IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio
decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive
modificazioni;
Vista la legge 9 giugno 1964, n. 615, concernente la bonifica
sanitaria degli allevamenti dalla tubercolosi e dalla brucellosi, e
successive modificazioni;
Visto l'art. 32, comma 1, della legge 23 dicembre 1978, n. 833,
recante «Istituzione del servizio sanitario nazionale» relativamente
al potere del Ministro della sanita' di emettere ordinanze di
carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanita'
pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all'intero
territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu' regioni;
Visto l'art. 117, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi
dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo
I della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 28 marzo 1989,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29
marzo 1989, n. 73, concernente l'obbligo in tutto il territorio
nazionale delle operazioni di profilassi e di risanamento degli
allevamenti bovini da brucellosi;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 luglio 1992, n. 453,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 23
novembre 1992, n. 276, concernente «Regolamento concernente il piano
nazionale per l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti ovini
e caprini» e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 27 agosto 1994, n. 651,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 26
novembre 1994, n. 277, concernente il piano nazionale per
l'eradicazione della brucellosi negli allevamenti bovini, e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 15 dicembre 1995, n.
592, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 30
maggio 1996, n. 125 concernente il piano nazionale per l'eradicazione
della tubercolosi negli allevamenti bovini e bufalini, e successive
modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n.
317, concernente «Regolamento recante norme per l'attuazione della
direttiva 92/102/CEE del Consiglio del 27 novembre 1992, relativa
all'identificazione e alla registrazione degli animali»;
Visto il decreto del Ministro della sanita' 2 maggio 1996, n. 358,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 10
luglio 1996, n. 160, recante «Regolamento concernente il piano
nazionale per l'eradicazione della leucosi bovina enzootica», e
successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196, recante
«Attuazione della direttiva 97/12/CE, che modifica e aggiorna la
direttiva 64/432/CEE del Consiglio del 26 giugno 1964 relativa ai
problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di
animali della specie bovina e suina»;
Visto il decreto legislativo 29 gennaio 2004, n. 58, recante
«Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n.
1760/2000 e del regolamento (CE) n. 1825/2000, relativi
all'identificazione e registrazione dei bovini, nonche'
all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, a norma dell'art. 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39»;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 193, recante
«Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei
controlli sui movimenti di ovini e caprini»;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 14 novembre 2006,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7
dicembre 2006, n. 285, S.O., relativa a misure straordinarie di
polizia veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e
bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 9 agosto 2012,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11
settembre 2012, n. 212, relativa a misure straordinarie di polizia
veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina,
brucellosi ovi-caprina, leucosi in Calabria, Campania, Puglia e
Sicilia;
Vista la decisione di esecuzione della Commissione 2014/288/UE del
12 maggio 2014 concernente i requisiti uniformi per la notifica dei
programmi nazionali di eradicazione, di lotta e sorveglianza relativi
ad alcune malattie degli animali e zoonosi cofinanziati dall'Unione e
che abroga la decisione 2008/940/CE;
Visto il regolamento (UE) n. 652/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014 che fissa le disposizioni per la
gestione delle spese relative alla filiera alimentare, alla salute e
al benessere degli animali, alla sanita' delle piante e al materiale
riproduttivo vegetale;
Visto il regolamento (UE) n. 653/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 maggio 2014, che modifica il regolamento (CE) n.
1760/2000 per quanto riguarda l'identificazione elettronica dei
bovini e l'etichettatura delle carni bovine;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, recante
misure straordinarie di polizia veterinaria in materia di
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina,
leucosi bovina enzootica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 24 giugno 2015, n. 144, prorogata, da ultimo, con
l'ordinanza del Ministro della salute 23 giugno 2020, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 luglio 2020, n.
