IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n.
77 che all'art. 221, comma 11 stabilisce che «Al fine di consentire
il deposito telematico degli atti nella fase delle indagini
preliminari, con decreto del Ministro della giustizia non avente
natura regolamentare e' autorizzato il deposito con modalita'
telematica, presso gli uffici del pubblico ministero, di memorie,
documenti, richieste e istanze di cui all'art. 415-bis, comma 3, del
codice di procedura penale, nonche' di atti e documenti da parte
degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, secondo le
disposizioni stabilite con provvedimento del direttore generale dei
sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia,
anche in deroga alle disposizioni del decreto emanato ai sensi
dell'art. 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.
Il deposito si intende eseguito al momento del rilascio della
ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo
le modalita' stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo
periodo. Il decreto di cui al primo periodo e' adottato previo
accertamento da parte del direttore generale dei sistemi informativi
e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalita' dei
servizi di comunicazione dei documenti informatici»;
Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati n. 8086 del 28 luglio 2020 pubblicato in
pari data sul Portale dei servizi telematici contenente le
disposizioni relative alle modalita' di trasmissione delle
comunicazioni agli uffici del pubblico ministero da parte degli
ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria di atti e documenti
con modalita' telematica;
Visto il provvedimento del direttore generale dei sistemi
informativi e automatizzati n. 2545.ID del 18 marzo 2021 che accerta
l'installazione e l'idoneita' degli strumenti informatici, unitamente
alla funzionalita' dei servizi di comunicazione da parte degli
ufficiali e degli agenti di Polizia giudiziaria di atti e documenti
con modalita' telematica alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Avellino;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi per la comunicazione e
deposito, in conformita' alla previsione dell'art. 221, comma 11 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di
politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»
convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2020, n. 77, di
atti e documenti da parte degli ufficiali e agenti di Polizia
giudiziaria presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di
Avellino.
2. Presso l'ufficio giudiziario di cui al comma 1, il deposito di
atti e documenti da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia
giudiziaria puo' essere effettuato con modalita' telematica come
previsto dall'art. 221, comma 3 del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34 convertito con modificazioni nella legge n. 77 del 17 luglio 2020
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 180 del 18
luglio 2020.