerato che e' stato registrato nell'anno 2020 un aumento della
prevalenza per la brucellosi e tubercolosi bufalina  nella  Provincia
di Caserta; 
  Rilevato  che  l'applicazione  delle  misure  sanitarie   contenute
nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e  successive
modificazioni  ha  consentito  all'Italia  di  adempiere   a   quanto
raccomandato dalla Commissione europea nel report dell'audit FVO 6979
del 2013 sulla brucellosi, svoltosi nelle Regioni Puglia e  Calabria,
e nel report dell'audit FVO 8407 del 2010 per  la  valutazione  delle
attivita' di eradicazione della  tubercolosi,  come  attestato  dalla
stessa Commissione nell'ambito del general Audit per  la  valutazione
del Country Profile svoltosi nei giorni 12-16 dicembre 2016; 
  Ritenuto necessario assicurare  livelli  elevati  di  tutela  della
salute animale e di sanita' pubblica, anche a seguito dell'entrata in
vigore il 21  aprile  2021  del  regolamento  (UE)  n.  429/2016  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, il quale prevede
misure per il potenziamento delle  misure  sanitarie  in  materia  di
sanita' animale; 
  Considerato  che  sono  in  corso  di  predisposizione  i   decreti
legislativi per l'attuazione del citato art. 14 della legge 22 aprile
2021,  n.  53,  per  l'adeguamento  dell'ordinamento   interno   alle
disposizioni  del  regolamento  (UE)  n.   2016/429   con   specifico
riferimento alle misure di prevenzione  e  controllo  delle  malattie
animali trasmissibili e alle disposizioni per l'identificazione e  la
registrazione di animali e stabilimenti; 
  Considerato che, con nota prot. 9763 DGSAF del 20 aprile  2021,  il
Ministero della salute ha fornito indicazioni applicative nelle  more
dell'emanazione dei predetti decreti legislativi; 
  Considerato che, nelle more dell'emanazione  dei  sopra  richiamati
decreti  legislativi,  e'  altresi'  necessario  assicurare   livelli
elevati di tutela della salute  animale  e  pubblica  in  materia  di
tubercolosi, brucellosi bovina e  bufalina,  brucellosi  ovi-caprina,
leucosi  bovina  enzootica  attraverso  l'applicazione  delle  misure
contenute nell'ordinanza 28 maggio 2015 al fine di poter continuare a
garantire  un  ulteriore  calo  di  prevalenza  delle  infezioni  sul
territorio nazionale e  procedere  nelle  attivita'  di  eradicazione
della brucellosi bufalina nella Provincia di Caserta; 
  Sentiti il Centro nazionale  di  referenza  per  le  brucellosi  di
Teramo, il Centro  nazionale  di  referenza  per  la  tubercolosi  da
Mycobacterium bovis di Brescia e il Centro nazionale di referenza per
la leucosi bovina enzootica di Perugia; 
  Ritenuto pertanto necessario, per i motivi suesposti, confermare le
misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro  della  salute
28 maggio 2015 e successive modificazioni, la cui efficacia  cessera'
il 26 giugno 2021, posto che le attivita' di sorveglianza veterinaria
sono  indispensabili  per  garantire  l'attuazione  delle  misure  di
prevenzione che interessano l'uomo,  stante  il  carattere  zoonotico
delle malattie; 
 
                               Ordina: 
 
                               Art. 1 
 
  Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 
 
  1. All'ordinanza del Ministro della salute  28  maggio  2015,  sono
apportate le seguenti modifiche: 
    a) all'art. 4, il comma 1, e'  sostituto  dal  seguente:  «1.  Le
prove ufficiali per la diagnosi di tubercolosi, brucellosi  bovina  e
bufalina, brucellosi  ovi-caprina  e leucosi  bovina  enzootica  sono
descritte  nell'allegato  III  del  regolamento  delegato   (UE)   n.
2020/689.»; 
    b) all'art. 7, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1.  Fermo
restando  quanto  stabilito  dal  regolamento  (UE)   n. 2016/429   e
dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n.  2020/688,
gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da
allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi,  leucosi  e  indenni  da
brucellosi, sottoposti ad accertamento  diagnostico  favorevole,  nei
trenta  giorni  precedenti  l'introduzione:   nei   confronti   della
tubercolosi,  se  trattasi  di  animali  di  eta'  superiore  a   sei
settimane; nei confronti  della  brucellosi  bovina  se  trattasi  di
animali di eta' superiore a dodici mesi; nei confronti della  leucosi
se trattasi di animali di eta' superiore  a  ventiquattro  mesi;  nei
confronti della brucellosi ovi-caprina se trattasi di animali di eta'
superiore a sei mesi. L'accertamento diagnostico non e' richiesto per
gli animali provenienti da province U.I. o se movimentati all'interno
di queste ultime.»; 
    c) all'art. 12, comma 1, lettera b), alla fine  del  periodo,  e'
inserito il seguente:  «I  responsabili  dei  servizi  veterinari  di
sanita' animale delle aziende sanitarie locali verificano l'efficacia
dei controlli attraverso i cruscotti sanita' animale pubblicati nella
sezione Statistiche del portale  VETINFO  ove  sono  visualizzate  le
informazioni registrate nei sistemi informativi.»; 
    d) gli  allegati  1  e  3  dell'ordinanza  28  maggio  2015  sono
sostituiti, rispettivamente, dall'allegato 1 e dall'allegato 2  della
presente ordinanza; 
    e) dopo l'allegato 3 dell'ordinanza 28 maggio 2015,  e'  inserito
l'allegato 3-bis di cui all'allegato 3 della presente ordinanza.