IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2013)», il quale demanda ad uno o
piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a
decorrere dalla quale le comunicazioni e notificazioni di
cancelleria, negli uffici diversi da tribunali e dalle Corti di
appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica
all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici
elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni,
secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la
sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti
informatici;
Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio
2011, n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile
2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per
l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie
dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi
previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive
modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto-legge
29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n.
24.»;
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei
documenti informatici nell'Ufficio del giudice di pace di Canosa di
Puglia, come da comunicazione della Direzione generale per i sistemi
informativi automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto
dall'art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante
«Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante
«Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (legge di stabilita' 2013)» per l'Ufficio del giudice di
pace di Canosa di Puglia, limitatamente al settore civile;
Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale
forense e il Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Trani;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di
cui all'art. 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»,
convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,
come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)» presso
l'Ufficio del giudice di pace di Canosa di Puglia.
2. Nell'ufficio giudiziario di cui al comma 1, le comunicazioni e
notificazioni di cancelleria nel settore civile sono effettuate
esclusivamente per via telematica secondo le disposizioni dell'art.
16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori
misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con
modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato
dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.