IL DIRETTORE GENERALE 
                   per gli incentivi alle imprese 
 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  successive
modificazioni  e   integrazioni,   recante   «Disposizioni   per   la
razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese,
a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo  1997,
n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare,  l'art.  38,  comma  12,  che,  al  fine  di
sostenere lo sviluppo dell'industria dell'intrattenimento digitale  a
livello nazionale, istituisce, presso  il  Ministero  dello  sviluppo
economico, il fondo per l'intrattenimento digitale, denominato «First
Playable Fund» (di seguito, il Fondo), con dotazione  iniziale  di  4
milioni di euro per l'anno 2020; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18  dicembre
2020 (nel seguito decreto), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana dell'8 febbraio 2021, n. 32 che, in attuazione di
quanto previsto dall'art. 38, comma 18, del decreto-legge n.  34  del
2020, definisce  le  modalita'  di  presentazione  delle  domande,  i
criteri per la selezione  delle  stesse,  le  spese  ammissibili,  le
modalita' di erogazione del contributo,  le  modalita'  di  verifica,
controllo e rendicontazione delle spese e le  cause  di  decadenza  e
revoca connesse all'utilizzo delle risorse del Fondo; 
  Visto, in particolare, l'art. 3, comma 1, del decreto nel quale  e'
stabilito che le risorse finanziarie disponibili per  la  concessione
delle agevolazioni sono pari a euro quattro milioni per l'anno  2020,
comprensivi degli oneri per la gestione dell'intervento e fatti salvi
eventuali  incrementi  della  dotazione  finanziaria   disposti   con
successivi provvedimenti legislativi o amministrativi; 
  Visto, altresi', l'art. 9, comma 6,  del  decreto,  che  stabilisce
che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 31  marzo
1998, n. 123, le imprese beneficiarie hanno diritto alle agevolazioni
esclusivamente nei limiti delle disponibilita' finanziarie e  che,  a
tal  fine,   il   Ministero   dello   sviluppo   economico   comunica
tempestivamente, con avviso a firma del direttore  generale  per  gli
incentivi  alle  imprese  del  Ministero  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle
risorse finanziarie disponibili; 
  Vista l'ulteriore disposizione recata dal medesimo art. 9, comma 6,
del decreto in base  alla  quale,  qualora  le  risorse  residue  non
consentano l'integrale accoglimento delle spese ammissibili  previste
dalla domanda di  agevolazione,  le  agevolazioni  sono  concesse  in
misura parziale rispetto all'ammontare delle predette spese; 
  Visto il decreto del direttore  generale  per  gli  incentivi  alle
imprese del Ministero dello sviluppo economico  21  maggio  2021  che
stabilisce i termini e le modalita' di presentazione delle domande di
accesso al fondo e di valutazione delle stesse, nonche' le  modalita'
di presentazione delle richieste di erogazione e  i  criteri  per  la
determinazione e la rendicontazione delle spese ammissibili; 
  Visto, in particolare, l'art. 4,  comma  3,  del  predetto  decreto
direttoriale, secondo cui le domande di agevolazione  possono  essere
presentate, a decorrere dalle ore 12.00 del giorno 30 giugno 2021,  e
devono essere compilate esclusivamente in lingua italiana e in  forma
elettronica, utilizzando la piattaforma informatica che  puo'  essere
raggiunta  dal  sito  web   del   Ministero   -   (www.mise.gov.it) e
dell'Agenzia (www.invitalia.it) - secondo le modalita' e  gli  schemi
previsti dallo stesso decreto direttoriale; 
  Visto,  altresi',  l'art.  4,  comma  2,  del  sopracitato  decreto
direttoriale, che, in attuazione di quanto stabilito all'art. art. 9,
comma 6, del  decreto,  prevede  che  i  soggetti  beneficiari  hanno
diritto   alle   agevolazioni   esclusivamente   nei   limiti   delle
disponibilita'  finanziarie  di  cui  all'art.  4  del  decreto.   Il
Ministero comunica tempestivamente, con avviso a firma del  direttore
generale per gli incentivi alle imprese,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica  italiana,  l'avvenuto  esaurimento  delle
risorse finanziarie  disponibili.  Qualora  le  risorse  residue  non
consentano  l'integrale  accoglimento  della  richiesta   agevolativa
prevista dall'ultima domanda, le agevolazioni sono concesse in misura
parziale fino ad esaurimento delle suddette risorse  finanziarie.  Le
domande presentate nelle more della chiusura dello sportello che  non
trovano copertura finanziaria nell'ambito delle  risorse  disponibili
si considerano sospese dalla procedura  di  valutazione,  nelle  more
dell'espletamento delle verifiche istruttorie concernenti le  domande
aventi  copertura  finanziaria  e  dell'accertamento   di   eventuali
economie rinvenienti dalle predette istruttorie. In esito al predetto
accertamento,  le  istanze  che   permangono   prive   di   copertura
finanziaria si considerano decadute. La comunicazione della  suddetta
sospensione, ovvero della decadenza,  e'  trasmessa  dall'Agenzia  ai
soggetti proponenti; 
  Considerato  che,  a  due   ore   dall'apertura   dello   sportello
agevolativo  risultano  presentate  domande   di   agevolazione   che
evidenziano  un  fabbisogno  complessivo   superiore   alle   risorse
disponibili; 
  Considerato che,  ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998,  n.  123  e  dell'art.  9,  comma  6,  del
decreto, si rende necessario comunicare l'avvenuto esaurimento  delle
risorse finanziarie  disponibili  e  procedere  alla  chiusura  dello
sportello  per  la  presentazione  delle  domande  di  accesso   alle
agevolazioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Esaurimento delle risorse finanziarie disponibili  e  chiusura  dello
  sportello per la presentazione delle domande di agevolazione 
 
  1.  Per  le  motivazioni  richiamate  in  premessa,   si   comunica
l'avvenuto esaurimento delle risorse finanziarie disponibili previste
all'art. 3, comma 1, del decreto. 
  2. A seguito di quanto comunicato al  comma  1,  e'  disposta,  con
effetto dall'adozione del presente provvedimento, la  chiusura  dello
sportello  per  la  presentazione  delle  domande  di  accesso   alle
agevolazioni a valere sulle predette risorse finanziarie. 
  3. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, del decreto e dell'art. 4,  comma
3, del decreto direttoriale  21  maggio  2021,  anch'esso  richiamato
nelle premesse, le domande presentate nelle more della chiusura dello
sportello che non trovano  copertura  finanziaria  nell'ambito  delle
risorse  disponibili  si  considerano  sospese  dalla  procedura   di
valutazione, in attesa dell'espletamento delle verifiche  istruttorie
concernenti   le   domande    aventi    copertura    finanziaria    e
dell'accertamento di eventuali economie  rinvenienti  dalle  predette
istruttorie. In  esito  al  predetto  accertamento,  le  istanze  che
permangono prive di copertura finanziaria si considerano decadute. La
comunicazione della suddetta sospensione, ovvero della decadenza,  e'
trasmessa dall'Agenzia ai soggetti proponenti. 
  Il presente decreto e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana ai  sensi  dell'art.  2,  comma  3,  del  decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 123, nonche' nel sito istituzionale del
Ministero dello sviluppo economico (www.mise.gov.it). 
    Roma, 30 giugno 2021 
 
                                      Il direttore generale: Bronzino