IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art 32 della Costituzione; 
  Visto l'art. 6 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; 
  Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 con la  riforma
del titolo V, parte II della Costituzione; 
  Visto l'art. 8, comma 6, della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  il
quale prevede che il Governo puo' promuovere la stipula di intese  in
sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, dirette a
favorire  l'armonizzazione  delle  rispettive   legislazioni   o   il
raggiungimento di posizioni unitarie o il conseguimento di  obiettivi
comuni; 
  Visto il D.Lv.C.P.S.  4  marzo  1947,  n.  1068:  Approvazione  del
Protocollo concernente la costituzione  dell'Organizzazione  mondiale
della sanita' stipulato a New York il 22 luglio 1946, ratificato  con
legge 17 aprile 1956, n. 561; 
  Considerata la  Risoluzione  WHA  63.18  del  2010  concernente  le
epatiti virali, approvata dalla 63° assemblea mondiale della  sanita'
che, in particolare,  si  propone  di  affrontare  attraverso  azioni
sinergiche ed un approccio integrato, i problemi di sanita'  pubblica
correlati alle epatiti virali B e C e stimolare  ulteriori  attivita'
di controllo e prevenzione; 
  Considerata la Risoluzione WHA A67.6 del 2014, che rinnova l'invito
a tutti i governi di attuare piani  concreti  per  ridurre  l'impatto
delle epatiti virali nel mondo; 
  Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 8 comma 6, della legge 5  giugno
2003, n. 131, tra il Ministro della salute, le regioni e le  Province
autonome di Trento e Bolzano, del 5 novembre 2015, rep. atti n.  194,
sul documento recante  «Piano  Nazionale  per  la  prevenzione  delle
epatiti da virus B e C (PNEV)»; 
  Considerato l'«Action plan for the health sector response to  viral
hepatitis in the WHO European Region» che si  prefigge  di  eliminare
l'epatite C entro il 2030; 
  Considerata la legge 11 dicembre 2016,  n.  32  con  cui  e'  stato
istituito un Fondo per il concorso  dal  rimborso  alle  regioni  per
l'acquisto  dei  medicinali  innovativi,  tra  cui  i   DAA,   contro
l'infezione da virus HCV, che ha permesso di trattare  oltre  200.000
pazienti; 
  Ritenuto  che  lo  screening  degli  anticorpi  del  virus  HCV  e'
essenziale  per  individuare  le  infezioni  da  epatite   C   ancora
asintomatiche e misconosciute (cosi' detto «sommerso»); 
  Considerata l'importanza di iniziare precocemente la  terapia  onde
poter fermare la patologia prima che  possa  determinare  conseguenze
irreversibili; 
  Considerta  l'importanza  di  far  emergere  il  sommerso  al  fine
altresi' di interrompere la trasmissione del virus; 
  Visto l'art. 25-sexies del decreto-legge del 30  dicembre  2019  n.
162 «Screening nazionale gratuito per l'eliminazione del  virus  HCV»
che prevede: 
    al comma 1, in via sperimentale, per gli anni 2020  e  2021,  uno
screening gratuito, destinato ai nati negli anni dal 1969 al 1989, ai
soggetti   che   sono   seguiti   dai   servizi   pubblici   per   le
tossicodipendenze (SerT) nonche' ai soggetti detenuti in carcere,  al
fine di prevenire, eliminare ed eradicare  il  virus  dell'epatite  C
(HCV); 
    al comma 2,  che  con  decreto  del  Ministro  della  salute,  di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa
in sede di Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano siano  definiti
i criteri e le modalita' per l'attuazione dello screening di  cui  al
comma 1; 
    al comma 3, che agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari
a 30 milioni di euro per l'anno 2020 e a 41,5  milioni  di  euro  per
l'anno 2021, si provveda mediante utilizzo  delle  risorse  destinate
alla  realizzazione  di  specifici  obiettivi  del  Piano   sanitario
nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 34, della  legge  23  dicembre
1996, n. 662; 
  Visto l'art. 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662; 
