IL MINISTRO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la
riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ed in
particolare la Parte quarta recante «Norme in materia di gestione dei
rifiuti e di bonifica dei siti inquinati», che disciplina le
modalita' del servizio di gestione integrata dei rifiuti;
Visto l'art. 177, comma 2, del citato decreto, che afferma il
pubblico interesse sull'attivita' di gestione dei rifiuti;
Visto l'art. 178 del citato decreto, che detta i principi generali
e i criteri in materia di gestione dei rifiuti;
Visto l'art. 179 del citato decreto, che detta i criteri di
priorita' nella gestione di rifiuti;
Visto l'art. 206-bis del citato decreto legislativo n. 152 del
2006, che attribuisce al Ministero della transizione ecologica
specifiche funzioni per la corretta attuazione delle norme di cui
alla Parte quarta del citato decreto legislativo, con particolare
riferimento alla prevenzione dei rifiuti, all'efficacia,
all'efficienza ed all'economicita' della gestione dei rifiuti, degli
imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e alla tutela della salute
pubblica e dell'ambiente, e in particolare il comma 6 che prevede che
«All'onere derivante dall'esercizio delle funzioni di vigilanza e
controllo di cui al comma 4 dell'art. 178-ter e al presente articolo,
pari a due milioni di euro, aggiornato annualmente al tasso di
inflazione, provvedono, tramite contributi di pari importo
complessivo, il Consorzio nazionale imballaggi di cui all'art. 224, i
soggetti di cui all'art. 221, comma 3, lettere a) e c) e i Consorzi
di cui agli artt. 233, 234, 235, 236, nonche' quelli istituiti ai
sensi degli artt. 227 e 228» e che il Ministro della transizione
ecologica «con decreto da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata
in vigore del presente provvedimento e successivamente entro il 31
gennaio di ogni anno, determina l'entita' del predetto onere da porre
in capo ai Consorzi e soggetti predetti»;
Visto il decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, recante
l'attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e l'attuazione della direttiva (UE)
2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio;
Visto il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, ed in particolare
l'art. 2, comma 2, che ha ridenominato il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare in Ministero della transizione
ecologica;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 123 del 28 marzo 2018 «Riparto del
contributo dovuto per l'anno 2016, previsto dall'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 119 del 24 maggio 2018;
Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare n. 109 del 27 maggio 2020 «Riparto del
contributo dovuto per l'anno 2017, previsto dall'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152», pubblicato in
Gazzetta Ufficiale n. 180 del 18 luglio 2020;
Considerato che il Ministero della transizione ecologica si avvale
del supporto tecnico dell'ISPRA, ai sensi del comma 4 del sopra
citato art. 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006,
utilizzando le risorse di cui allo stesso comma 6 per l'espletamento
delle funzioni di vigilanza e controllo in materia di rifiuti;
Considerato che la gestione dei rifiuti costituisce attivita' di
interesse generale per la collettivita' e che le relative funzioni
attribuite al Ministero della transizione ecologica garantiscono la
corretta attuazione della normativa nazionale e comunitaria di
settore, il controllo sulla operativita' dei consorzi e degli altri
soggetti indicati dalle disposizioni sopra richiamate, la gestione
delle risorse provenienti dal contributo ambientale, gli obiettivi da
conseguire, il riconoscimento dei sistemi autonomi, il rispetto del
funzionamento del mercato e della concorrenza;
Ritenuto necessario procedere alla determinazione del riparto del
contributo annuale di euro 2.000.000,00 (due milioni), aggiornato al
tasso di inflazione per l'anno 2018, cosi' come previsto dal citato
art. 206-bis, comma 6, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
Considerata la necessita' di assicurare un'equa ripartizione del
predetto onere contributivo tra i diversi soggetti obbligati;
Ritenuto opportuno, pertanto, assumere quale indicatore ai fini del
riparto il valore della produzione, che consente di commisurare
l'onere economico alla dimensione aziendale degli stessi;
Considerato necessario utilizzare, sulla base del criterio
adottato, quale dato di riferimento per l'anno 2018 l'ultimo bilancio
utile dei soggetti obbligati ovvero, per coloro che hanno iniziato ad
operare in quella annualita', il primo bilancio utile a tali fini;
Ritenuto, per i sistemi di gestione autonoma dei rifiuti condotti
da imprese private che, oltre all'attivita' inerente al proprio
sistema autonomo, svolgono anche altre attivita' economiche, di dover
assumere, ai medesimi fini, quale parametro di riferimento, il valore
della produzione afferente al sistema autonomo, come attestato da una
primaria societa' di revisione contabile iscritta al registro dei
revisori legali;
Acquisita la documentazione necessaria ai fini della determinazione
del contributo ai sensi dell'art. 206-bis del decreto legislativo n.
152 del 2006;
Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento
dei sistemi dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche
di cui all'art. 29 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49;
Visto il registro nazionale dei soggetti tenuti al finanziamento
dei sistemi di gestione dei rifiuti di pile e accumulatori, di cui
all'art. 14 del decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188;
Considerato che la riscossione del suddetto contributo e' destinata
a finanziare le funzioni di vigilanza in capo al Ministero della
transizione ecologica, condotte secondo una procedura volta a
verificare la qualita' dell'azione dei sistemi collettivi sotto il
profilo ambientale;
Decreta:
Art. 1
Principi generali
1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del
presente decreto.
2. Il presente decreto determina l'ammontare complessivo del
contributo dovuto per l'anno 2018 ai sensi dell'art. 206-bis, comma
6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e la ripartizione
dello stesso tra i soggetti obbligati.
3. La ripartizione dell'onere contributivo e' determinata in base
al criterio di proporzionalita' in relazione al valore della
produzione di ciascuno dei soggetti obbligati, tenuto conto anche del
carico gestionale ed amministrativo che i soggetti di maggior
consistenza determinano sulle funzioni di vigilanza e controllo del
Ministero della transizione ecologica.