169;
Visto il decreto del Ministro della salute 28 giugno 2016 di
modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica
30 aprile 1996, n. 317, recante «Regolamento recante norme per
l'attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all'identificazione
e alla registrazione degli animali» e in particolare l'art. 2, comma
1, che introduce, dal 2 settembre 2017, l'obbligo della compilazione
della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali
(Modello 4) esclusivamente in modalita' informatica;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti di sanita' animale
(«normativa in materia di sanita' animale»);
Visto il regolamento (UE) n. 2017/625 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 15 marzo 2017 relativo ai controlli ufficiali e alle
altre attivita' ufficiali effettuati per garantire l'applicazione
della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla
salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle piante
nonche' sui prodotti fitosanitari, che ha abrogato il regolamento
(CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;
Vista la decisione di esecuzione n. 2017/1910/UE della Commissione
del 17 ottobre 2017, con cui l'Italia e' stata dichiarata
ufficialmente indenne da leucosi bovina enzootica;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2018/1882 della
Commissione del 3 dicembre 2018 relativo all'applicazione di
determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle
categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e
gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di
tali malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2019/2035 della Commissione
del 28 giugno 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
le norme relative agli stabilimenti che detengono animali terrestri e
agli incubatoi, nonche' alla tracciabilita' di determinati animali;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/687 della Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/688 della Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
le norme relative ai movimenti di animali terrestri e uova da cova
all'interno dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) n. 2020/689 della Commissione
del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) n. 2016/429 per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate
malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/690 della
Commissione, del 17 dicembre 2019, recante modalita' di applicazione
del regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda le malattie
elencate oggetto di programmi di sorveglianza dell'Unione, l'ambito
geografico di applicazione di tali programmi e le malattie elencate
per le quali puo' essere stabilito lo status di indenne da malattia
dei compartimenti;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 2020/2002 della
Commissione del 7 dicembre 2020 recante modalita' di applicazione del
regolamento (UE) n. 2016/429 per quanto riguarda la notifica
nell'Unione e la comunicazione nell'Unione delle malattie elencate, i
formati e le procedure per la presentazione e la comunicazione dei
programmi di sorveglianza dell'Unione e dei programmi di eradicazione
nonche' per le domande di riconoscimento dello status di indenne da
malattia, e il sistema informatico per il trattamento delle
informazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 27, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2017/625 ai sensi dell'art. 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/385 della Commissione
del 2 marzo 2021, che modifica l'allegato II della decisione
93/52/CEE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni
da brucellosi (B.melitensis), gli allegati I e II della decisione
2003/4677CE per quanto riguarda la qualifica di ufficialmente indenni
da tubercolosi e brucellosi;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante «Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione 2019-2020» e, in
particolare, l'art. 14;
Considerato che, con l'applicazione dei piani di eradicazione
previsti dall'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015
anche a seguito delle proroghe disposte con le ordinanze del Ministro
della salute 6 giugno 2017, 11 maggio 2018, 13 maggio 2019, 23 giugno
2020, e' stato accertato un generale calo di prevalenza delle
malattie infettive ivi disciplinate pur non raggiungendo tutti gli
obiettivi prefissati;
Considerato che, con la citata decisione di esecuzione (UE)
2021/385, lo status di ufficialmente indenne e' stato assegnato alla
Regione Molise per tubercolosi bovina, alla Provincia di Matera per
tubercolosi bovina, alle Province di Sud Sardegna e Citta'
metropolitana di Cagliari per tubercolosi bovina, alla Regione
Abruzzo per brucellosi ovi-caprina, alle Province di Bari, Barletta -
Andria - Trani e Taranto per brucellosi ovi-caprina, alle Province di
Bari, Barletta - Andria - Trani e Lecce per brucellosi bovina, alle
Province di Avellino, Benevento e Napoli per brucellosi bovina e
bufalina;
