IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia  e  delle  finanze,  con  cui  e'  stato   emanato   il
«Regolamento recante norme sull'organizzazione  ed  il  funzionamento
dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art.  48,  comma  13,
del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre  2003,  n.  326»,  cosi'  come
modificato dal decreto 29  marzo  2012,  n.  53  del  Ministro  della
salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione  e
la semplificazione e dell'economia e delle finanze, recante «Modifica
al regolamento e  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco
(AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma  10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente  con  deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245 del Ministro della  salute,  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  nel  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale - n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, intitolata «Disposizioni per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia  italiana  del  farmaco   ed   il   relativo   contratto
individuale di lavoro  sottoscritto  in  data  2  marzo  2020  e  con
decorrenza in pari data; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Visto l'art. 48, comma 33, della legge 24 novembre  2003,  n.  326,
che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati  dal
Servizio   sanitario   nazionale   tra   Agenzia   e   titolari    di
autorizzazioni; 
  Visto il decreto legislativo 24 aprile  2006,  n.  219,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n.  142  del  21
giugno 2006, concernente l'attuazione della direttiva  2001/83/CE  (e
successive direttive di modifica) relativa ad un  codice  comunitario
concernente i medicinali per uso umano; 
  Vista  la  deliberazione  del  Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica del 1° febbraio 2001, n. 3; 
  Vista la determina 29 ottobre 2004 («Note  AIFA  2004  -  Revisione
delle  note  CUF»)  e  successive   modificazioni,   pubblicata   nel
Supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale  della   Repubblica
italiana n. 259 del 4 novembre 2004; 
  Vista la  determina  AIFA  del  3  luglio  2006,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
156 del 7 luglio 2006, concernente «Elenco dei medicinali  di  classe
a) rimborsabili dal  Servizio  sanitario  nazionale  (SSN)  ai  sensi
dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24  novembre
2006, n. 326 (Prontuario farmaceutico nazionale 2006)»; 
  Vista la determina AIFA del  27  settembre  2006  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie  generale  -  n.
227 del 29 settembre  2006  («Manovra  per  il  governo  della  spesa
farmaceutica convenzionata e non convenzionata»); 
  Visto il regolamento n. 726/2004/CE; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Vista la determina AIFA n. 518/2013 del 27 maggio 2013,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  138  del  14
giugno 2013 relativa al medicinale «Selincro (nalmefene)»; 
  Vista la determina AIFA n. 804/2014 del 31 luglio 2014,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  -  n.  188  del
14/08/2014 avente ad oggetto la riclassificazione del medicinale  per
uso  umano  medicinale  «Selincro  (nalmefene)»  relativamente   alle
confezioni aventi A.I.C. nn. 042683019 e 042683021; 
  Vista la  domanda  presentata  in  data  25/09/2020  con  la  quale
l'azienda Lundbeck Italia S.p.a. ha chiesto la riclassificazione,  ai
fini della  rimborsabilita'  del  medicinale  «Selincro  (nalmefene)»
relativamente  alle  confezioni  aventi  A.I.C.   numeri   042683019,
042683021 e 042683033; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica dell'AIFA nella sua seduta del 6-9  e  12  aprile
2021; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale SELINCRO (nalmefene) nelle confezioni sotto  indicate
e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione:  «Selincro  e'
indicato per la riduzione del consumo di alcol in pazienti adulti con
dipendenza da alcol che hanno livelli di consumo ad  elevato  rischio
(Drinking Risk Level - DRL) (vedere  paragrafo  5.1),  senza  sintomi
fisici da sospensione e che non richiedono  interventi  immediati  di
disintossicazione. 
  Selincro deve essere prescritto solo congiuntamente ad un  supporto
psicosociale continuativo, mirato all'aderenza al trattamento ed alla
riduzione del consumo di alcol. 
  Il trattamento con Selincro deve essere iniziato solo  in  pazienti
che continuano ad avere un livello  di  consumo  ad  elevato  rischio
(elevato DRL) due settimane dopo la valutazione iniziale». 
  Confezione: 
    «18 mg - compresse  rivestite  con  film  -  uso  orale»  blister
(PVC/PVDC/ALU) 28 compresse - A.I.C. n. 042683033/E (in base 10) 
    classe di rimborsabilita': «C»; 
  Si conferma la classificazione delle confezioni sotto indicate come
da determina AIFA n. 804/2014 del 31 luglio 2014: 
    confezioni: 
      «18 mg - compresse rivestite con  film  -  uso  orale»  blister
(PVC/PVDC/ALU) 7 compresse - A.I.C. n. 042683019/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «C»; 
      «18 mg - compresse rivestite con fi lm  -  uso  orale»  blister
(PVC/PVDC/ALU) 14 compresse - A.I.C. n. 042683021/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': «C».