IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 140 del 17 giugno 2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto l'art. 5 della legge 29  novembre  2007,  n.  222,  rubricata
«Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo
e l'equita' sociale»; 
  Visto l'art. 48, comma 33-ter, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2003, n.
326, in materia di specialita' medicinali soggette a  rimborsabilita'
condizionata nell'ambito dei registri di monitoraggio AIFA; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  di  attuazione
della direttiva n. 2001/83/CE (e successive  direttive  di  modifica)
relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali  per  uso
umano; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Vista la deliberazione CIPE del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle
note  CUF)»,  pubblicata  nel  Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 259  del  4  novembre  2004  e
successive modificazioni; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  156
del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe  a)
rimborsabili  dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)   ai   sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  227
del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA  C/2149/2011  del  21  marzo  2011  recante
regime di rimborsabilita' e prezzo, a seguito  di  nuova  indicazione
terapeutica, del  medicinale  «Yondelis»  (trabectedina),  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 72 del 29 marzo 2011; 
  Visto  il  procedimento  avviato  d'ufficio  nei  confronti   della
societa'  Pharma  Mar  S.A.  in  data  13   maggio   2020   per   una
rinegoziazione del  medicinale  Yondelis  (trabectedina) -  procedura
EU/1/07/417/001-002 - di propria titolarita'; 
  Vista  la  disponibilita'  manifestata  dalla  Pharma  Mar  S.A.  a
ridefinire con AIFA il proprio accordo negoziale e, conseguentemente,
la  proposta  negoziale  pervenuta  dalla  stessa  relativamente   al
medicinale Yondelis (trabectedina); 
  Visto il  parere  espresso  dalla  Commissione  tecnico-scientifica
dell'AIFA nella seduta del 9-11 dicembre 2020; 
  Visto il parere del Comitato  prezzi  e  rimborso  dell'AIFA,  reso
nella sua seduta straordinaria del 30-31 marzo e 1° aprile 2021; 
  Vista la deliberazione n. 29 del 28 maggio 2021  del  consiglio  di
amministrazione  dell'AIFA,  adottata  su  proposta   del   direttore
generale, concernente l'approvazione delle specialita' medicinali  ai
fini    dell'autorizzazione    all'immissione    in    commercio    e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                    Oggetto della rinegoziazione 
 
  Il  medicinale  YONDELIS   (trabectedina)   e'   rinegoziato   alle
condizioni qui sotto indicate. 
  Indicazioni terapeutiche: 
    «Yondelis» e' indicato nel trattamento dei  pazienti  adulti  con
sarcoma dei tessuti molli in stato avanzato dopo il fallimento  della
terapia con antracicline e  ifosfamide,  o  che  non  sono  idonei  a
ricevere tali agenti. I dati sull'efficacia si basano soprattutto  su
pazienti con liposarcoma e leiomiosarcoma. 
    «Yondelis», in associazione con doxorubicina liposomiale pegilata
(PLD), e' indicato nel trattamento di pazienti con recidiva di cancro
ovarico platino-sensibile. 
  Confezioni: 
    0,25 mg polvere per concentrato per soluzione per infusione - uso
endovenoso - 1 flaconcino (vetro) - A.I.C. n.  038165015/E  (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 530,00; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 874,72; 
    1 mg polvere per concentrato per soluzione  per  infusione -  uso
endovenoso - 1 flaconcino (vetro) - A.I.C. n.  038165027/E  (in  base
10); 
    classe di rimborsabilita': H; 
    prezzo ex-factory (iva esclusa): euro 1.994,00; 
    prezzo al pubblico (iva inclusa): euro 3.290,92. 
  Sconto obbligatorio  sul  prezzo  ex-factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Eliminazione del payment by result per i nuovi pazienti arruolati. 
  Chiusura del Registro  di  monitoraggio,  attivo  per  le  seguenti
indicazioni terapeutiche attualmente rimborsate: 
  «Yondelis», in associazione con doxorubicina  liposomiale  pegilata
(PLD), e' indicato per il trattamento di  pazienti  con  recidiva  di
cancro ovarico platino-sensibile»; 
  «Yondelis» e' indicato nei pazienti adulti con sarcoma dei  tessuti
molli  in  stato  avanzato  dopo  il  fallimento  della  terapia  con
antracicline e ifosfamide o che  non  sono  idonei  a  ricevere  tali
agenti. I dati sull'efficacia si basano soprattutto su  pazienti  con
liposarcoma e leiomiosarcoma». 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.