Estratto determina AAM/PPA n. 476/2021 del 24 giugno 2021 
 
    E' autorizzata l'immissione in commercio del medicinale  OSSIGENO
AIR LIQUIDE  SANITA'  anche  nella  forma  farmaceutica,  dosaggio  e
confezione di seguito indicata: 
      confezione: «gas medicinale criogenico», contenitore criogenico
mobile da 700 litri - A.I.C. n. 048551028 (base 10) 1G9P3N (base 32). 
    Forma farmaceutica: Gas medicinale criogenico. 
    Principio attivo: ossigeno. 
    Titolare A.I.C.:  Air  Liquide  Sanita'  service  S.p.a.,  codice
fiscale 01738810975, con sede  legale  e  domicilio  fiscale  in  via
Calabria, 31, 20158 Milano, Italia. 
    Codice pratica: N113/2020/1433. 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della  rimborsabilita':  C(nn),  (classe  di'
medicinali non negoziata). 
 
               Classificazione ai fini della fornitura 
 
    Per  la  confezione   sopracitata   e'   adottata   la   seguente
classificazione ai fini della fornitura: RR  (medicinali  soggetti  a
prescrizione medica ripetibile). 
 
                              Stampati 
 
    Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con
gli  stampati,  cosi'  come  precedentemente  autorizzati  da  questa
amministrazione, con le sole modifiche necessarie  per  l'adeguamento
alla presente determina. 
    In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3 del decreto  legislativo
24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni, il
foglio illustrativo e le etichette devono essere  redatti  in  lingua
italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella  Provincia
di Bolzano, anche in lingua  tedesca.  Il  titolare  dell'A.I.C.  che
intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne
preventiva  comunicazione  all'AIFA  e  tenere  a   disposizione   la
traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o  in  altra  lingua
estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura
e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82
del suddetto decreto legislativo. 
 
                Implementazione e smaltimento scorte 
 
    1. Il titolare dell'autorizzazione  all'immissione  in  commercio
deve apportare le modifiche di cui  agli  articoli  precedenti  dalla
data di entrata  in  vigore  della  determina,  di  cui  al  presente
estratto, al riassunto delle caratteristiche del  prodotto;  entro  e
non oltre i tre mesi dalla medesima data  al  foglio  illustrativo  e
all'etichettatura. 
    2. Sia i lotti gia' prodotti alla  data  di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente determina
che i lotti prodotti nel periodo di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, relativi alle bombole di cui all'autorizzazione  in  deroga
rilasciata da questa Amministrazione  per  far  fronte  all'emergenza
epidemiologica Covid-19, possono essere mantenuti in  commercio  fino
alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. 
 
                         Tutela brevettuale 
 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico  e'   esclusivo
responsabile dei pieno rispetto dei diritti di proprieta' industriale
relativi al medicinale di riferimento e  delle  vigenti  disposizioni
normative in materia brevettuale. 
    Il  titolare  dell'A.I.C.  del  farmaco  generico   e'   altresi'
responsabile del pieno rispetto  di  quanto  disposto  dall'art.  14,
comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219  e  successive
modificazioni ed integrazioni, in virtu' del quale non  sono  incluse
negli stampati quelle parti del riassunto delle  caratteristiche  del
prodotto  del  medicinale  di  riferimento  che  si   riferiscono   a
indicazioni o  a  dosaggi  ancora  coperti  da  brevetto  al  momento
dell'immissione in commercio del medicinale generico. 
    Decorrenza di efficacia della determina: dal giorno successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione,  per  estratto,   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.