IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 4 giugno 2021, con
la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di  emergenza
in conseguenza degli eventi meteorologici verificatesi nei giorni dal
4 al 12 dicembre 2020 nel territorio  delle  Province  di  Udine,  di
Pordenone e dei Comuni  di  Trieste  e  di  Muggia  in  Provincia  di
Trieste; 
  Considerato che detti eventi  calamitosi  hanno  causato  movimenti
franosi, esondazioni di corsi d'acqua  con  conseguenti  allagamenti,
danneggiamenti alle infrastrutture viarie e  ad  edifici  pubblici  e
privati, nonche' danni alle attivita' produttive; 
  Ravvisata  la  necessita'  di  disporre  l'attuazione   dei   primi
interventi  urgenti  finalizzati  a   fronteggiare   l'emergenza   in
rassegna; 
  Atteso che la situazione emergenziale  in  atto,  per  i  caratteri
d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi'
richiede l'utilizzo di poteri straordinari  in  deroga  alla  vigente
normativa; 
  Acquisita l'intesa della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
                       Piano degli interventi 
 
  1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli  eventi  calamitosi
di  cui  in  premessa,   il   Presidente   della   Regione   autonoma
Friuli-Venezia Giulia e' nominato commissario delegato. 
  2.  Per  l'espletamento  delle  attivita'  di  cui  alla   presente
ordinanza, il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, puo'
avvalersi delle strutture e degli  uffici  regionali,  provinciali  e
comunali, oltre che  delle  amministrazioni  centrali  e  periferiche
dello Stato, nonche' individuare  soggetti  attuatori,  ivi  comprese
societa' in house o partecipate dagli enti territoriali  interessati,
che agiscono sulla  base  di  specifiche  direttive,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  3. Il commissario delegato predispone,  nel  limite  delle  risorse
disponibili  di  cui  all'art.   9,   entro   trenta   giorni   dalla
pubblicazione della presente ordinanza,  un  piano  degli  interventi
urgenti da sottoporre  all'approvazione  del  Capo  del  Dipartimento
della  protezione  civile.  Tale  piano  contiene  le  misure  e  gli
interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti: 
    a) al soccorso ed  all'assistenza  alla  popolazione  interessata
dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art.  2,  oltre  alla
rimozione delle situazioni di pericolo  per  la  pubblica  e  privata
incolumita'; 
    b) al ripristino della funzionalita' dei servizi pubblici e delle
infrastrutture di reti strategiche, alle attivita'  di  gestione  dei
rifiuti, delle macerie, del  materiale  vegetale,  alluvionale  delle
terre  e  rocce  da  scavo  prodotti  dagli  eventi,   nonche'   alla
realizzazione  delle  misure  volte  a   garantire   la   continuita'
amministrativa nel territorio interessato, anche mediante  interventi
di natura temporanea. 
  4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere la descrizione tecnica
di  ciascuna  misura  con  la   relativa   durata   e   l'indicazione
dell'oggetto della criticita', l'indicazione delle singole  stime  di
costo, nonche' il CUP, ove previsto  dalle  vigenti  disposizioni  in
materia, anche in  relazione  a  quanto  disposto  dall'art.  41  del
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 settembre 2020,  n.  120.  Il  piano  deve,  altresi',
indicare  l'elenco  puntuale  dei  comuni  interessati  dagli  eventi
oggetto della presente ordinanza. 
  5. Il predetto piano, articolato anche  per  stralci,  puo'  essere
successivamente rimodulato ed integrato, nei limiti delle risorse  di
cui all'art. 9,  nonche'  delle  ulteriori  risorse  finanziarie  che
potranno essere rese disponibili anche ai sensi  di  quanto  previsto
dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 2 gennaio  2018,  n.1,
ivi comprese quelle che saranno rese disponibili per  gli  interventi
di cui alle lettere c) e d) dell'art. 25, comma 2 decreto legislativo
2 gennaio 2018, n.1. Il piano rimodulato deve essere sottoposto  alla
preventiva approvazione del Capo del  Dipartimento  della  protezione
civile entro trenta giorni dalla  pubblicazione  della  delibera  del
Consiglio dei Ministri di stanziamento di ulteriori  risorse,  ovvero
dalla pubblicazione dell'ordinanza di cui all'art. 9,  comma  4,  del
presente provvedimento. 
  6. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al  comma
2 previo rendiconto delle spese sostenute mediante  presentazione  di
documentazione comprovante la spesa sostenuta ed  attestazione  della
sussistenza del nesso di causalita' con lo  stato  di  emergenza.  Su
richiesta  motivata  dei  soggetti  attuatori  degli  interventi,  il
commissario delegato puo' erogare anticipazioni volte a consentire il
pronto avvio degli interventi. 
  7. Gli interventi di cui alla presente  ordinanza  sono  dichiarati
urgenti, indifferibili  e  di  pubblica  utilita'  ed,  ove  occorra,
costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti. 
  8. Al fine di garantire l'espletamento degli interventi di cui alla
presente ordinanza, il commissario delegato,  anche  avvalendosi  dei
soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni d'urgenza e  per  le
eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per  la  realizzazione
degli interventi, alla redazione dello stato  di  consistenza  e  del
verbale di immissione del  possesso  dei  suoli  anche  con  la  sola
presenza di due testimoni, una volta emesso il decreto di occupazione
d'urgenza e prescindendo da ogni altro adempimento.