Considerato che e' stato registrato nell'anno 2020 un aumento della
prevalenza per la brucellosi e tubercolosi bufalina nella Provincia
di Caserta;
Rilevato che l'applicazione delle misure sanitarie contenute
nell'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015 e successive
modificazioni ha consentito all'Italia di adempiere a quanto
raccomandato dalla Commissione europea nel report dell'audit FVO 6979
del 2013 sulla brucellosi, svoltosi nelle Regioni Puglia e Calabria,
e nel report dell'audit FVO 8407 del 2010 per la valutazione delle
attivita' di eradicazione della tubercolosi, come attestato dalla
stessa Commissione nell'ambito del general Audit per la valutazione
del Country Profile svoltosi nei giorni 12-16 dicembre 2016;
Ritenuto necessario assicurare livelli elevati di tutela della
salute animale e di sanita' pubblica, anche a seguito dell'entrata in
vigore il 21 aprile 2021 del regolamento (UE) n. 429/2016 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016, il quale prevede
misure per il potenziamento delle misure sanitarie in materia di
sanita' animale;
Considerato che sono in corso di predisposizione i decreti
legislativi per l'attuazione del citato art. 14 della legge 22 aprile
2021, n. 53, per l'adeguamento dell'ordinamento interno alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/429 con specifico
riferimento alle misure di prevenzione e controllo delle malattie
animali trasmissibili e alle disposizioni per l'identificazione e la
registrazione di animali e stabilimenti;
Considerato che, con nota prot. 9763 DGSAF del 20 aprile 2021, il
Ministero della salute ha fornito indicazioni applicative nelle more
dell'emanazione dei predetti decreti legislativi;
Considerato che, nelle more dell'emanazione dei sopra richiamati
decreti legislativi, e' altresi' necessario assicurare livelli
elevati di tutela della salute animale e pubblica in materia di
tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina,
leucosi bovina enzootica attraverso l'applicazione delle misure
contenute nell'ordinanza 28 maggio 2015 al fine di poter continuare a
garantire un ulteriore calo di prevalenza delle infezioni sul
territorio nazionale e procedere nelle attivita' di eradicazione
della brucellosi bufalina nella Provincia di Caserta;
Sentiti il Centro nazionale di referenza per le brucellosi di
Teramo, il Centro nazionale di referenza per la tubercolosi da
Mycobacterium bovis di Brescia e il Centro nazionale di referenza per
la leucosi bovina enzootica di Perugia;
Ritenuto pertanto necessario, per i motivi suesposti, confermare le
misure introdotte con la citata ordinanza del Ministro della salute
28 maggio 2015 e successive modificazioni, la cui efficacia cessera'
il 26 giugno 2021, posto che le attivita' di sorveglianza veterinaria
sono indispensabili per garantire l'attuazione delle misure di
prevenzione che interessano l'uomo, stante il carattere zoonotico
delle malattie;
Ordina:
Art. 1
Modifiche all'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015
1. All'ordinanza del Ministro della salute 28 maggio 2015, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'art. 4, il comma 1, e' sostituto dal seguente: «1. Le
prove ufficiali per la diagnosi di tubercolosi, brucellosi bovina e
bufalina, brucellosi ovi-caprina e leucosi bovina enzootica sono
descritte nell'allegato III del regolamento delegato (UE) n.
2020/689.»;
b) all'art. 7, il comma 1, e' sostituito dal seguente: «1. Fermo
restando quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 2016/429 e
dall'art. 2, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) n. 2020/688,
gli allevamenti da ingrasso sono costituiti da animali provenienti da
allevamenti U.I. da tubercolosi, brucellosi, leucosi e indenni da
brucellosi, sottoposti ad accertamento diagnostico favorevole, nei
trenta giorni precedenti l'introduzione: nei confronti della
tubercolosi, se trattasi di animali di eta' superiore a sei
settimane; nei confronti della brucellosi bovina se trattasi di
animali di eta' superiore a dodici mesi; nei confronti della leucosi
se trattasi di animali di eta' superiore a ventiquattro mesi; nei
confronti della brucellosi ovi-caprina se trattasi di animali di eta'
superiore a sei mesi. L'accertamento diagnostico non e' richiesto per
gli animali provenienti da province U.I. o se movimentati all'interno
di queste ultime.»;
c) all'art. 12, comma 1, lettera b), alla fine del periodo, e'
inserito il seguente: «I responsabili dei servizi veterinari di
sanita' animale delle aziende sanitarie locali verificano l'efficacia
dei controlli attraverso i cruscotti sanita' animale pubblicati nella
sezione Statistiche del portale VETINFO ove sono visualizzate le
informazioni registrate nei sistemi informativi.»;
d) gli allegati 1 e 3 dell'ordinanza 28 maggio 2015 sono
sostituiti, rispettivamente, dall'allegato 1 e dall'allegato 2 della
presente ordinanza;
e) dopo l'allegato 3 dell'ordinanza 28 maggio 2015, e' inserito
l'allegato 3-bis di cui all'allegato 3 della presente ordinanza.