IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e in
particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e
all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del
territorio e del mare;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri che all'art. 2 ha previsto di ridenominare il «Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» in «Ministero
della transizione ecologica»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19
giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 6 novembre 2019, n. 138, che all'art. 9, comma
1, attribuisce alla Direzione generale per la crescita sostenibile e
la qualita' dello sviluppo, di seguito «CRESS», la competenza in
materia di procedure di valutazione di impatto ambientale e di
valutazione ambientale strategica e autorizzazione integrata
ambientale (Via, Vas e Aia) avvalendosi delle rispettive commissioni;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 363 del 24 dicembre 2019, come modificato
dal decreto n. 54 del 6 marzo 2020, recante «Individuazione e
definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non
generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare»;
Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione
2020-2022, adottato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare n. 24 del 31 gennaio 2020;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (di seguito
anche: decreto legislativo n. 152 del 2006), e in particolare l'art.
28, comma 2 laddove si dispone l'istituzione di osservatori
ambientali in fase di decreto di compatibilita' ambientale;
Visto il decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104;
Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in
particolare, l'art. 50, comma 1, lettera p) nella parte in cui,
modificando il richiamato art. 28, comma 2, del decreto legislativo
n. 152 del 2006, rinvia a uno o piu' decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare la disciplina
degli Osservatori ambientali (di seguito anche: decreto-legge n. 76
del 2020);
Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e, in particolare,
l'art. 26 che apporta modificazioni all'art. 28, comma 2, del decreto
legislativo n. 152 del 2006;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 175 del 13 agosto 2020, recante «Modalita'
di funzionamento degli Osservatori ambientali»;
Considerato che, secondo il disposto del citato art. 28 del decreto
legislativo n. 152 del 2006, nei decreti di Valutazione d'impatto
ambientale l'esito positivo della compatibilita' ambientale sul
progetto definitivo o di fattibilita' e' subordinato all'osservanza
di specifiche prescrizioni/condizioni ambientali, da verificarsi
nelle successive fasi di approvazione del progetto esecutivo e/o nel
corso della realizzazione dell'opera, nonche' nella fase di
monitoraggio ambientale post operam, e che, in caso di progetti di
opere di competenza statale particolarmente rilevanti per natura,
complessita', ubicazione e dimensioni delle opere o degli interventi,
il medesimo decreto puo' disporre l'istituzione di appositi
Osservatori ambientali per lo svolgimento delle predette attivita',
al fine di garantire la trasparenza e la diffusione delle
informazioni concernenti le verifiche di ottemperanza;
Considerato che l'art. 50 del richiamato decreto-legge n. 76 del
2020 e l'art. 26 del decreto-legge n. 77 del 2021 hanno modificato
l'art. 28 del decreto legislativo n. 152 del 2016 rinviando ad uno o
piu' decreti ministeriali il compito di definire:
a) la designazione dei componenti dell'Osservatorio da parte di
ciascuna delle amministrazioni e degli enti individuati nel decreto
di Valutazione di impatto ambientale;
b) la nomina del 50 per cento dei rappresentanti del Ministero
della transizione ecologica tra soggetti estranei all'amministrazione
del Ministero e dotati di significativa competenza e professionalita'
per l'esercizio delle funzioni;
c) le previsioni di cause di incandidabilita', incompatibilita' e
conflitto di interessi;
d) la temporaneita' dell'incarico, non superiore a quattro anni,
non rinnovabile e non cumulabile con incarichi in altri Osservatori;
e) la individuazione degli oneri a carico del proponente,
fissando un limite massimo per i compensi dei componenti
dell'Osservatorio;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra considerato, dare attuazione a
quanto disposto dal citato art. 28, comma 2, del decreto legislativo
n. 152 del 2006 cosi' come modificato dall'art. 50 del decreto-legge
n. 76 del 2020 e dall'art. 26 del decreto-legge n. 77 del 2021, anche
al fine di fornire indirizzi omogenei alla competente Direzione
generale per la costituzione e il funzionamento degli osservatori
ambientali assicurando l'esercizio delle funzioni secondo obiettivi
di imparzialita' e assoluta trasparenza;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione e finalita'
1. Il presente decreto, in attuazione di quanto disposto dall'art.
28, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce
le modalita' di funzionamento degli Osservatori ambientali.