IL DIRETTORE GENERALE 
 
  Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, recante la «Riforma dell'organizzazione  del  Governo,  a  norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», cosi' come modificato dal  decreto  29  marzo
2012, n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per
la pubblica amministrazione e la semplificazione  e  dell'economia  e
delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento  dell'Agenzia
italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art.  17,  comma  10,
del  decreto-legge  6   luglio   2011,   n.   98,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»; 
  Visti  il  regolamento  di   organizzazione,   del   funzionamentoe
dell'ordinamento  del  personale  e  la  nuova  dotazione   organica,
definitivamente adottati dal consiglio di amministrazione  dell'AIFA,
rispettivamente, con deliberazione  8  aprile  2016,  n.  12,  e  con
deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art.  22
del decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della  salute  di
concerto con il  Ministro  della  funzione  pubblica  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze, della cui  pubblicazione  sul  proprio
sito istituzionale e' stato  dato  avviso  sulla  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - Serie generale,  n.  140  del  17  giugno
2016; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il
riordino della  dirigenza  statale  e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con
cui il dott. Nicola Magrini  e'  stato  nominato  direttore  generale
dell'Agenzia italiana del farmaco e il relativo contratto individuale
di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in  pari
data; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano, nonche'  della  direttiva  2003/94/CE»,  e  successive
modifiche e integrazioni, ed in particolare il titolo  VI,  rubricato
«Classificazione dei medicinali ai fini della fornitura», e il  comma
4 dell'art. 92 rubricato «Medicinali utilizzabili  esclusivamente  in
ambiente ospedaliero o  in  strutture  ad  esso  assimilabili»,  come
modificato dall'art. 1, comma 162, della legge n. 124  del  4  agosto
2017, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta dell'11, 12, 13, 14, 15 e 22 gennaio
2021 verbale n. 38, la quale, a seguito dell'attribuzione del  regime
di fornitura «RR - Medicinale soggetto a prescrizione medica» a tutte
le confezioni del vaccino  anti  influenzale  tetravalente  Supemtek,
autorizzato con procedura centralizzata, ha ritenuto anche «opportuno
uniformare il regime di fornitura di tutte le confezioni dei  vaccini
antinfluenzali,  stabilendolo  in   ricetta   ripetibile   (RR)   per
permettere l'eventuale utilizzo  di  tutte  le  confezioni  anche  in
ambienti diversi dall'ospedale e strutture assimilabili»; 
  Visto   il   parere   espresso   dalla    Commissione    consultiva
tecnico-scientifica nella seduta del 5, 6, 7 e 13 maggio 2021 verbale
n. 46 che ha ritenuto «opportuno armonizzare il regime  di  fornitura
per tutti i vaccini influenzali autorizzati con procedura di MR/DC  e
Nazionale indicando RR per tutti i medicinali e tutte le confezioni»; 
  Considerata la nota del Ministero della salute, ufficio legislativo
n.   0000338   -P-23/01/2018,   di   chiarimenti    sulla    corretta
interpretazione dell'art. 92, comma 4,  del  decreto  legislativo  n.
219/2006 a seguito della novella  normativa  introdotta  dalla  legge
124/2017, adottata in attuazione dell'art. 47 della legge n.  99  del
2009 quale  strumento  per  rimuovere  gli  ostacolo  regolatori,  di
carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati e  per
promuovere lo sviluppo della concorrenza e per  garantire  la  tutela
dei consumatori; 
  Tenuto conto che la nota del  Ministero  della  salute  sopracitata
ritiene che la modifica normativa dell'art. 92, comma 4, del  decreto
legislativo 219/2006 e' «...pienamente in  linea  con  le  previsioni
contenute nel titolo VII (Distribuzione all'ingrosso e brokeraggio di
medicinali, nonche' distribuzione di sostanze attive)» in  quanto  e'
un'autorizzazione rilasciata «ope legis» alle farmacie in materia  di
distribuzione all'ingrosso  di  medicinali  ed  inoltre  afferma  che
«Parimenti immutato  e'  il  sistema  di  tracciabilita'  dei  flussi
informatici»; 
  Considerate  le   osservazioni   pervenute   dai   titolari   delle
autorizzazioni all'immissione in commercio (A.I.C.) dei vaccini  anti
influenzali   indicati   all'art.   1   della   presente   determina,
preventivamente informati della modifica del regime di fornitura  con
PEC    del    14    giugno    2021,     identificativo     messaggio:
opec2110.20210614143109.35000.26.1.211@sicurezzapostale.it 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
Modifica della classificazione ai fini della  fornitura  dei  vaccini
                          anti influenzali 
 
  Per tutte le confezioni autorizzate all'immissione in commercio sul
territorio nazionale la classificazione ai fini della  fornitura  dei
vaccini anti influenzali sotto riportati, con  le  specificazioni  di
seguito indicate: 
 
              Parte di provvedimento in formato grafico
 
    e' modificata e definita nei termini seguenti: 
       classificazione ai  fini  della  fornitura:  RR  -  Medicinale
soggetto a prescrizione medica.