  Considerata la necessita' di definire con decreto interministeriale
i criteri e le modalita' per l'attuazione dello screening di  cui  al
comma 1 del citato art. 25-sexies del decreto-legge del  30  dicembre
2019, n. 162; 
  Sentito il gruppo di lavoro istituito con decreto dirigenziale  del
direttore  generale  della  Direzione  generale   della   prevenzione
sanitaria del Ministero della salute del 18 settembre 2020; 
  Vista l'intesa, ai sensi dell'art. 1, comma 34bis, della  legge  23
dicembre 1996, n. 662, sulla proposta del Ministero della  salute  di
deliberazione del CIPE relativa alla ripartizione alle regioni  delle
quote  vincolate  alla  realizzazione  degli  obiettivi   del   Piano
sanitario nazionale per l'anno 2020 (rep. Atti  n.  56/CSR  31  marzo
2020); 
  Vista l'intesa tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e Bolzano, sancita dalla Conferenza permanente per i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano
nella seduta del 17 dicembre 2020 (Rep. atti n. 216/CSR  e  226/CSR),
ai sensi dell'art. 25-sexies, comma 2 del citato decreto-legge del 30
dicembre 2019, n. 162, introdotto in sede di conversione dalla  legge
28 febbraio 2020, n. 8; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Screening dell'infezione attiva da HCV 
 
  1. Lo screening dell'infezione attiva dell'HCV  e'  effettuato  con
l'intento di rilevare le infezioni da virus dell'epatite C ancora non
diagnosticate, migliorare la possibilita' di  una  diagnosi  precoce,
avviare i pazienti al trattamento onde evitare le complicanze di  una
malattia  epatica  avanzata  e  delle  manifestazioni  extraepatiche,
nonche' interrompere  la  circolazione  del  virus  impendendo  nuove
infezioni. 
  2. Lo screening e' rivolto, in via sperimentale, una tantum per  il
biennio 2020-2021, per un unico test, a: 
    tutta la popolazione iscritta all'anagrafe sanitaria, inclusi gli
Stranieri temporaneamente presenti, e nata dal 1969 al 1989; 
    ai soggetti  seguiti  dai  servizi  pubblici  per  le  Dipendenze
(SerD),  indipendentemente  dalla   coorte   di   nascita   e   dalla
nazionalita'; 
    ai soggetti detenuti in carcere, indipendentemente  dalla  coorte
di nascita e dalla nazionalita'. 
  3. Le operazioni di screening saranno organizzate dalle  regioni  e
prevedono: 
    a) per la coorte  di  nascita  dal  1969  al  1989  lo  screening
avverra',  con  chiamata  attiva  attraverso  i  Medici  di  medicina
generale e/o il Servizio di prevenzione territoriale. Ogni  occasione
di  incontro  con  una  struttura  sanitaria  sara',  per  la  coorte
indicata, un'opportunita' per effettuare lo screening per HCV. 
  Lo screening verra' effettuato: 
    attraverso il test sierologico, con la ricerca di anticorpi  anti
HCV (HCV Ab) ed il reflex testing (se il  test  per  HCV  Ab  risulta
positivo,  il  laboratorio  eseguira'  immediatamente,  sullo  stesso
campione, la ricerca dell'HCV RNA o dell'antigene HCV -HCV Ag); 
  oppure: 
    attraverso un test capillare rapido e conferma successiva del HCV
RNA nel caso di risultato positivo; 
     b) per i soggetti in carico ai SerD e la popolazione detenuta lo
screening  avverra'   preferenzialmente   attraverso   test   rapido,
eseguibile su sangue intero con prelievo capillare, o  con  l'HCV  Ab
(POCT - Point of Care Test) o direttamente con l'HCV RNA test  rapido
(POCT - Point of Care Test).  La  scelta  della  tipologia  di  esame
avverra' sulla base della  valutazione  del  contesto  epidemiologico
locale. 
  4. Lo screening e' effettuato  previa  idonea  informativa  fornita
agli interessati dagli operatori sanitari. Per lo stesso deve  essere
acquisito il consenso informato scritto all'esecuzione del test e  al
trattamento dei dati personali e per la  coorte  a  rischio,  come  i
consumatori di sostanze, deve essere associato a misure di  riduzione
del danno come previste dal decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri del 12 gennaio 2017.