Estratto determina AAM/A.I.C. n. 103 del 25 giugno 2021 
 
    Descrizione  del  medicinale  e  attribuzione   n.   A.I.C.:   e'
autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: ZETACAIN, nella
forma e confezione alle condizioni e con le specificazioni di seguito
indicate. 
    Titolare A.I.C: Intermedical S.r.l., con sede legale e  domicilio
fiscale in via Luigi Negrelli n. 4 - 39100 Bolzano, Italia. 
    Confezione: «30 mg/ml  soluzione  iniettabile  in  cartuccia»  50
cartucce da 1,8 ml - A.I.C. n. 047158011 (in base 10) 1DZ4RV (in base
32). 
    Forma farmaceutica: soluzione iniettabile in cartuccia. 
    Validita' prodotto: tre anni. 
    Condizioni particolari per la  conservazione:  questo  medicinale
non richiede alcuna temperatura particolare di conservazione. 
    Non congelare. 
    Composizione: 
      principio attivo: mepivacaina cloridrato; 
      eccipienti: sodio cloruro, acqua per preparazioni iniettabili. 
    Produttore responsabile del rilascio dei lotti: Pierrel S.p.a.  -
Strada statale Appia 46-48, 81043 Capua (CE), Italia. 
    Indicazioni  terapeutiche:   anestetico   locale   indicato   per
l'anestesia locale e loco-regionale  negli  interventi  odontoiatrici
negli adulti, adolescenti e bambini di eta' superiore a quattro  anni
(ca. 20 kg di peso corporeo). 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Confezione: «30 mg/ml  soluzione  iniettabile  in  cartuccia»  50
cartucce da 1,8 ml - A.I.C. n. 047158011 (in base 10) 1DZ4RV (in base
32.) 
    Classe di rimborsabilita': C. 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Confezione: «30 mg/ml  soluzione  iniettabile  in  cartuccia»  50
cartucce da 1,8 ml - A.I.C. n. 047158011 (in base 10) 1DZ4RV (in base
32). 
    Classificazione  ai  fini  della  fornitura:  USPL  -  medicinale
soggetto   a    prescrizione    medica    limitativa,    utilizzabile
esclusivamente da odontoiatri e medici  specialisti  in  anestesia  e
rianimazione,     odontoiatria     e     stomatologia,      chirurgia
maxillo-facciale. 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
etichette e  fogli  illustrativi  conformi  al  testo  allegato  alla
determina, di cui al presente estratto. 
    E' approvato il  riassunto  delle  caratteristiche  del  prodotto
allegato alla determina, di cui al presente estratto. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni  il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il titolare  dell'A.I.C.,  nei  casi  applicabili,  e'  esclusivo
responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  e'  altresi'  responsabile  del  pieno
rispetto di  quanto  disposto  dall'art.  14,  comma  2  del  decreto
legislativo 24 aprile 2006, n.  219  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse  negli  stampati
quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del  prodotto  del
medicinale di riferimento  che  si  riferiscono  a  indicazioni  o  a
dosaggi ancora coperti da  brevetto  al  momento  dell'immissione  in
commercio del medicinale. 
    Il  presente  paragrafo  e  la  contenuta  prescrizione  sono  da
ritenersi efficaci e applicabili solo ove si  realizzi  la  descritta
fattispecie. 
 
     Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza - PSUR 
 
    Al momento del  rilascio  dell'autorizzazione  all'immissione  in
commercio, la presentazione dei rapporti periodici  di  aggiornamento
sulla sicurezza non e' richiesta per questo medicinale. Tuttavia,  il
titolare  dell'autorizzazione  all'immissione   in   commercio   deve
controllare periodicamente se l'elenco delle date di riferimento  per
l'Unione europea (elenco EURD), di cui all'art. 107-quater,  par.  7)
della direttiva 2010/84/CE e pubblicato sul portale web  dell'Agenzia
europea  dei  medicinali,  preveda  la  presentazione  dei   rapporti
periodici di aggiornamento sulla sicurezza per questo medicinale.  In
tal caso il titolare dell'autorizzazione all'immissione in  commercio
deve presentare i rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
per questo medicinale in accordo con l'elenco EURD. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.