IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  in
particolare gli articoli da 35 a  40  relativi  alle  attribuzioni  e
all'ordinamento  del  Ministero  dell'ambiente   della   tutela   del
territorio e del mare; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
disposizioni urgenti in materia di riordino  delle  attribuzioni  dei
Ministeri che all'art. 2 ha previsto di  ridenominare  il  «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero
della transizione ecologica»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, che all'art. 9, comma
1, attribuisce alla Direzione generale per la crescita sostenibile  e
la qualita' dello sviluppo, di  seguito  «CRESS»,  la  competenza  in
materia di procedure  di  valutazione  di  impatto  ambientale  e  di
valutazione  ambientale   strategica   e   autorizzazione   integrata
ambientale (Via, Vas e Aia) avvalendosi delle rispettive commissioni; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 363 del 24 dicembre  2019,  come  modificato
dal decreto n.  54  del  6  marzo  2020,  recante  «Individuazione  e
definizione dei compiti degli  uffici  di  livello  dirigenziale  non
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio  e
del mare»; 
  Visto il  Piano  triennale  per  la  prevenzione  della  corruzione
2020-2022, adottato con decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della
tutela del territorio e del mare n. 24 del 31 gennaio 2020; 
  Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
  Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile  2006,  n.  152  (di  seguito
anche: decreto legislativo n. 152 del 2006), e in particolare  l'art.
28,  comma  2  laddove  si  dispone  l'istituzione   di   osservatori
ambientali in fase di decreto di compatibilita' ambientale; 
  Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104; 
  Visto il decreto-legge 16  luglio  2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  settembre  2020,  n.  120   e,   in
particolare, l'art. 50, comma 1,  lettera  p)  nella  parte  in  cui,
modificando il richiamato art. 28, comma 2, del  decreto  legislativo
n.  152  del  2006,  rinvia  a  uno  o  piu'  decreti  del   Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la  disciplina
degli Osservatori ambientali (di seguito anche: decreto-legge  n.  76
del 2020); 
  Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n.  77  e,  in  particolare,
l'art. 26 che apporta modificazioni all'art. 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e del mare n. 175 del 13 agosto 2020,  recante  «Modalita'
di funzionamento degli Osservatori ambientali»; 
  Considerato che, secondo il disposto del citato art. 28 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, nei  decreti  di  Valutazione  d'impatto
ambientale  l'esito  positivo  della  compatibilita'  ambientale  sul
progetto definitivo o di fattibilita' e'  subordinato  all'osservanza
di  specifiche  prescrizioni/condizioni  ambientali,  da  verificarsi
nelle successive fasi di approvazione del progetto esecutivo e/o  nel
corso  della  realizzazione  dell'opera,  nonche'   nella   fase   di
monitoraggio ambientale post operam, e che, in caso  di  progetti  di
opere di competenza statale  particolarmente  rilevanti  per  natura,
complessita', ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi,
il  medesimo  decreto  puo'  disporre   l'istituzione   di   appositi
Osservatori ambientali per lo svolgimento delle  predette  attivita',
al  fine  di  garantire  la  trasparenza  e   la   diffusione   delle
informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza; 
  Considerato che l'art. 50 del richiamato decreto-legge  n.  76  del
2020 e l'art. 26 del decreto-legge n. 77 del  2021  hanno  modificato
l'art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2016 rinviando ad uno  o
piu' decreti ministeriali il compito di definire: 
    a) la designazione dei componenti dell'Osservatorio da  parte  di
ciascuna delle amministrazioni e degli enti individuati  nel  decreto
di Valutazione di impatto ambientale; 
    b) la nomina del 50 per cento dei  rappresentanti  del  Ministero
della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione
del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita'
per l'esercizio delle funzioni; 
    c) le previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita' e
conflitto di interessi; 
    d) la temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro  anni,
non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori; 
    e)  la  individuazione  degli  oneri  a  carico  del  proponente,
fissando  un  limite  massimo   per   i   compensi   dei   componenti
dell'Osservatorio; 
  Ritenuto opportuno, per quanto sopra considerato, dare attuazione a
quanto disposto dal citato art. 28, comma 2, del decreto  legislativo
n. 152 del 2006 cosi' come modificato dall'art. 50 del  decreto-legge
n. 76 del 2020 e dall'art. 26 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche
al fine di  fornire  indirizzi  omogenei  alla  competente  Direzione
generale per la costituzione e  il  funzionamento  degli  osservatori
ambientali assicurando l'esercizio delle funzioni  secondo  obiettivi
di imparzialita' e assoluta trasparenza; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Ambito di applicazione e finalita' 
 
  1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto  dall'art.
28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce
le modalita' di funzionamento degli Osservatori ambientali.